Sentenza n. 432/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, A. della graduatoria di merito per la classe di concorso/tipologia di posto ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II grado), Regione Friuli Venezia Giulia, relativa al concorso D.D.G. 9 ottobre 2025 n. 2939, pubblicata in data 10 giugno 2026, nella parte in cui non colloca il ricorrente tra i candidati vincitori per effetto della mancata attribuzione del punteggio di cui al punto A.2.2 dell’Allegato B D.M. 2023/2025; B. ove occorra e per quanto di interesse, della graduatoria degli idonei per la classe di concorso/tipologia di posto ADSS (Sostegno Scuola Secondaria di II grado), Regione Friuli Venezia Giulia, relativa al concorso D.D.G. 9 ottobre 2025 n. 2939, pubblicata in data 10 giugno 2026, nella parte in cui non colloca il ricorrente tra i candidati idonei per effetto della mancata attribuzione del punteggio di cui al punto A.2.2 dell’Allegato B DM cit.; C. della nota dell’Ufficio III – Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici – Ambito Territoriale di Trieste, dell’USR Friuli Venezia Giulia, in data 29 maggio 2026, ore 15:24, nella parte in cui l’Amministrazione ha respinto la segnalazione del ricorrente volta a ottenere la rettifica del punteggio titoli, nella parte in cui afferma che «non sono possibili ulteriori deroghe al principio per cui restano ferme le dichiarazioni presentate in domande di partecipazione»; D. ove occorra, dell’avviso dell’U.S.R. FVG prot. 9228 del 27 maggio 2026, avente ad oggetto «Esito valutazione titoli» del concorso di cui al D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il punteggio di cui al punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 2025; E. del provvedimento di valutazione dei titoli pubblicato 1/4/2026 nella parte in cui non attribuisce al ricorrente 12,50 punti ex lettera A.2.2. dell’Allegato B D.M. 2023/2025; F. ove occorra e per quanto di ragione e di interesse, del punteggio numerico, pari a 20,50 riconosciuto al ricorrente all’esito della valutazione dei titoli dallo stesso presentata, nella parte in cui non comprende ulteriori 12,50 punti ex lettera A.2.2. dell’Allegato B D.M. 2023/2025; G. ove esistente e per quanto di ragione del verbale/atto di estremi non conosciuti con il quale è stata eseguita ed approvata la valutazione dei titoli pubblicata in data 1/4/2026 e di cui all’all.to 5, nella parte in cui non comprende ulteriori 12,50 punti ex lettera A.2.2. dell’Allegato B D.M. 2023/2025; H. ove esistenti, dei verbali/atti con cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione dei titoli concorsuali del ricorrente, nella parte in cui non comprende ulteriori 12,50 punti ex lettera A.2.2. dell’Allegato B D.M. 2023/2025; I. per quanto di ragione dei decreti, di estremi non conosciuti, di approvazione delle graduatorie dd 10/6/2026 sopra citati; K. ove esistenti e per quanto di ragione dei verbali, di estremi non conosciuti, sottesi ai decreti di approvazione delle graduatorie dd 10/6/2026 e sopra citati; L. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ancorché non conosciuto e di ogni successivo atto di scorrimento, immissione in ruolo o proposta di assunzione che dovesse medio tempore intervenire escludendo il ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e atti di valutazione dei titoli del concorso per la classe di concorso/tipologia di posto ADSS, nella parte in cui non attribuivano 12,50 punti per il titolo previsto dal punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito e, ove occorrente, quella degli idonei del concorso per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, nonché gli atti di valutazione dei titoli, il punteggio numerico attribuito, la nota con cui l'amministrazione aveva respinto la richiesta di rettifica e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Ha dedotto la mancata attribuzione di 12,50 punti previsti dal punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 2025, sostenendo che tale omissione aveva inciso sulla sua collocazione in graduatoria e sulla possibilità di risultare vincitore o idoneo. Nel corso del giudizio ha documentato che l'USR Friuli Venezia Giulia, con decreto n. 13612 del 10 agosto 2026, ha rettificato la graduatoria assegnandogli il punteggio complessivo di 215,75 e collocandolo al 24° posto, conformemente alla pretesa azionata nel ricorso.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione, con un provvedimento successivo e spontaneo, aveva integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente mediante la rettifica della graduatoria e l'attribuzione del punteggio richiesto. La situazione sopravvenuta è stata ritenuta pienamente satisfattiva e irretrattabile, tale da non lasciare al ricorrente alcuna utilità residua nella decisione di merito sugli atti originariamente impugnati. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., precisando che tale rito non ha natura consensuale. Le spese sono state integralmente compensate, poiché l'amministrazione ha provveduto in senso satisfattivo, sebbene dopo la proposizione del ricorso, in tempi estremamente celeri.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’articolo 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando un'attività amministrativa successiva, spontanea e non adottata in esecuzione di un ordine giudiziale, soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse sostanziale azionato, facendo venir meno ogni utilità residua della decisione di merito.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata in sede cautelare quando ne ricorrono i presupposti; il rito non ha natura consensuale e la decisione può essere adottata anche indipendentemente dal consenso o dalla comparizione delle parti costituite.
D.M. 26 ottobre 2023, n. 2025, Allegato B, punto A.2.2
12,50 punti ex lettera A.2.2. dell’Allegato B D.M. 2023/2025
Prevede il titolo valutabile la cui mancata attribuzione aveva determinato l'impugnazione della graduatoria; il successivo provvedimento amministrativo ha riconosciuto il punteggio richiesto.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. richiede che un'attività amministrativa successiva, spontanea e non adottata in esecuzione di un ordine giudiziale, soddisfi integralmente l'interesse sostanziale azionato in giudizio.
- La situazione sopravvenuta è integralmente satisfattiva quando attribuisce al ricorrente, in modo pieno e irretrattabile, il bene della vita perseguito, senza lasciare alcuna utilità concreta alla pronuncia di merito sugli atti originariamente impugnati.
- Il rito per la definizione con sentenza in forma semplificata previsto dall'art. 60 c.p.a. non ha natura consensuale; pertanto, ricorrendone i presupposti, il giudice può definire la causa anche senza il consenso delle parti costituite o in caso di loro mancata comparizione all'udienza cautelare.
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