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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21423/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: contesta la valutazione dell'elemento soggettivo (sostiene di aver trovato casualmente il biglietto contraffatto), lamenta che la Corte di appello non abbia valutato alternativamente l'ipotesi che fosse stato lui ad alterare il titolo, critica l'uso di una presunta regola di esperienza sulla prassi di riscossione presso ricevitorie, contesta la mancata applicazione della causa di particolare tenuità (nonostante l'elevato valore del titolo) e ritiene errata la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, abbia adeguatamente motivato la ritenuta consapevolezza dell'illiceità del biglietto, valorizzando il quadro probatorio (comunicazione del gestore della lotteria al notaio, ispezione del corpo del reato, inesistenza di spiegazioni credibili da parte dell'imputato sul 'ritrovamento' e mancata prova della sua partecipazione alla falsificazione). Ha inoltre escluso l'attenuante di particolare tenuità alla luce dell'enorme valore economico del titolo e ha ritenuto congrua la pena (tre anni di reclusione e 600 euro di multa confermata dal giudice di merito). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a rifondere le spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La condanna è fondata sulla coscienza dell'origine illecita della cosa ricevuta; tale elemento soggettivo può essere desunto dall'omessa o non attendibile indicazione dell'origine da parte del possessore. L'esclusione della diminuente prevista dal comma 2 è giustificata dall'elevato valore economico del bene.

  • art. 648, comma 2 cod. pen. (attenuante della particolare tenuità)

    La Corte ha ritenuto inapplicabile l'attenuante per la rilevanza del valore del titolo (oltre 2 milioni di euro) e per la gravità della macchinazione.

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Applicato per motivare la quantificazione della pena: la Corte di appello ha fissato la pena poco al di sopra del minimo edittale tenendo conto della gravità della condotta e del rischio di pregiudizio per terzi.

  • art. 43 e art. 47 cod. pen. (richiamati nel ricorso)

    Richiamati nel quadro delle censure generali ma non determinanti nella decisione: la pronuncia si concentra sull'elemento soggettivo della ricettazione e sulla sua prova logico-probatoria.

  • artt. 530, 125, 546, 92, 192 cod. proc. pen. (citati nel ricorso)

    Norme processuali richiamate a supporto delle censure sulla motivazione e sulla rilevanza di elementi probatori; la Corte ha ritenuto le censure non fondate o riconducibili a mera reinterpretazione del merito.

Massime di principio

  • In reati di ricettazione, la consapevolezza dell'origine illecita può essere provata indirettamente: l'omessa o non credibile spiegazione dell'origine della cosa è elemento idoneo a indicare la mala fede.
  • La semplice affermazione di aver "trovato" un bene illecito è insufficiente se priva di dettagli concreti (modalità, luogo, tempi); spetta al possessore fornire una spiegazione plausibile e documentabile.
  • Il fatto che terzi (notaio, direttore di banca) non si siano accorti immediatamente della contraffazione non esclude la responsabilità del possessore: la viziosità del titolo può non essere immediatamente apparente e la valutazione è rimessa al giudice di merito.
  • L'eccezione dell'uso di una regola di esperienza deve essere ancorata a dati verificabili: non basta una congettura soggettiva non corroborata per ribaltare gli elementi probatori concreti.
  • L'attenuante della particolare tenuità è esclusa quando il valore economico e la gravità della macchinazione sono rilevanti; il valore del bene può influire decisamente sulla qualificazione e sulla pena.
  • In caso di annullamento con rinvio per carenze motivazionali, il giudice del rinvio deve fornire una motivazione rafforzata e specifica; se lo fa con argomentazioni coerenti e basate sulle risultanze probatorie, la Cassazione tende a confermare la valutazione di merito.

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