Cassazione Penale, Sentenza n. 05746/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna del Tribunale di Perugia (9/1/2023) per guida in stato di ebbrezza e senza assicurazione (art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada). In appello aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche per "disagiate condizioni di vita" e la sospensione condizionale della pena, ma senza specificare né documentare né collegare tali argomentazioni alla motivazione della sentenza impugnata. In cassazione deduceva un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l'appello avrebbe invece individuato i punti da devolvere al giudice di appello e le ragioni di diritto e di fatto a sostegno delle richieste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi (sia intrinseca che estrinseca). Ha ritenuto che l'atto di appello non avesse enunciato e argomentato in modo tale da confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: le generiche "disagiate condizioni di vita" non consentivano alla Corte territoriale di valutare la rilevanza ai fini delle attenuanti, e non vi è stato alcun confronto con la ratio del Tribunale in ordine al diniego della sospensione condizionale (fondato sui precedenti penali e sul pericolo di recidiva). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada
Norma sostanziale che regola la guida in stato di ebbrezza; la condanna del ricorrente è fondata su tale fattispecie (tasso alcolemico 2,69 g/l) e sulla guida con patente revocata e veicolo privo di assicurazione.
art. 581, commi 1, lett. d) e 1-bis, codice di procedura penale
richiamati nella versione novellata dal d.lgs. 10/10/2022, n.150
Disciplina i requisiti di specificità formale dell'atto di appello; la Corte afferma che l'appello è inammissibile quando manca la specificità intrinseca (motivi non argomentati) o estrinseca (assenza di correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata). Il comma 1-bis recepisce l'orientamento delle Sezioni Unite sulla specificità estrinseca.
art. 591, codice di procedura penale
Norma relativa al contenuto dell'atto di appello richiamata nel ricorso; la Corte valuta la corretta applicazione delle regole di ammissibilità dell'impugnazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (novellamento art. 581 c.p.p.)
Rilievo normativo sulle modifiche procedurali entrate in vigore 30/12/2022 che hanno rafforzato i requisiti di specificità dell'appello, recependo l'interpretazione delle Sezioni Unite.
art. 133, codice penale
Parametro richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale della pena; la Corte sottolinea che è necessario un confronto specifico con gli indici valutati dal giudice (qui: precedenti e pericolo di recidiva).
art. 606, comma 3, codice di procedura penale
Norma che disciplina la manifesta infondatezza nel ricorso per cassazione; la Corte ricorda che tale istituto non è trasferibile all'appello e che il richiamo ad esso in sede di merito non sostituisce il confronto richiesto con la motivazione impugnata.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7 giugno 2000
Citata in relazione al principio che, in caso di inammissibilità, non deve ravvisarsi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per escludere la condanna alle spese; qui la Corte procede invece alla condanna pecuniaria.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile se manca la specificità intrinseca (motivi non argomentati) o estrinseca (assenza di correlazione con le ragioni della sentenza impugnata).
- Non è sufficiente formulare censure generiche (es. "disagiate condizioni di vita") senza indicare fatti, elementi o argomentazioni che colleghino tali circostanze alla motivazione del giudice di primo grado.
- In caso di diniego di benefici (attenuanti o sospensione condizionale) l'impugnazione deve confrontarsi con la specifica ratio del giudice (es. precedenti, pericolo di recidiva) e spiegare perché quella valutazione sarebbe errata.
- Le modifiche normative (art. 581 c.p.p. novellato) richiedono che l'atto di appello individui il punto della decisione devoluto al gravame e le ragioni specifiche di dissenso, in modo proporzionato alla specificità della motivazione impugnata.
- La doglianza di manifesta infondatezza propria della cassazione non può sostituire l'obbligo, in sede di appello, di un confronto motivato con la sentenza impugnata.
- Per evitare l'inammissibilità è utile: (a) enunciare chiaramente i punti concreti della sentenza contestati; (b) indicare i motivi di fatto e di diritto che dimostrano l'errore; (c) produrre elementi probatori/documenti che supportino le condizioni di vita o altre circostanze attenuanti; (d) specificare il rapporto tra i precedenti e la richiesta di beneficio.
- La mancata osservanza dei requisiti di specificità può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05765/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05768/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05772/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05773/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05775/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05795/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →