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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11825/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per vizi di motivazione e per mancata assunzione di prova decisiva. Il ricorrente contestava il rigetto da parte della Corte d'appello delle richieste istruttorie volte ad acquisire testimonianze e documenti decisivi (fra cui l'audizione dell'ing. Cipriani, l'audizione del vigile Iacovone e la rinnovazione della prova sulla redazione del rapporto di servizio dopo sopralluogo, il c.d. "rapportino"). Si deduceva inoltre che la Corte d'appello non aveva valutato la documentazione prodotta in appello relativa a un eventuale avvio di procedimento disciplinare a carico del funzionario Lambruschi e non aveva fornito una motivazione adeguata circa la "serietà" della proposta corruttiva contestata, nonché non aveva adeguatamente considerato l'assoluzione dei presunti mandanti e l'assenza di interesse del ricorrente nella vicenda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento ai rilievi sulla carenza e insufficienza della motivazione della Corte d'appello in ordine alla valutazione della "serietà" dell'offerta corruttiva e alla considerazione degli elementi difensivi. Ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Ancona e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia, disponendo che il giudice del rinvio colmi le lacune motivazionali indicate e rivaluti le richieste istruttorie alla luce dei principi richiamati. L'annullamento ha assorbito i rilievi relativi alla rinnovazione dell'istruttoria, che dovrà essere valutata nuovamente dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. pen.

    Norma che individua il fatto-reato contestato all'imputato (articolo contestato per la condanna in primo grado). Il giudizio di Cassazione interviene sulla motivazione relativa alla configurazione del reato nel caso concreto.

  • art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i limiti del ricorso per cassazione e le materie suscettibili di essere dedotte; richiamata per delimitare l'ambito dei motivi di impugnazione ammissibili.

  • art. 603 cod. proc. pen., commi 1 e 3-bis

    Disposizioni relative all'acquisizione di nuove prove o alla rinnovazione dell'istruttoria: includono la possibilità di considerare come 'noviter productae' anche prove preesistenti non acquisite per inerzia e ammettono richieste volte a fornire diversa interpretazione delle risultanze dichiarative; la Cassazione richiama la necessità che la Corte d'appello rivaluti tali richieste alla luce delle carenze motivazionali.

  • d.P.R. n. 64 del 2012

    Regolamentazione richiamata in relazione all'obbligo di redazione del rapporto di servizio (rapportino) dopo sopralluogo per prevenzione incendi; la sua esistenza è centrale per le richieste probatorie della difesa.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma che ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento in Cassazione nel periodo emergenziale; la trattazione scritta è stata utilizzata e il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 3176 del 11/01/2012, Rv. 251577)

    Precedente richiamato in ordine al principio che, per la configurabilità del reato di istigazione alla corruzione, la 'serietà' dell'offerta è valutata in relazione al tipo di controprestazione, alle condizioni delle parti e alle circostanze di tempo e luogo; principio utilizzato dalla Cassazione per censurare la motivazione della Corte d'appello.

Massime di principio

  • La 'serietà' di un'offerta corruttiva va valutata concretamente: tipo di controprestazione, condizioni economiche e il ruolo delle parti, circostanze di tempo e luogo sono rilevanti e devono essere esplicitamente valutati dal giudice.
  • L'assenza di un seguito disciplinare o amministrativo e l'assoluzione di altri presunti mandanti possono essere elementi rilevanti di valutazione e devono essere considerati e motivati dal giudice che liquida la responsabilità penale.
  • Le richieste di acquisizione di prove preesistenti non acquisite per inerzia delle parti possono essere ammesse ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; il giudice d'appello deve valutare con motivazione adeguata l'opportunità di rinnovare l'istruttoria.
  • La Corte d'appello deve dare risposta puntuale alle censure difensive e non limitarsi a riaffermare la credibilità di una sola testimonianza senza affrontare gli argomenti di rilevanza probatoria proposti dalla difesa.
  • In presenza di lacune motivazionali significative sulla ricostruzione fattuale e sulla valutazione delle prove, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare il processo al giudice di merito per un nuovo esame.

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