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Sentenza

Sentenza n. 1591/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante l’obbligo di attribuire la carta elettronica del docente per complessivi euro 2.500,00 e di corrispondere euro 1.314,00 per spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, notificata in forma esecutiva e divenuta irrevocabile per decorso dei termini di impugnazione. In particolare, lamentavano il mancato accredito della carta elettronica del docente per euro 2.500,00 e il mancato pagamento delle spese processuali distratte per euro 1.314,00. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. È stato inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché il titolo da eseguire era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, eseguibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, del termine processuale di deposito e degli adempimenti di notificazione previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero, che non aveva contestato specificamente l’idoneità del titolo né provato l’avvenuto pagamento; tale prova gravava sull’amministrazione quale soggetto interessato a far valere il fatto estintivo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo giustificabile il ritardo in ragione dell’improvviso e ingente contenzioso sulla questione e della sua incidenza sulle capacità organizzative del Ministero. Il commissario non è stato riconosciuto compensabile, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario indicati dalla disposizione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso per l’ottemperanza è stato ritenuto tempestivo, essendo stato proposto entro il termine decennale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per verificare il rispetto del termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce adempimento rilevante ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; pertanto il Ministero avrebbe dovuto provare l’avvenuto pagamento.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 sull’assenza di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché siano rispettati i termini processuali e gli adempimenti di notificazione previsti dalla legge.
  • Quando l’amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non prova l’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza può accertare l’inadempimento applicando il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi li eccepisce.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La nomina a commissario ad acta di un dirigente appartenente alla stessa amministrazione inadempiente non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso autonomo, quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
  • La concessione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando il ritardo nell’esecuzione sia riconducibile a circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idonee a incidere concretamente sulla capacità operativa dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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