Circolare numero 108 del 20-5-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni applicative per l’autorizzazione ai versamenti volontari prevista dal D.L. 1 febbraio 1996 n. 39, convertito e reiterato, destinata a specifiche categorie di lavoratori coinvolti in procedure di mobilità concluse con accordi in sede governativa. Indica chi può beneficiarne, come presentare le domande, il ruolo del datore di lavoro nel subentro al versamento, la disciplina speciale per il gruppo ENI e i criteri di determinazione degli importi dei contributi, oltre al codice da utilizzare nelle procedure automatizzate.
Autorizzazione ai versamenti volontari ai sensi del D.L. n. 39/1996, art. 4, commi 29 e 30
Autorizzazione ai versamenti volontari ex art. 4, commi 29 e 30, D.L. n. 39/1996
La circolare fornisce le prime istruzioni operative per l’applicazione della disciplina sui versamenti volontari prevista dal decreto-legge 1 febbraio 1996 n. 39, poi reiterato dal D.L. 2 aprile 1996 n. 180. La norma introduce un regime speciale per alcuni lavoratori coinvolti in procedure di mobilità e, per un’ipotesi specifica, attribuisce una responsabilità solidale all’ENI S.p.A. nel pagamento dei contributi volontari.
Ambito di applicazione della disciplina
L’art. 4, comma 29, riguarda i dipendenti di imprese o gruppi di imprese non rientranti nell’area della cassa integrazione guadagni, che abbiano aperto procedure di mobilità per complessivamente più di 500 lavoratori e le abbiano concluse entro il 31 dicembre 1995 con accordi collettivi stipulati in sede governativa.
La circolare precisa che tali accordi possono prevedere, tra l’altro, il subentro dell’impresa nel versamento dei contributi volontari a favore dei lavoratori aventi diritto, quando il rapporto di lavoro cessa, fino al conseguimento del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia.
Soggetti destinatari
La disciplina non ha portata generale, ma si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti delle aziende espressamente ricomprese nell’ambito definito dalla norma. In altri termini, l’accesso al beneficio è limitato ai dipendenti delle imprese che abbiano concluso gli accordi collettivi richiamati nella premessa della circolare.
Presentazione delle domande di autorizzazione
Gli interessati che intendono avvalersi della norma devono presentare la domanda subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, così da evitare soluzioni di continuità nella posizione assicurativa.
La circolare richiama la regola generale secondo cui l’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal sabato successivo alla data di presentazione della domanda.
Nella domanda deve essere indicato espressamente che l’autorizzazione è richiesta ai sensi dell’art. 4, comma 29, del D.L. n. 39/1996. Poiché il datore di lavoro subentra nel versamento dei contributi volontari, è necessario che la domanda contenga anche:
- la delega al datore di lavoro per il versamento;
- l’indirizzo al quale devono essere inviati i bollettini di c/c postale per gli adempimenti contributivi.
Per le aziende che già beneficiano dell’accentramento contributivo per il personale in servizio, può essere consentito, se richiesto, un analogo accentramento anche per i versamenti volontari.
Responsabilità dell’ENI S.p.A. nel comma 30
Il comma 30 disciplina una fattispecie speciale relativa all’ENI S.p.A. La norma attribuisce alla società la responsabilità solidale del versamento dei contributi volontari dovuti dalle aziende del gruppo che subentrino nel pagamento per i lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi di cui all’art. 9-ter del D.L. 20 maggio 1993 n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.
Il beneficio opera per i lavoratori che, entro il 30 giugno 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione utile nell’assicurazione IVS o in forme sostitutive della stessa.
Le domande di prosecuzione volontaria devono essere presentate entro il 31 luglio 1996 e, nella delega al datore di lavoro, il lavoratore deve fare espresso riferimento alla responsabilità solidale dell’ENI.
Determinazione dell’importo dei contributi volontari
La determinazione dei contributi volontari avviene secondo la disciplina generale, ma la circolare evidenzia una deroga rilevante al limite massimo della retribuzione pensionabile.
Il comma 29 stabilisce infatti che, ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, l’importo va calcolato anche oltre il limite massimo di retribuzione previsto dalla tabella F allegata alla legge n. 537 del 26 settembre 1981.
Per l’anno 1996 viene quindi predisposta un’apposita tabella delle retribuzioni e degli importi dei contributi volontari, utilizzabile solo per i prosecutori volontari destinatari della disciplina in esame. Per le contribuzioni eccedenti il limite di retribuzione pensionabile deve inoltre essere considerata l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438.
Inserimento nella procedura automatizzata
Per consentire l’esatta individuazione dei soggetti interessati nella procedura automatizzata, la circolare dispone l’utilizzo del codice 10, riservato alla particolare categoria di prosecutori volontari oggetto della disciplina.
Punti principali
Premessa e finalità della norma
L’art. 4, comma 29, del D.L. n. 39/1996 prevede provvidenze per i dipendenti di imprese o gruppi di imprese fuori dall’area CIG che abbiano aperto procedure di mobilità per oltre 500 lavoratori e le abbiano concluse entro il 31 dicembre 1995 con accordi collettivi stipulati in sede governativa. Tali accordi possono prevedere il subentro dell’impresa nel versamento dei contributi volontari a favore dei lavoratori interessati fino al diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia.
Destinatari del beneficio
La circolare precisa che la disciplina non ha carattere generale, ma si applica solo ai lavoratori dipendenti delle aziende espressamente rientranti nell’ambito indicato dalla norma. Possono quindi essere ammessi al beneficio soltanto i dipendenti delle imprese richiamate nella premessa.
Domande di autorizzazione ai versamenti volontari
Gli interessati devono presentare domanda subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per evitare interruzioni nella copertura assicurativa. L’autorizzazione decorre dal sabato successivo alla data di presentazione della domanda, secondo la regola generale richiamata dalla circolare. La domanda deve contenere il riferimento espresso all’art. 4, comma 29, del D.L. n. 39/1996, la delega al datore di lavoro per il versamento dei contributi volontari e l’indirizzo a cui inviare i bollettini di c/c postale. Per le aziende che già beneficiano dell’accentramento contributivo, può essere consentito, se richiesto, un analogo accentramento anche per i versamenti volontari.
Responsabilità solidale dell’ENI S.p.A.
Il comma 30 attribuisce all’ENI S.p.A. la responsabilità solidale del versamento dei contributi volontari dovuti dalle aziende del gruppo che subentrano nel pagamento per i lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi di cui all’art. 9-ter del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993. Il beneficio riguarda i lavoratori che, entro il 30 giugno 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione utile nell’assicurazione IVS o in forme sostitutive. Le domande di prosecuzione volontaria devono essere presentate entro il 31 luglio 1996 e la delega al datore di lavoro deve richiamare espressamente la responsabilità solidale dell’ENI.
Importo dei contributi volontari
L’importo dei contributi volontari deve essere determinato secondo la normativa generale, ma il comma 29 deroga al limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 2 della legge n. 537/1981. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, l’importo va calcolato anche oltre il limite massimo della tabella F allegata alla legge. Per il 1996 viene predisposta una tabella specifica di retribuzioni e contributi volontari da usare solo per i prosecutori volontari destinatari della disciplina, tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992 per le contribuzioni eccedenti il limite pensionabile.
Inserimento nella procedura automatizzata
Per identificare correttamente i soggetti interessati nella procedura automatizzata, deve essere utilizzato il codice 10, riservato alla particolare categoria di prosecutori volontari disciplinata dalla circolare.
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