Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-290/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 febbraio 2022. — « Latvijas Gāze » AS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Latvijas Republikas Satversmes tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 2, punto 3 – Nozione di “trasporto” – Articolo 23 – Poteri decisionali in materia di connessione di impianti di stoccaggio, di terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di clienti industriali alla rete di trasporto – Articolo 32, paragrafo 1 – Accesso dei terzi alla rete – Possibilità di connessione diretta dei clienti finali al sistema di trasporto del gas naturale. — Causa C-290/20

Giurisprudenza europea62020CJ0290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 2009/73/CE nel senso che essa non obbliga gli Stati membri a garantire a ogni cliente finale la scelta tra connessione alla rete di trasporto o a quella di distribuzione. L'articolo 23 non va letto come una norma che riservi la connessione al trasporto ai soli clienti industriali, né come una disposizione che escluda la connessione diretta dei clienti finali quando prevista dal diritto nazionale. La pronuncia chiarisce inoltre la distinzione tra accesso alla rete e connessione fisica alla rete, richiamando la giurisprudenza Sabatauskas.

Rinvio pregiudiziale sulla direttiva gas: possibilità per i clienti finali di connettersi direttamente alla rete di trasporto e portata degli articoli 23 e 32 della direttiva 2009/73/CE

La questione giuridica

Se la direttiva 2009/73/CE imponga agli Stati membri di prevedere che ogni cliente finale possa scegliere tra sistema di trasporto e sistema di distribuzione e sia autorizzato a connettersi direttamente; se l'articolo 23 consenta la connessione al trasporto solo per clienti industriali o solo per nuovi clienti industriali non precedentemente connessi alla distribuzione; e se gli articoli 2, punto 3, e 23 ostino a una disciplina nazionale che consideri trasporto anche la connessione diretta al sistema di fornitura del cliente finale.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 2009/73/CE non impone agli Stati membri di riconoscere a ogni cliente finale il diritto di scegliere liberamente se connettersi al sistema di trasporto o a quello di distribuzione, né di imporre al gestore la connessione diretta al trasporto; l'articolo 32 disciplina l'accesso alle reti e non la connessione, e l'articolo 23, ove applicabile, si riferisce solo al divieto di rifiutare la connessione di nuovi impianti di stoccaggio, terminali GNL e clienti industriali per ragioni di capacità futura o costi di ampliamento, senza escludere la possibilità di connessioni dirette di altri clienti quando il diritto nazionale lo consenta. Inoltre, gli articoli 2, punto 3, e 23 non ostano a una normativa nazionale che includa nel trasporto il collegamento diretto al sistema di fornitura di un cliente finale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2, punti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 24, 25, 26 e 27 della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 23 della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 41, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/73/CE
  • Regolamento (CE) n. 715/2009
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 715/2009
  • Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009
  • Allegato I, punto 3.2.1 e 3.2.2, del regolamento (CE) n. 715/2009

Rinvio pregiudiziale sulla connessione dei clienti finali alla rete di trasporto del gas naturale

La causa C-290/20 riguarda un rinvio pregiudiziale della Latvijas Republikas Satversmes tiesa in materia di mercato interno del gas naturale e interpretazione della direttiva 2009/73/CE. Il contenzioso nazionale nasce da un ricorso di Latvijas Gāze AS contro una decisione dell'autorità di regolamentazione lettone che consentiva, a certe condizioni, la connessione diretta degli utenti al sistema di trasporto senza passare dal sistema di distribuzione.

Fatti e procedimento principale

Nel quadro della liberalizzazione del mercato lettone del gas, la rete di trasporto nazionale è stata trasferita a Conexus Baltic Grid AS, mentre Gaso AS, società controllata da Latvijas Gāze AS, è divenuta il gestore del sistema di distribuzione. Con decisione del 18 aprile 2019, l'autorità di regolamentazione ha approvato norme che prevedevano la possibilità per ogni utente di gas naturale di connettersi direttamente al sistema di trasporto secondo procedura e condizioni determinate. Latvijas Gāze AS ha impugnato tale decisione sostenendo che il diritto dell'Unione consentirebbe la connessione diretta solo in casi limitati.

Normativa dell'Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2009/73/CE, in particolare:

  • l'articolo 2, punti 3, 5, 7, 9, 11, 24, 25, 26 e 27, con le definizioni di trasporto, distribuzione, fornitura, impianto di stoccaggio, impianto GNL, cliente e cliente finale;
  • l'articolo 8 sulle norme tecniche di connessione;
  • l'articolo 9 sulla separazione tra sistemi di trasporto e attività di produzione/fornitura;
  • l'articolo 23 sui poteri decisionali in materia di connessione di impianti di stoccaggio, terminali GNL e clienti industriali;
  • l'articolo 32, paragrafo 1, sul sistema di accesso dei terzi;
  • l'articolo 41, paragrafo 1, lettera m), sui compiti dell'autorità di regolamentazione. Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 715/2009, specialmente l'articolo 1, l'articolo 23, paragrafo 2, e l'allegato I, punto 3.2.1 e 3.2.2, utilizzati come supporto interpretativo.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

  • se gli articoli 23 e 32, paragrafo 1, impongano agli Stati membri di consentire a ogni cliente finale di scegliere liberamente tra rete di trasporto e rete di distribuzione;
  • se l'articolo 23 vada inteso nel senso che solo i clienti industriali, o solo i nuovi clienti industriali non già connessi alla distribuzione, possano accedere alla rete di trasporto;
  • se gli articoli 2, punto 3, e 23 ostino a una disciplina nazionale che includa nel concetto di trasporto anche la connessione diretta al sistema di fornitura del cliente finale.

Ragionamento della Corte: distinzione tra accesso e connessione

La Corte ribadisce la distinzione, già affermata nella sentenza Sabatauskas, tra:

  • accesso alla rete, cioè il diritto di utilizzare il sistema;
  • connessione alla rete, cioè il collegamento fisico all'infrastruttura. Secondo la Corte, l'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/73 disciplina solo l'accesso dei terzi alle reti di trasporto e distribuzione, non il diritto di connessione fisica. Pertanto, tale disposizione non obbliga gli Stati membri a riconoscere a ogni cliente finale la facoltà di scegliere il tipo di rete cui collegarsi.

Ragionamento della Corte: portata dell'articolo 23

Quanto all'articolo 23, la Corte osserva che esso si colloca nel capitolo IV della direttiva, applicabile solo quando lo Stato membro non ha scelto il primo modello di separazione proprietaria previsto dall'articolo 9. Poiché dagli elementi della causa emerge che la Lettonia sembra aver optato per il primo modello, l'articolo 23 appare, salvo verifica del giudice nazionale, irrilevante nel procedimento principale. In ogni caso, anche se fosse applicabile, l'articolo 23, paragrafo 2, vieta soltanto al gestore del sistema di trasporto di rifiutare la connessione di nuovi impianti di stoccaggio, nuovi terminali GNL e nuovi clienti industriali per ragioni legate a future limitazioni di capacità o a costi di ampliamento. Da ciò la Corte deduce che la norma non implica il divieto opposto, ossia non impone di negare la connessione ad altri tipi di clienti, né restringe la connessione ai soli clienti industriali. La Corte rileva inoltre che la nozione di "cliente industriale" non è definita dalla direttiva e non coincide con tutti i clienti finali; in particolare non comprende i clienti civili.

Ragionamento della Corte: interpretazione dell'articolo 2, punto 3

La Corte esamina poi la definizione di "trasporto" dell'articolo 2, punto 3. Tale definizione comprende il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione, ma esclude la fornitura in sé. Tuttavia, il testo non esclude che un cliente finale possa essere connesso direttamente alla rete di trasporto. La conclusione è rafforzata dal regolamento n. 715/2009, che nei suoi orientamenti sull'allegato I contempla espressamente punti di uscita collegati a un unico cliente finale, segno che il sistema normativo dell'Unione ammette la connessione diretta di clienti finali alla rete di trasporto.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • gli articoli 23 e 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/73 non impongono agli Stati membri di prevedere che ogni cliente finale possa scegliere tra trasporto e distribuzione e ottenere la connessione richiesta;
  • l'articolo 23 non obbliga a limitare la connessione al sistema di trasporto ai soli clienti industriali;
  • gli articoli 2, punto 3, e 23 non ostano a una normativa nazionale che includa nel trasporto il collegamento diretto al sistema di fornitura di un cliente finale.

Principi di rilievo pratico

La pronuncia è rilevante perché conferma, in materia di gas naturale, la distinzione tra disciplina dell'accesso e disciplina della connessione, con ricadute sulla regolazione nazionale delle reti e sulle scelte dei clienti finali e industriali. Per gli operatori del settore energetico e per i consulenti regolatori, il punto centrale è che il diritto dell'Unione lascia agli Stati membri un margine significativo nel determinare le regole di connessione, purché siano rispettati i principi di non discriminazione e di accesso regolato alle reti.

Come è indicizzato

Materiemercato interno del gas naturaleaccesso alle reti di trasportoseparazione proprietaria e unbundlingconnessione degli utenti finaliregolazione dei servizi energetici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.