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Ordinanza

Ordinanza n. 38/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo (nr. -OMISSIS-, Cat. A12/Imm/AI) del 15 ottobre 2025, emesso dalla Questura di Piacenza.

Giustizia amministrativa202600017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone la sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, in via prima facie, che la motivazione amministrativa non appariva sufficientemente circostanziata rispetto agli elementi che l’art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998 impone di considerare nella valutazione della pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. In particolare, la revoca non poteva fondarsi su un automatismo derivante dalle condanne penali, dovendo essere esaminati anche la durata del soggiorno in Italia e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, oltre alle concrete circostanze di fatto rilevanti per il giudizio di pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame. Ha ordinato alla Questura di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza un nuovo provvedimento di conferma o di revoca, corredato da una motivazione idonea e completa, che escluda ogni automatismo tra le condanne penali e il provvedimento sfavorevole e valuti dettagliatamente tutti gli elementi previsti dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998, con riferimento alle concrete circostanze del caso e alla pericolosità sociale. Gli effetti della revoca sono stati sospesi sino all’adozione del nuovo atto, in considerazione del pregiudizio connesso al possibile allontanamento dal territorio nazionale. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche (…) di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale (…). Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

    La valutazione della pericolosità sociale richiede un esame concreto e dettagliato degli elementi normativamente indicati; le condanne penali non possono determinare automaticamente la revoca o il diniego del permesso, dovendo essere ponderate insieme alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca o il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo derivante dall’esistenza di condanne penali, anche non definitive.
  • Nella valutazione della pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, l’autorità di pubblica sicurezza deve esaminare e motivare in concreto tutti gli elementi richiesti dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998, inclusi la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • Quando la motivazione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non evidenzia una compiuta valutazione della pericolosità sociale e degli elementi individualizzanti, il giudice può accogliere la tutela cautelare ai soli fini del riesame, sospendendo gli effetti dell’atto sino all’adozione di un nuovo provvedimento motivato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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