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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22533/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

L'ente sanitario aveva chiesto l'accertamento dell'inadempimento della compagnia all'obbligo di copertura assicurativa per sinistri verificatisi nel primo semestre 2013, con conseguente condanna alla gestione, presa in carico e liquidazione dei sinistri, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per la comunicazione a terzi dell'asserita mancanza di copertura. La compagnia aveva resistito eccependo in via preliminare il difetto di interesse ad agire e, in via riconvenzionale subordinata, aveva chiesto la declaratoria di nullità o invalidità della polizza per difetto di causa, indeterminatezza dell'oggetto o aggravamento doloso del rischio non comunicato, individuato nel trasferimento dell'attività sanitaria in altra sede più ampia. La Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello principale, aveva condannato la compagnia a fornire la garanzia per i sinistri successivi al 1 gennaio 2013 e fino alla scadenza, ma solo a condizione del pagamento di un premio aumentato in misura da pattuire tra le parti. In cassazione l'ente ricorrente ha censurato: 1) ultrapetizione, perché la condanna era stata resa condizionata al pagamento di un premio aggiuntivo mai richiesto in giudizio; 2) violazione degli artt. 2697, 115, 116 e 132 c.p.c. e omesso esame, per avere la Corte ritenuto esistente un aggravamento del rischio senza adeguata prova o motivazione; 3) errata interpretazione della clausola contrattuale sull'art. 12 delle condizioni generali di polizza; 4) violazione degli artt. 1226, 2059 e 2697 c.c. e dell'art. 96 c.p.c. per il rigetto della domanda di danno all'immagine e lite temeraria nonostante l'accertata mala fede della compagnia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati il vizio di ultrapetizione e il vizio motivazionale/istruttorio relativo all'accertamento dell'aggravamento del rischio. Ha osservato che l'applicabilità della clausola di polizza presupponeva un accertamento puntuale e non meramente assertivo della variazione del rischio, mentre la sentenza impugnata aveva dato per presupposto tale incremento senza illustrare gli elementi fattuali e istruttori posti a base del convincimento. Ha inoltre rilevato che la condanna della compagnia, subordinata al pagamento di un premio aggiuntivo e a una futura rinegoziazione tra le parti, attribuiva un bene della vita diverso da quello domandato, integrando ultrapetizione. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Corte d'appello di Brescia è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto né pronunciarsi oltre i limiti del petitum; la condanna condizionata al pagamento di un premio aggiuntivo e a una futura rinegoziazione ha integrato ultrapetizione.

  • art. 113 c.p.c.

    La decisione deve essere resa nei limiti della domanda e della disciplina applicabile al rapporto, senza introdurre d'ufficio una diversa regolazione dell'obbligazione.

  • art. 2907 c.c.

    La tutela giurisdizionale deve essere prestata nei limiti della domanda proposta, senza sostituire d'ufficio il contenuto del bene richiesto.

  • art. 2697 c.c.

    L'esistenza dell'aggravamento del rischio costituiva fatto controverso e doveva essere provata dalla parte che lo allegava a fondamento della propria eccezione o difesa.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può porre a base della decisione fatti non provati o non acquisiti al processo in modo conforme alle regole del contraddittorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve essere sorretta da argomentazione esplicita e non può risolversi in un'affermazione apodittica dell'esistenza di un fatto decisivo.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non può essere meramente apparente o assente su un punto decisivo della controversia.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    L'interpretazione della clausola contrattuale invocata dalla Corte d'appello è stata censurata perché non consentiva di introdurre una condanna condizionata e una sospensione temporanea della copertura nei termini ritenuti dal giudice di merito.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di liquidazione equitativa del danno all'immagine, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato in relazione al danno non patrimoniale asseritamente subito per la condotta della compagnia, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per la domanda di condanna per lite temeraria; la censura non è stata esaminata per assorbimento.

Massime di principio

  • Quando una polizza prevede un effetto correlato a una variazione del rischio, il giudice deve accertare in modo specifico e motivato se il fatto allegato integri davvero un aggravamento del rischio assicurato, sulla base di elementi fattuali e di una valutazione tecnica o prognostica non meramente assertiva.
  • L'accertamento dell'aggravamento del rischio non può essere dato per presupposto in modo implicito: se il fatto è controverso e decisivo, la sentenza deve indicare le prove e le ragioni del convincimento.
  • Il giudice incorre in ultrapetizione se, a fronte di una domanda di puro adempimento della copertura assicurativa, pronuncia una condanna diversa e più ampia o comunque condizionata a prestazioni non richieste, specie se rimessa a una futura rinegoziazione tra le parti.
  • La pronuncia sulla garanzia assicurativa deve rispettare il petitum sostanziale: non è consentito trasformare la domanda di esecuzione del contratto in una diversa regolazione negoziale dell'obbligazione.
  • Se una questione preliminare o decisiva viene accolta e definisce l'esito della causa, gli ulteriori motivi che dipendono logicamente da essa restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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