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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07379/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento con cui l’amministrazione finanziaria richiedeva a una società il pagamento di somme per mancati o carenti versamenti di IRPEG, IVA e IRAP relativi all’anno 2001, emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni. La società impugnava la cartella e il contenzioso proseguiva in appello e poi in cassazione. Parallelamente, la società proponeva anche domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, ottenendo un diniego dall’Agenzia sul presupposto che la cartella non avesse natura di atto impositivo. Nel giudizio di cassazione avverso tale diniego, la società insisteva con tre motivi. Tuttavia, nelle more del giudizio, la società presentava domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022, versando quanto dovuto entro il termine previsto.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022. Ha rilevato che la lite rientrava tra quelle definibili, che la domanda era stata presentata dalla parte legittimata e che il pagamento era stato effettuato entro il termine del 30 settembre 2023. Di conseguenza, il processo è stato dichiarato estinto con spese a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Sono richiamati come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Sono richiamati come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136

    È richiamato quale fondamento della precedente istanza di definizione agevolata della controversia, poi negata dall’Agenzia.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018

    È richiamato come base del ricorso per cassazione avverso il diniego di definizione agevolata.

  • art. 1, commi 186 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197

    "le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"

    La Corte applica la disposizione ritenendo la lite definibile perché tributaria, con parte l’Agenzia delle Entrate e pendente in cassazione anche a seguito di rinvio.

  • art. 1, comma 194, l. n. 197/2022

    È utilizzato per affermare che la domanda e il pagamento sono stati tempestivi, essendo stati eseguiti entro il 30 settembre 2023.

  • art. 1, comma 198, l. n. 197/2022

    È applicato come conseguenza del perfezionamento della definizione agevolata, che comporta l’estinzione del giudizio.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Le controversie tributarie pendenti in cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite mediante definizione agevolata quando ricorrano i presupposti soggettivi, oggettivi e temporali previsti dalla legge sopravvenuta.
  • Il perfezionamento della definizione agevolata mediante presentazione della domanda e pagamento dell’importo dovuto entro il termine di legge determina l’estinzione del giudizio.
  • Ai fini della definibilità della lite rileva la pendenza della controversia e la qualità soggettiva della parte pubblica, non essendo necessaria una nuova valutazione del merito della pretesa tributaria una volta verificato il perfezionamento della procedura agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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