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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19939/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% delle imposte/contributi versati negli anni 1990-1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del dicembre 1990. Dopo che il contribuente aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso di Euro 11.944,00, l'Amministrazione aveva corrisposto solo Euro 5.972,00, cioè il 50% dell'importo dovuto. Il contribuente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza dinanzi alla CTR Sicilia, che ha ritenuto dovuta la restante somma e ha nominato un commissario ad acta. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 e dall'art. 29 del D.L. n. 162/2019, nonché dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto applicare lo ius superveniens e verificare l'incapienza dei fondi stanziati; il contribuente, con ricorso incidentale condizionato, ha sostenuto che la legge non consentisse in alcun caso una falcidia del 50% del credito già accertato con giudicato.

La decisione

La Corte ha accolto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale del contribuente, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, per un nuovo giudizio. La decisione afferma che la normativa sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato, ma disciplina soltanto le modalità e le procedure di esecuzione/attuazione del rimborso nel giudizio di ottemperanza. In caso di insufficienza dei fondi, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se necessario, attivare le procedure di contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso, senza che sia consentita una falcidia definitiva del credito del contribuente. La CTR aveva errato sia nel negare l'applicabilità della disciplina sopravvenuta nella fase esecutiva, sia nel ritenere che l'Amministrazione dovesse provare l'insufficienza dei fondi secondo un ordinario schema probatorio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di deduzione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso e di ricorso incidentale.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    la disposizione, come modificata, regola le modalità di effettuazione dei rimborsi per i benefici fiscali connessi al sisma, prevedendo il limite delle risorse stanziate e la riduzione percentuale del 50% in caso di eccedenza delle richieste, ma non estingue né riduce sostanzialmente il diritto al rimborso già accertato con giudicato.

  • art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017

    introduce la disciplina sopravvenuta sulla riduzione dei rimborsi e sui limiti di stanziamento, applicabile alla fase di attuazione/esecuzione del giudicato.

  • art. 29 D.L. n. 162 del 2019

    ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi connessi al sisma, rilevante per la fase esecutiva dell'ottemperanza.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    richiamato dall'Amministrazione a sostegno del quadro normativo sui rimborsi, senza che la Corte ne faccia una distinta elaborazione rispetto alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992

    individua il giudizio tributario di ottemperanza come sede naturale per l'attuazione del giudicato relativo al rimborso.

  • art. 14, comma 2, D.L. n. 669 del 1996, conv. in L. n. 30 del 1997

    consente, in presenza dei presupposti previsti, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per eseguire il pagamento anche in caso di mancanza di disponibilità nel pertinente capitolo di spesa.

  • art. 1, Protocollo n. 1 CEDU

    la disciplina interpretata dalla Corte deve rispettare il giusto equilibrio tra interesse pubblico e tutela del diritto patrimoniale del contribuente, senza falcidia definitiva del credito.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    richiamati dal contribuente per sostenere che una riduzione definitiva del rimborso sarebbe incompatibile con uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che limiti l'erogazione di rimborsi fiscali in ragione di stanziamenti di bilancio non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con sentenza passata in giudicato, ma solo sulle modalità di esecuzione del relativo comando.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare le misure esecutive e contabili necessarie a dare integrale attuazione al giudicato, anche tramite commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
  • Non è configurabile una falcidia definitiva del credito di rimborso già giudizialmente accertato: l'eventuale insufficienza di risorse può incidere solo sul quomodo e sul quando dell'adempimento, non sull'an del diritto.
  • La verifica dell'incapienza delle risorse e delle modalità di attuazione del rimborso appartiene alla fase esecutiva/ottemperanza e non è riducibile ai consueti oneri di allegazione e prova del giudizio di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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