Cassazione Civile, Ordinanza n. 10178/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita del 26 giugno 2002. I promissari acquirenti convenivano in giudizio le controparti chiedendo la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., l’accertamento della comproprietà di uno stradello e la condanna alla demolizione di opere realizzate su di esso. Le controparti si opponevano e proponevano domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento degli attori, con richiesta di risarcimento del danno e della penale. Il Tribunale dichiarava nullo il preliminare per contrarietà a norma imperativa e rigettava tutte le domande; la Corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse individuato erroneamente le particelle interessate dal passaggio di tubazioni elettriche e idriche facendo affidamento su conclusioni CTU solo presuntive; 2) violazione dell’art. 1027 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., assumendo che l’esistenza della servitù fosse stata affermata senza prova certa del fondo servente e di quello dominante e solo mediante un ragionamento presuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte d’appello non aveva fatto uso indebito di presunzioni, ma aveva ritenuto provata l’esistenza delle condutture interrate e dell’asservimento di fatto sulla base di elementi istruttori (tra cui la presenza di un pozzetto di ispezione) e delle stesse difese degli appellanti. Conseguentemente, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di lite, una condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore importo per il contributo unificato, oltre alla somma in favore della cassa delle ammende prevista per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
norma invocata per ottenere l’esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita; la domanda è stata rigettata perché il preliminare è stato dichiarato nullo.
art. 1027 c.c.
norma richiamata dal ricorrente per contestare l’accertamento della servitù; la Corte ha escluso la violazione perché l’accertamento di merito era fondato su prova dell’asservimento di fatto, non su mera presunzione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato ritenuto inammissibile nella sostanza perché tendeva a contestare la valutazione del fatto e delle prove, non un vero omesso esame di fatto decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la Corte ha condiviso la proposta che qualificava il ricorso come inammissibile o comunque manifestamente infondato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale a seguito della richiesta della parte ricorrente dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 96 c.p.c.
applicato con condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato anche nel passaggio in cui la Corte ribadisce che la proposta non ha funzione decisoria e non è autonomamente impugnabile o sindacabile dal collegio come fase distinta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, né è possibile ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie attraverso la deduzione formale di omesso esame o violazione di legge.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, si richiede in realtà una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione fattuale operata dal giudice territoriale, se la decisione è sorretta da motivazione logicamente coerente e da elementi probatori valutati dal merito.
- L’esistenza di un asservimento di fatto o di condutture interrate può essere desunta dal giudice di merito da elementi oggettivi e dal complesso delle difese delle parti, senza che sia necessario individuare chi abbia materialmente eseguito la posa in opera, se il punto decisivo della controversia è l’effettiva esistenza del vincolo sul fondo.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e, ricorrendone i presupposti, l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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