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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38629/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Nel precedente giudizio di cassazione, la Corte aveva dichiarato inammissibile l'atto di intervento spiegato dalla ricorrente quale successore delle parti originarie, ritenendo che la memoria contenente l'intervento fosse stata depositata senza notificazione alla controparte ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. La parte interessata ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, allegando che la memoria contenente l'atto di intervento era stata in realtà notificata via PEC ai difensori delle controparti in data 30 novembre 2020. Le controparti non hanno svolto difese. La ricorrente ha insistito anche con memoria, precisando che l'errore denunciato consisteva nell'avere dichiarato inammissibile l'intervento sul falso presupposto dell'omessa notifica. La Corte ha ritenuto che la doglianza non riguardasse un mero errore materiale, ma contestasse la valutazione del fatto compiuta dal giudice, e dunque un possibile errore di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la deduzione dell'avvenuta notificazione di un atto che la Corte aveva valutato come non notificato non integra errore materiale correggibile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., perché non si tratta di un mero difetto di corrispondenza tra pensiero del giudice e sua rappresentazione grafica, percepibile ictu oculi dal provvedimento. La Corte ha aggiunto che, quando si assume che il decisum sia erroneo per una falsa percezione delle risultanze di fatto, il rimedio astrattamente esperibile è la revocazione per errore di fatto, e non la correzione dell'errore materiale; inoltre, la domanda di correzione non può convertirsi in domanda di revocazione. Nessuna pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata solo per descrivere il modo in cui era stato depositato l'atto di intervento nel precedente giudizio

  • art. 287 c.p.c.

    la correzione dell'errore materiale è ammessa solo per errori meramente grafici o di rappresentazione, non per contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice

  • art. 391-bis c.p.c.

    il rimedio della correzione non è utilizzabile per rimettere in discussione l'erronea percezione delle risultanze di fatto da parte della Corte

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è esperibile soltanto per eliminare un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua esteriorizzazione grafica, purché l'errore sia rilevabile immediatamente dal testo del provvedimento.
  • Se la censura investe non la trascrizione o rappresentazione della decisione, ma la presunta erronea percezione di un fatto decisivo da parte del giudice, il rimedio corretto è la revocazione per errore di fatto, non la correzione materiale.
  • L'istanza di correzione non può essere convertita in domanda di revocazione quando mira sostanzialmente a rimettere in discussione il contenuto decisorio del provvedimento.
  • La mera allegazione che un atto fosse stato notificato, a fronte di una decisione che lo ha ritenuto non notificato, non configura di per sé errore materiale emendabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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