Cassazione Civile, Ordinanza n. 27339/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria con cui la società creditrice ha chiesto di rendere inefficace, nei propri confronti, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale compiuto da due coniugi. Il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo sussistenti il credito anteriore rispetto all'atto, la scientia damni e l'eventus damni. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità, ritenendo che l'atto di appello non contenesse una critica specifica alla decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato la violazione dell'art. 345 c.p.c. (come richiamato nel testo) e, in sostanza, la erronea valutazione della specificità dei motivi di appello, sostenendo che il giudice di secondo grado avrebbe applicato in modo eccessivamente rigoroso il requisito di specificità, pretendendo un livello di dettaglio non necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, quando si denuncia in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto specifico dei motivi di appello, così da consentire alla Corte il controllo sulla correttezza della decisione impugnata. Nel caso concreto i ricorrenti si sono limitati ad affermare un principio astratto, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello e senza riprodurre i motivi di gravame. Per questo il motivo è stato ritenuto inammissibile e, conseguentemente, è stato dichiarato inammissibile l'intero ricorso. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, utilizzata nel giudizio di merito per dichiarare inefficace l'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del creditore.
art. 342 c.p.c.
La parte che censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso i motivi di appello nella loro consistenza specifica, così da consentire il controllo sulla correttezza della valutazione di specificità.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, ma la Corte ha trattato la doglianza come inerente alla specificità dell'atto di appello e all'onere di riprodurne il contenuto nel ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria da parte della controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando in cassazione si contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, il ricorrente ha l'onere di trascrivere o comunque riportare specificamente i motivi di appello, in modo da consentire alla Corte il controllo diretto sulla loro effettiva specificità.
- Non è sufficiente invocare in astratto il principio di specificità del motivo di appello: la censura deve misurarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e dimostrare perché il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere generico il gravame.
- Il rinvio all'atto di appello, senza la sua riproduzione nel ricorso per cassazione nei passaggi rilevanti, non soddisfa l'onere di specificazione richiesto per l'ammissibilità del motivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, quando ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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