Cassazione Civile, Ordinanza n. 20202/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'impresa appaltatrice per il pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione di un appartamento. Il committente contestava che il preventivo accettato fosse omnicomprensivo di IVA e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni per vizi dell'opera e per il ritardo nell'esecuzione e nella consegna dei lavori. In primo grado, dopo consulenza tecnica d'ufficio, il decreto veniva revocato, venivano liquidati importi reciproci e risultava un credito finale del committente; in appello, invece, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'impugnazione principale dell'appaltatore, riconoscendogli il saldo lavori più IVA e interessi moratori, e riduceva drasticamente il risarcimento dovuto per i vizi, compensando solo in parte le spese. In Cassazione il committente articolava tre motivi: 1) violazione di norme costituzionali e processuali per la mancata ammissione di prove testimoniali richieste per dimostrare il danno da ritardo e i vizi dell'opera; 2) violazione dell'art. 1667 c.c. e degli artt. 115 e 167 c.p.c. per non avere la Corte d'appello valorizzato il preteso riconoscimento dei vizi per facta concludentia e la non contestazione del ritiro delle chiavi da parte dell'appaltatore; 3) violazione degli artt. 91-92 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite, assumendo che la soccombenza reciproca avrebbe imposto una compensazione più ampia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché mirava, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze probatorie, attività riservate al giudice di merito, senza che fosse ravvisabile un omesso esame di un fatto decisivo; il secondo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non indicava con precisione quali vizi sarebbero stati riconosciuti e quali riparazioni promesse, e perché il mero ritiro delle chiavi dell'immobile non equivale di per sé ad ammissione della sussistenza dei vizi. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, nel regime successivo alla riforma del 2009, in caso di accoglimento parziale il giudice di merito può compensare in tutto o in parte le spese, senza che la Cassazione possa sindacare la misura della compensazione se non nei limiti della violazione del divieto di porre le spese a carico del totalmente vittorioso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato come parametro costituzionale nella doglianza sulla mancata ammissione delle prove
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale nella doglianza sulla mancata motivazione
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove e alla non contestazione
art. 132 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza
art. 187 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla gestione dell'istruzione probatoria
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
evocato come parametro dei vizi di legittimità dedotti
art. 1667 c.c.
richiamato con riferimento alla garanzia per vizi dell'opera appaltata e alla denuncia dei vizi
art. 167 c.p.c.
richiamato con riferimento alla non contestazione nella difesa avversaria
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese di lite e il principio di soccombenza
art. 92 c.p.c.
richiamato per la possibilità di compensazione totale o parziale delle spese in caso di accoglimento parziale
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.lgs. n. 231 del 2002
richiamato per gli interessi moratori riconosciuti sull'importo dovuto all'appaltatore
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o un diverso apprezzamento di merito delle prove; il vizio motivazionale è configurabile solo quando manchi l'esame di un fatto decisivo o sia presente una motivazione radicalmente incongrua o incomprensibile.
- L'omessa ammissione della prova testimoniale è censurabile solo se il ricorrente dimostra che la prova era decisiva e che il giudice di merito abbia effettivamente trascurato un punto decisivo della controversia; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.
- Il riconoscimento di un fatto non contestato non equivale automaticamente alla prova del fatto costitutivo che da esso si vorrebbe inferire: il giudice deve comunque verificare se quel fatto sia idoneo, secondo logica e istruzione processuale, a dimostrare la specifica circostanza controversa.
- In materia di appalto, la mera restituzione o il ritiro delle chiavi dell'immobile non implica di per sé l'ammissione di vizi dell'opera, potendo integrare anche un semplice sopralluogo o un'attività diversa, se non è specificamente provato il contenuto dell'impegno assunto.
- Nel regime successivo alla riforma del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice di merito può disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite; tale scelta rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di legge.
- La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla misura della compensazione delle spese quando la parte non risulti totalmente vittoriosa.
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