Sentenza n. 3746/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione pecuniaria di 20.000 euro applicata per l’inottemperanza a un ordine di demolizione di un fabbricato abusivo realizzato in area vincolata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza breve del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto l’impugnazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Ha dedotto: carenza di motivazione e illegittima applicazione della misura massima, contestando che l’area fosse soggetta a rischio idrogeologico elevato o molto elevato e sostenendo che il Comune non ne avesse fornito la prova; irragionevolezza del termine di 60 giorni assegnato per il pagamento; illegittimità della mancata previsione della rateizzazione nell’atto sanzionatorio; invalidità derivata della sanzione per la pendenza del giudizio sull’ordine di demolizione, ritenuto pregiudiziale; nonché necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione dell’impugnazione dell’ordine demolitorio.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, con precedente sentenza resa nel giudizio relativo all’ordine di demolizione, tale ordine era divenuto definitivo, insieme ai suoi presupposti di fatto e di diritto, compreso l’accertamento della presenza di vincoli sull’area, sia idrogeologici sia paesaggistici. Le contestazioni relative ai presupposti dell’abuso e alla misura massima della sanzione sono quindi precluse, poiché investono elementi già definitivamente accertati nell’ambito del giudizio sull’ordine demolitorio. In ogni caso, le censure erano generiche e non superavano l’accertamento contenuto nella relazione tecnica posta a fondamento dell’ordine di demolizione. La sanzione nella misura massima è stata ritenuta legittima perché direttamente prevista dalla disciplina sanzionatoria per l’abuso edilizio realizzato in area vincolata. Anche la censura sul termine di 60 giorni è stata respinta per genericità e per mancata indicazione di concreti impedimenti al pagamento. La rateizzazione riguarda invece la fase esecutiva dell’obbligazione pecuniaria e non la legittimità dell’atto: può essere richiesta dal debitore all’amministrazione nella sede esecutiva appropriata, in presenza di impedimenti obiettivi e documentati, ma non deve necessariamente essere prevista nel provvedimento sanzionatorio. L’appellante è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sanzione pecuniaria di € 20.000,00
La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione può essere applicata nella misura massima prevista dalla legge quando l’abuso riguarda aree o edifici soggetti ai vincoli richiamati dalla disciplina edilizia.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato
Il richiamo alla disposizione concorre a individuare le ipotesi di abuso edilizio in area vincolata per le quali opera la misura massima della sanzione pecuniaria.
d.P.R. 380/2001
Il quadro normativo del testo unico dell’edilizia fonda l’ordine di demolizione e la successiva sanzione pecuniaria per la sua inottemperanza.
Massime di principio
- Quando l’ordine di demolizione è divenuto definitivo, si consolidano anche i suoi presupposti di fatto e di diritto; tali presupposti non possono essere nuovamente contestati nel successivo giudizio promosso contro la sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza.
- La sanzione pecuniaria prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione può essere applicata nella misura massima quando l’abuso edilizio è stato definitivamente accertato come realizzato su area vincolata, senza necessità di rimettere in discussione tale vincolo nel giudizio relativo alla sanzione.
- La rateizzazione di una sanzione pecuniaria edilizia attiene alla fase esecutiva dell’obbligazione e non costituisce requisito di legittimità del provvedimento sanzionatorio; il debitore può richiederla all’amministrazione nella sede esecutiva, allegando impedimenti obiettivi e documentati al pagamento nel termine assegnato.
- La contestazione del termine assegnato per il pagamento di una sanzione pecuniaria deve indicare specifiche ragioni che ne rendano concretamente impossibile o irragionevole il rispetto; censure generiche non sono idonee a infirmare il provvedimento.
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