Cassazione Civile, Ordinanza n. 17835/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda nasce dalla notifica, per conto di un Comune, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici nei confronti di alcuni soggetti, i quali avevano proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace sostenendo la nullità della pretesa creditoria per mancanza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale e chiedendo lo sgravio delle somme richieste. Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, annullando gli avvisi. In appello la società di riscossione e il Comune avevano contestato sia la qualificazione della domanda, sia l’ammissibilità dell’impugnazione, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva però dichiarato inammissibili sia l’appello principale sia quello incidentale, ritenendo che la decisione di primo grado fosse stata resa in materia di opposizione all’esecuzione e che, per la normativa vigente all’epoca dei fatti, tale sentenza non fosse appellabile. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa decisione, vizio di motivazione e violazione degli artt. 615 e 616 c.p.c., dell’art. 949 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello avrebbe erroneamente qualificato la controversia come opposizione all’esecuzione, invece che come azione di accertamento negativo della pretesa patrimoniale, e avrebbe trascurato la natura di meri avvisi di accertamento e liquidazione; 2) violazione degli artt. 615 e 616 c.p.c., dell’art. 949, comma 1, c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice d’appello sostituito d’ufficio una domanda non proposta (opposizione all’esecuzione) alla domanda formalmente introdotta; 3) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita carenza di motivazione sulla qualificazione della domanda e sul richiamo all’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale: poiché il giudice di primo grado aveva qualificato la controversia come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., la sentenza emessa nel 2008 rientrava nel regime dell’art. 616 c.p.c. vigente all’epoca, che prevedeva per tali cause una decisione con sentenza non appellabile. Di conseguenza, correttamente il Tribunale aveva dichiarato inammissibili sia l’appello principale sia quello incidentale. La Corte ha inoltre ricordato che il controllo sulla correttezza della qualificazione della domanda è consentito in cassazione rispetto alla sentenza di primo grado, ma non quando sia impugnata la sentenza d’appello, nel qual caso il sindacato si limita alla verifica della correttezza della pronuncia di secondo grado. Non essendosi costituiti gli intimati, non vi è stata condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Richiamato per individuare la natura dell’azione e la qualificazione della controversia come opposizione all’esecuzione.
art. 616 c.p.c.
Nella formulazione vigente tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009, prevedeva che le opposizioni all’esecuzione fossero decise con sentenza non impugnabile; su tale base è stata ritenuta corretta l’inammissibilità dell’appello.
art. 949 c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa di accertamento negativo del diritto vantato dal Comune.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per censurare l’asserita ultrapetizione/sostituzione d’ufficio della domanda, ma il motivo non è stato accolto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza d’appello, ritenuto non decisivo ai fini dell’esito.
art. 21 del d.lgs. n. 46/1999
Richiamato dal giudice di appello quale quadro normativo di riferimento, in relazione alla riscossione e alla qualificazione dell’atto opposto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come base del procedimento camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
R.D. n. 639/1910
Richiamato come procedura di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali degli enti locali mediante ingiunzione fiscale.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado qualifica la domanda come opposizione all’esecuzione, l’impugnazione deve misurarsi con tale qualificazione processuale; il controllo di legittimità sulla qualificazione non consente di trasformare in cassazione il tipo di giudizio deciso in appello.
- Per le opposizioni all’esecuzione, il regime dell’impugnabilità della sentenza dipende dalla disciplina vigente ratione temporis al momento della decisione di primo grado; se la norma applicabile prevedeva la sentenza non impugnabile, l’appello è inammissibile.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza d’appello, quando questa si limiti a dichiarare l’inammissibilità dell’appello per non appellabilità della sentenza di primo grado, resta circoscritto alla correttezza di tale pronuncia di secondo grado e non si estende a una nuova qualificazione del thema decidendum.
- La deduzione di errori nella qualificazione della domanda o di ultrapetizione non vale a superare l’inammissibilità dell’appello quando la disciplina processuale applicabile escludeva l’impugnazione ordinaria della decisione di primo grado.
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