Cassazione Penale, Ordinanza n. 41423/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo, con il primo e il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova dichiarativa. In particolare ha contestato la veridicità delle testimonianze delle persone offese e la correlata ritenuta inattendibilità dei testi a discarico e dell'operante di polizia giudiziaria, sul presupposto che tali valutazioni avessero fondato il giudizio di responsabilità per una condotta posta in essere in concorso con altri e qualificata come rapina aggravata, danneggiamento e lesioni personali. La censura, secondo la Corte, era però sostanzialmente reiterativa di doglianze già svolte in appello e mirava a ottenere una diversa lettura del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti perché meramente ripetitivi di censure già dedotte e disattese in appello, e comunque manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico e adeguato sulla credibilità delle persone offese e sull'attendibilità delle altre emergenze probatorie. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato solo come norma di concorso di persone nei reati contestati
art. 628, commi 2 e 3, n. 1 c.p.
norma incriminatrice della rapina aggravata contestata al ricorrente
art. 635, comma 2, n. 1 c.p.
norma incriminatrice del danneggiamento aggravato contestato al ricorrente
art. 582 c.p.
norma incriminatrice del reato di lesioni personali contestato al ricorrente
art. 583 c.p.
richiamato in relazione alle lesioni contestate, senza ulteriore specificazione nel testo
art. 606 c.p.p.
evocato implicitamente dal richiamo ai vizi di violazione di legge e motivazione dedotti in cassazione
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello, quando esse mirano solo a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La valutazione di inattendibilità dei testi e di credibilità delle persone offese, se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità come semplice richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice compia un controllo particolarmente rigoroso sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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