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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29696/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (affiliante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affiliazione commerciale stipulato tra una società affiliante e una titolare di impresa individuale, con garanzia personale di un terzo. A seguito di asseriti inadempimenti dell’affiliante nella fase precontrattuale e nella gestione del rapporto, la società affiliante otteneva un decreto ingiuntivo per somme dovute dall’affiliata e garantite dal fideiussore; il primo giudizio confermava la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa, la condanna alla restituzione dei materiali e il divieto di usare marchi e insegne. In appello, gli odierni ricorrenti chiedevano anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, deducendo che il sito internet dell’affiliante e il conto economico previsionale avessero integrato obblighi contrattuali o comunque precontrattuali rimasti inadempiuti; sostenevano inoltre che l’onere della prova dell’adempimento gravasse sulla controparte e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la rilevanza dei fatti allegati, della documentazione prodotta e della consulenza tecnica. Con il ricorso per cassazione formularono sette motivi: violazione dell’art. 1336 c.c. per la qualificazione come offerta al pubblico della pagina web; violazione dell’art. 1326 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per la ritenuta conclusione del rapporto solo mediante il contratto scritto; violazione dell’art. 6 L. 129/2004 per la mancata considerazione degli obblighi precontrattuali dell’affiliante; violazione dell’art. 1460 c.c. in tema di riparto dell’onere probatorio; violazione dell’art. 1453 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla domanda risarcitoria e alla natura della domanda proposta; violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e omesso esame di ulteriori fatti relativi al danno patrimoniale, al danno non patrimoniale e alla pretesa pressione alla novazione; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla base dati utilizzata dal CTU. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme e perché i ricorrenti non individuavano un vero fatto storico omesso; ha escluso che il giudice d’appello avesse pronunciato su eccezioni nuove o violato la disciplina della formazione del contratto, osservando che il rapporto tra le parti era stato correttamente ricondotto al solo contratto scritto di affiliazione; ha confermato che gli obblighi precontrattuali non erano stati utilmente dedotti come domanda di responsabilità precontrattuale; ha ribadito il criterio di riparto dell’onere della prova in materia di inadempimento e di eccezione di inadempimento; ha affermato che la valutazione equitativa del danno non può sostituire la prova dell’esistenza del danno stesso. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, oltre alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva già respinto l’appello e sostanzialmente avallato la decisione di primo grado: risoluzione del contratto di affiliazione, condanna restitutoria, divieto di uso dei segni distintivi dell’affiliante e rigetto delle domande risarcitorie degli affiliati. La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi, ritenendo corretta la ricostruzione per cui le pretese dei ricorrenti non avevano dimostrato né un inadempimento contrattuale dell’affiliante né una responsabilità precontrattuale utilmente e specificamente allegata. Ai ricorrenti sono state inoltre imposte le spese di cassazione, la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e il pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 1336 c.c.

    La pagina internet dell’affiliante è stata ricondotta a un’offerta al pubblico e non a una proposta contrattuale vincolante in sé.

  • art. 1326 c.c.

    La conclusione del rapporto è stata ricondotta al contratto scritto di affiliazione, non all’asserita accettazione di un’offerta web.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata pronuncia d’ufficio su eccezioni nuove; la Corte d’appello ha confutato la prospettazione degli appellanti.

  • art. 1460 c.c.

    Nel giudizio di inadempimento, il debitore che eccepisce l’altrui inadempimento deve provare il fatto estintivo o l’adempimento secondo il riparto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda risarcitoria collegata alla risoluzione è stata ritenuta infondata perché mancava la prova dell’inadempimento posto a base della pretesa.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale presuppone la prova dell’inadempimento allegato e del relativo nesso con il danno.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento copre perdita subita e mancato guadagno conseguenza immediata e diretta, ma solo se il danno sia effettivamente provato.

  • art. 1375 c.c.

    La violazione della buona fede esecutiva è stata evocata dai ricorrenti, ma non è stata ritenuta sufficiente in mancanza di prova dell’inadempimento e del danno.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova dell’an debeatur, essendo utilizzabile solo per la quantificazione di un danno già accertato.

  • art. 6 L. 129/2004

    Gli obblighi precontrattuali dell’affiliante sono rilevanti, ma la censura è stata respinta perché la domanda non era stata impostata in modo chiaro come responsabilità precontrattuale e comunque non era stato dimostrato l’inadempimento.

  • art. 8 L. 129/2004

    È stata richiamata solo dalla parte ricorrente quale possibile azione di annullamento per dolo, senza che la Corte vi riconoscesse rilievo decisorio nel caso concreto.

  • art. 348 ter c.p.c.

    art. 348 ter, ult. comma, cod. proc. civ.

    In presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi, salvo che si dimostri la diversità delle rationes decidendi dei due gradi di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le censure di violazione di legge e di omesso esame non possono essere sovrapposte indistintamente; il ricorso deve isolare con precisione il vizio dedotto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    art. 380-bis e art. 380-bis.1

    Il giudizio è stato deciso nel procedimento accelerato, con proposta di rigetto poi confermata dalla Corte.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna sanzionatoria prevista per il ricorso deciso secondo la proposta accelerata, oltre alle spese.

Massime di principio

  • In materia di franchising, il rapporto tra le parti deriva anzitutto dal contratto scritto stipulato, mentre le informazioni presenti sul sito dell’affiliante o nelle trattative assumono rilievo solo se idoneamente tradotte in obblighi contrattuali o in specifiche responsabilità precontrattuali.
  • L’offerta al pubblico non equivale automaticamente a proposta contrattuale: per farne derivare obbligazioni ulteriori occorre dimostrare un’effettiva accettazione nei modi previsti e la concreta incidenza sul contenuto del vincolo.
  • L’allegazione di inadempimenti generici o non coerenti con il testo contrattuale non è sufficiente a fondare una domanda risarcitoria; il creditore deve indicare in modo specifico le obbligazioni violate e il collegamento causale con il pregiudizio lamentato.
  • Nel giudizio di inadempimento, il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento; il debitore convenuto, o chi eccepisce l’inadempimento altrui ex art. 1460 c.c., deve provare il fatto estintivo o il proprio adempimento secondo il riparto dell’onere della prova elaborato dalle Sezioni Unite.
  • La responsabilità precontrattuale richiede una deduzione chiara della violazione degli obblighi informativi o di correttezza nelle trattative e la prova del danno-conseguenza subito per aver confidato in modo incolpevole nelle informazioni fornite.
  • La liquidazione equitativa non può essere usata per colmare la mancanza di prova sull’esistenza del danno: presuppone che l’an debeatur sia già dimostrato o incontestato, e serve solo a quantificare un pregiudizio certo ma non precisamente misurabile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse; inoltre il "fatto" rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere un accadimento storico preciso, non una questione o un argomento difensivo.

Come è indicizzato

MaterieFranchisingInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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