Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10178/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita del 26 giugno 2002. I promissari acquirenti convenivano in giudizio le controparti chiedendo la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., l’accertamento della comproprietà di uno stradello e la condanna alla demolizione di opere realizzate su di esso. Le controparti si opponevano e proponevano domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento degli attori, con richiesta di risarcimento del danno e della penale. Il Tribunale dichiarava nullo il preliminare per contrarietà a norma imperativa e rigettava tutte le domande; la Corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse individuato erroneamente le particelle interessate dal passaggio di tubazioni elettriche e idriche facendo affidamento su conclusioni CTU solo presuntive; 2) violazione dell’art. 1027 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., assumendo che l’esistenza della servitù fosse stata affermata senza prova certa del fondo servente e di quello dominante e solo mediante un ragionamento presuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte d’appello non aveva fatto uso indebito di presunzioni, ma aveva ritenuto provata l’esistenza delle condutture interrate e dell’asservimento di fatto sulla base di elementi istruttori (tra cui la presenza di un pozzetto di ispezione) e delle stesse difese degli appellanti. Conseguentemente, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di lite, una condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore importo per il contributo unificato, oltre alla somma in favore della cassa delle ammende prevista per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    norma invocata per ottenere l’esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita; la domanda è stata rigettata perché il preliminare è stato dichiarato nullo.

  • art. 1027 c.c.

    norma richiamata dal ricorrente per contestare l’accertamento della servitù; la Corte ha escluso la violazione perché l’accertamento di merito era fondato su prova dell’asservimento di fatto, non su mera presunzione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto inammissibile nella sostanza perché tendeva a contestare la valutazione del fatto e delle prove, non un vero omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la dedotta violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione l’apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; la Corte ha condiviso la proposta che qualificava il ricorso come inammissibile o comunque manifestamente infondato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale a seguito della richiesta della parte ricorrente dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato con condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato anche nel passaggio in cui la Corte ribadisce che la proposta non ha funzione decisoria e non è autonomamente impugnabile o sindacabile dal collegio come fase distinta.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, né è possibile ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie attraverso la deduzione formale di omesso esame o violazione di legge.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, si richiede in realtà una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione fattuale operata dal giudice territoriale, se la decisione è sorretta da motivazione logicamente coerente e da elementi probatori valutati dal merito.
  • L’esistenza di un asservimento di fatto o di condutture interrate può essere desunta dal giudice di merito da elementi oggettivi e dal complesso delle difese delle parti, senza che sia necessario individuare chi abbia materialmente eseguito la posa in opera, se il punto decisivo della controversia è l’effettiva esistenza del vincolo sul fondo.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e, ricorrendone i presupposti, l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareServitù
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.