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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11733/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato un avviso di accertamento fondato su movimentazioni bancarie ritenute riferibili a redditi prodotti in Italia, inclusi fringe benefits connessi a cariche sociali. Il primo motivo di ricorso denunciava la violazione degli artt. 31 e 58 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, essendo la ricorrente cittadina italiana residente all'estero, la competenza ad accertare spettava all'ufficio del luogo dell'ultima residenza fiscale/anagrafica in Italia e non all'ufficio che aveva proceduto. Gli ulteriori motivi non sono esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha chiarito che, per il contribuente non residente e per il quale l'Ufficio non contesti la reale residenza estera, la competenza all'accertamento va individuata secondo il criterio del luogo di produzione del reddito, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, e non sulla base del domicilio effettivo dichiarato ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per accertare il luogo di maggior produzione del reddito in Italia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 31, d.P.R. n. 600/1973

    "la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata"

    La Corte lo interpreta come criterio generale di competenza per l'accertamento, ancorato al domicilio fiscale del contribuente, che va però coordinato con la disciplina speciale dell'art. 58 per l'individuazione del domicilio fiscale delle persone fisiche.

  • art. 58, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973

    "Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"

    Per i residenti in Italia il domicilio fiscale coincide con il comune di iscrizione anagrafica; per i non residenti rileva il criterio del comune in cui è prodotto il reddito, o di quello in cui il reddito è stato prodotto in misura maggiore.

  • art. 2, comma 2, TUIR

    La norma viene richiamata per ribadire che la residenza fiscale in Italia può essere desunta anche da una residenza di fatto, quale sede principale degli affari, e comporta tassazione mondiale dei redditi.

  • art. 3 TUIR

    "l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti […] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato"

    La Corte la utilizza per distinguere tra tassazione mondiale dei residenti e tassazione per fonte dei non residenti.

  • art. 2, comma 2-bis, TUIR

    "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale"

    Viene qualificato come norma antielusiva che non introduce un tertium genus di residenza fiscale, ma soltanto un'inversione dell'onere della prova quando l'Ufficio contesti come fittizia la residenza all'estero in Paesi a fiscalità privilegiata.

  • art. 10 l. 23 dicembre 1998, n. 448

    È richiamato come norma che ha introdotto l'art. 2, comma 2-bis, TUIR.

Massime di principio

  • La competenza territoriale all'accertamento tributario delle persone fisiche va determinata in base al domicilio fiscale secondo le regole del d.P.R. n. 600/1973, coordinando il criterio generale dell'art. 31 con quello speciale dell'art. 58.
  • Per il contribuente non residente, quando l'Amministrazione non contesti la reale residenza estera, non opera il criterio della tassazione mondiale, ma quello della tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato; di conseguenza, la competenza segue il luogo di produzione del reddito.
  • L'art. 2, comma 2-bis, TUIR ha natura antielusiva e opera solo se l'Ufficio contesti la fittizietà della residenza estera: esso non crea una autonoma categoria di soggetti residenti, ma ribalta sul contribuente l'onere di provare l'effettiva residenza all'estero.
  • L'eventuale domicilio dichiarato dal contribuente non è decisivo, ai fini della competenza accertativa, quando non sia in discussione la residenza estera e l'accertamento debba avvenire secondo il criterio della fonte del reddito.
  • Nei casi di contribuente iscritto all'A.I.R.E. e non contestato come effettivamente residente in Italia, l'ufficio competente va individuato con riferimento al comune in cui il reddito è stato prodotto o, se più di uno, a quello di maggior produzione.

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