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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05093/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per il servizio di nettezza urbana stipulato tra un Comune e un'impresa privata. Durante l'esecuzione del rapporto, per effetto di una sopravvenuta disposizione dell'autorità regionale sui rifiuti, l'impresa fu tenuta a conferire i rifiuti in una discarica più lontana rispetto a quella originariamente prevista. L'appaltatrice sostenne di aver dovuto potenziare il servizio e di aver svolto prestazioni supplementari non integralmente remunerate, chiedendo il pagamento dei maggiori corrispettivi sulla base di clausole del capitolato che, a suo dire, consentivano la modifica delle condizioni contrattuali e la remunerazione di ulteriori oneri. Il Comune, invece, negò la debenza di somme ulteriori oltre a quelle connesse alla maggiore distanza della discarica. Nel giudizio di merito il Tribunale ordinario aveva accolto la domanda dell'impresa, ma la Corte d'appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo la lite riconducibile alla revisione prezzi, quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio davanti al TAR, questo ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che non si trattasse di revisione prezzi ma di pagamento di prestazioni supplementari. Il ricorso per regolamento di giurisdizione serve quindi a stabilire se la domanda dell'appaltatrice appartenga alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda dell'appaltatrice avesse ad oggetto non la revisione del prezzo del contratto pubblico, bensì il pagamento di corrispettivi per asserite prestazioni supplementari rese nella fase esecutiva del rapporto, in un contesto di posizione paritaria tra le parti e senza esercizio di un potere autoritativo discrezionale della pubblica amministrazione. La controversia è quindi stata qualificata come vertente su un diritto soggettivo di credito e non su un interesse legittimo o su una materia attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    ricorso ex art. 700 c.p.c.

    è richiamato come base del provvedimento cautelare introdotto dall'impresa per ottenere in via d'urgenza l'adeguamento delle previsioni contrattuali e dei compensi

  • art. 380-ter c.p.c.

    conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c.

    indica il rito camerale adottato per la trattazione del regolamento di giurisdizione

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 c.p.a.

    giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

    è richiamato per delimitare la giurisdizione esclusiva nella fase procedimentale fino all'aggiudicazione definitiva

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.

    revisione dei prezzi degli appalti pubblici per servizi ad esecuzione continuata o periodica

    non è letto come clausola di attrazione di ogni controversia sui prezzi, ma solo di quelle in cui venga in rilievo l'esercizio di un potere pubblico o la disciplina pubblicistica della revisione

  • art. 11 d.lgs. n. 163 del 2006

    è richiamato come fonte normativa del riparto di giurisdizione nelle vicende degli appalti pubblici considerate dalle Sezioni unite

  • art. 21-nonies L. n. 241 del 1990

    è menzionato come esempio di provvedimenti incidenti sulla genesi dell'aggiudicazione e quindi riconducibili alla fase procedimentale

  • Cost. n. 204/2004

    sentenza della Corte Cost. 6 luglio 2004 n. 204

    è richiamata per ribadire che la giurisdizione esclusiva amministrativa non copre controversie puramente patrimoniali in assenza di esercizio di potere

  • artt. 22 e 10 del Capitolato d'appalto

    sono evocati come clausole pattizie poste a fondamento della pretesa dell'impresa, ma la Corte ne valorizza il contenuto negoziale e non autoritativo

  • art. 20-22 del contratto d'appalto

    sono richiamati dalla Corte d'appello, ma la Cassazione chiarisce che la domanda non riguarda la revisione prezzi prevista da tali clausole

Massime di principio

  • Nella fase esecutiva di un appalto pubblico, quando le parti operano in posizione paritaria e la controversia riguarda il pagamento di somme per prestazioni ulteriori o supplementari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario se la domanda fa valere un diritto soggettivo di credito e non l'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di appalti non si estende automaticamente a ogni lite economica insorta nel rapporto: occorre verificare se la controversia attenga alla fase procedimentale, a un potere pubblicistico ancora esercitato, oppure a una pretesa meramente contrattuale di adempimento.
  • La clausola di revisione prezzi o le pattuizioni del capitolato devono essere interpretate in concreto: se esse individuano obblighi puntuali della stazione appaltante e non lasciano spazio a discrezionalità amministrativa, la pretesa dell'appaltatore resta un diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rilevano petitum e causa petendi sostanziali: se la domanda mira alla condanna al pagamento di corrispettivi per servizi asseritamente resi, senza contestare provvedimenti autoritativi o l'esercizio di una potestà pubblica, la controversia appartiene al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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