Sentenza n. 41/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensiva, - - dell'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’atto prot. 0309247/2019 dell’11.11.2019 del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Rimini, sottoscritta anche dal Responsabile dell'U.O. Servizi Giuridico amministrativi per l'Edilizia del Comune di Rimini, notificata il 20.11.2019, con cui è stata determinata ai sensi dell’articolo 34 D.P.R. n. 380/2001 in €uro 108.209,12 la sanzione dovuta “corrispondente al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge n. 392/1978 della parte dell'opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo edilizio” al piano terzo dell'edificio sito in via Tripoli 65 a Rimini; ed è stata altresì ordinato il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, sotto pena di riscossione coattiva a mezzo SORIT Riscossioni Locali S.p.A.; - nonché del prospetto di calcolo prot. 292141/24.10.2019 dell’Ufficio Controlli Edilizi, richiamato ab relationem e notificato unitamente all’ordinanza sopra descritta; - di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. 380/2001, con relativo prospetto di calcolo, per la trasformazione abusiva di un porticato in superficie abitativa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sanzione di € 108.209,12, irrogata in luogo della demolizione ritenuta non possibile per un abuso consistente nell’aumento della superficie abitativa mediante traslazione di una parte della muratura perimetrale e tamponamento di un porticato su un terrazzo. I primi e il quarto motivo sono stati poi abbandonati in corso di causa. Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato il quantum della sanzione, sostenendo che il Comune avesse erroneamente calcolato la superficie abusiva applicando il coefficiente del 25% alla superficie accessoria legittima, anziché il 60% previsto dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna n. 279/2010; ha inoltre contestato l’applicazione del costo di produzione vigente e aggiornato al momento dell’irrogazione, sostenendo che dovesse assumersi il costo riferibile all’epoca di realizzazione dell’abuso, risalente almeno al 1995, e che la durata del procedimento non potesse determinare un aggravamento della sanzione. Con il terzo motivo ha chiesto la rideterminazione della sanzione mediante compensazione con le somme versate per due domande di condono, comprendenti oblazioni, oneri concessori, spese di istruttoria e interessi, prospettando la ripetizione dell’indebito e l’indennizzo per diminuzione patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il primo e il quarto motivo, in ragione della rinuncia all’interesse alla loro decisione, e ha respinto il secondo e il terzo motivo. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretto il calcolo della superficie convenzionale sulla base dell’art. 13 l. 392/1978, richiamato dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001: la superficie degli accessori, inclusi balconi e terrazze, deve essere computata nella misura del 25%. La deliberazione regionale n. 279/2010, che considera la superficie accessoria nella misura del 60%, è stata ritenuta dettata per finalità urbanistiche ed edilizie diverse da quelle sanzionatorie e non idonea a integrare una disposizione sanzionatoria di stretta interpretazione. Il TAR ha inoltre affermato che l’abuso edilizio ha natura permanente e che, ai fini della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, deve applicarsi la disciplina vigente al momento dell’irrogazione; è quindi legittima l’utilizzazione del costo di produzione aggiornato a tale momento, senza che rilevi la data di realizzazione dell’abuso o la durata del procedimento. Quanto al terzo motivo, il giudice ha precisato che la richiesta di compensazione attiene alla fase di adempimento dell’obbligo sanzionatorio e non incide sulla legittimità dell’ordinanza. Le oblazioni versate per i condoni devono eventualmente essere richieste allo Stato, che le ha riscosse, e non possono essere compensate con il Comune; gli oneri concessori erano già stati restituiti dall’amministrazione comunale. Le spese di istruttoria sono dovute anche in caso di diniego del condono, mentre gli interessi non erano certi né facilmente liquidabili ai sensi dell’art. 1243 c.c. Il ricorso è stato quindi definito in parte con improcedibilità e in parte con rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento di € 4.000,00 oltre accessori a favore del Comune.
Norme richiamate
art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione estesa al merito in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, consentendo l’esame della controversia relativa alla sanzione edilizia.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
Disciplina la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per interventi eseguiti in parziale difformità e rinvia, per la determinazione della superficie sanzionabile, alla superficie convenzionale prevista dalla legge n. 392/1978; la sanzione è calcolata in misura doppia rispetto al costo di produzione riferito alla superficie abusiva.
art. 13 l. 392/1978
25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili
La superficie degli accessori legittimi deve essere computata nella misura convenzionale del 25% ai fini della determinazione della superficie abusiva sanzionabile.
deliberazione Assemblea Legislativa Emilia-Romagna n. 279/2010
La previsione del computo del 60% della superficie accessoria riguarda finalità urbanistiche ed edilizie diverse da quelle sanzionatorie e non può integrare o modificare una norma sanzionatoria di stretta interpretazione.
l. 724/1994
Costituisce la base normativa della prima domanda di condono, con rinvio alla disciplina dell’oblazione prevista dalla legge n. 47/1985.
l. 326/2003
Costituisce la base normativa della seconda domanda di condono, con rinvio alla disciplina dell’oblazione prevista dalla legge n. 47/1985.
art. 34 l. 47/1985
Prevede che l’oblazione relativa al condono sia versata all’Erario; la relativa eventuale restituzione deve quindi essere richiesta allo Stato che ha incassato la somma.
art. 1243 c.c.
Il controcredito opponibile in compensazione, anche giudiziale, deve essere certo, liquido o facilmente liquidabile ed esigibile; tali requisiti non ricorrevano per le spese di istruttoria e gli interessi considerati nel giudizio.
Massime di principio
- Ai fini della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, la superficie degli accessori legittimi deve essere computata secondo la superficie convenzionale prevista dall’art. 13 l. 392/1978, nella misura del 25% per balconi, terrazze e accessori simili.
- Le definizioni regionali della superficie accessoria dettate per finalità urbanistiche o edilizie non possono essere utilizzate per integrare o modificare il criterio previsto dalla norma statale che disciplina una sanzione amministrativa, la quale è soggetta a stretta interpretazione.
- L’abuso edilizio ha natura di illecito permanente; pertanto, per la determinazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione si applica l’apparato sanzionatorio vigente al momento dell’irrogazione, compreso il costo di produzione aggiornato a tale data.
- La richiesta di compensare somme versate per domande di condono con una sanzione edilizia incide sulla fase di adempimento dell’obbligazione sanzionatoria e non sulla legittimità del provvedimento che ha determinato la sanzione.
- Le somme versate a titolo di oblazione per il condono devono essere eventualmente ripetute nei confronti dell’ente che le ha riscosse; il Comune non può essere chiamato a compensarle se non le ha percepite.
- La compensazione giudiziale richiede un controcredito certo, liquido o facilmente liquidabile ed esigibile; non sono compensabili crediti relativi a spese di istruttoria comunque dovute per l’attività amministrativa svolta né interessi la cui quantificazione esuli dal thema decidendum o non sia agevolmente determinabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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