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Direttiva 2000/56

Direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32000L0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina comunitaria della patente di guida intervenendo sulla direttiva 91/439/CEE. Da un lato dettaglia e amplia i codici armonizzati da apporre sulla patente per motivi medici, modifiche del veicolo e questioni amministrative; dall'altro riformula integralmente i requisiti minimi degli esami teorici e pratici, con l'obiettivo di rafforzare l'armonizzazione e la sicurezza stradale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 settembre 2003, con margini di discrezionalità soprattutto sulle modalità delle prove e sull'organizzazione amministrativa.

Modifica la direttiva 91/439/CEE sulla patente di guida, aggiornando i codici armonizzati e rivedendo i requisiti minimi per l'esame di idoneità alla guida.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di patente di guida ai fini del recepimento entro il termine fissato. Incide sul contenuto delle patenti e sulle modalità di esame per tutte le categorie di veicoli previste dalla direttiva 91/439/CEE, con disposizioni specifiche per motocicli, autovetture, veicoli con rimorchio, autocarri e autobus; prevede inoltre regole transitorie per l'uso di alcuni veicoli da esame già impiegati prima dell'entrata in vigore.

Direttiva 2000/56/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida

La direttiva interviene sulla disciplina armonizzata della patente di guida per aggiornarne i codici comunitari e rafforzare i requisiti minimi degli esami di idoneità alla guida. I considerando collegano la riforma ai progressi scientifici e tecnici, all'esperienza applicativa maturata e all'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale mediante una maggiore armonizzazione delle prove teoriche e pratiche.

Obiettivi e finalità

La finalità principale è duplice: da un lato, rendere più dettagliato e aggiornato l'elenco dei codici armonizzati da riportare sulla patente; dall'altro, rivedere l'allegato II della direttiva 91/439/CEE per uniformare maggiormente le modalità d'esame nei diversi Stati membri. La riforma mira espressamente ad accrescere la sicurezza stradale, imponendo requisiti minimi più rigorosi sia per l'esame teorico sia per quello pratico.

Ambito di applicazione

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede un intervento di recepimento nell'ordinamento interno. Le modifiche incidono sulla disciplina delle patenti di guida di tutte le categorie previste dalla direttiva 91/439/CEE, con effetti sui contenuti della patente, sulle modalità di esame e sulle caratteristiche dei veicoli utilizzati nelle prove. Sono previste anche disposizioni transitorie per l'impiego, per un periodo limitato, di alcuni veicoli da esame già in uso prima dell'entrata in vigore.

Modifiche ai codici armonizzati della patente

L'allegato I sostituisce e dettaglia l'elenco dei codici da 01 a 99 utilizzabili nelle patenti e nei documenti ad esse collegati. I codici sono suddivisi in tre grandi aree:

  • motivi medici, come correzione della vista, apparecchi acustici, protesi/ortosi per gli arti e limitazioni funzionali alla guida;
  • modifiche del veicolo, che comprendono adattamenti a cambio, frizione, freni, acceleratore, sistemi combinati di comando, sterzo, retrovisori, sedile del conducente e motocicli;
  • questioni amministrative, tra cui sostituzione o duplicato della patente, limitazioni per categorie specifiche e limitazione ai veicoli con cambio automatico.

Tra le indicazioni più rilevanti, il codice 78 segnala che la patente è limitata ai veicoli con cambio automatico; il codice 79 riguarda la limitazione ai veicoli conformi a quanto specificato tra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva; i codici 70 e 71 si riferiscono rispettivamente a sostituzione e duplicato della patente con indicazione del numero e dello Stato di rilascio.

Esame teorico: contenuti minimi comuni

L'allegato II stabilisce che gli Stati membri devono adottare misure per verificare cognizioni, capacità e comportamenti necessari alla guida attraverso una prova teorica e una prova pratica e di comportamento. Per la prova teorica, il programma minimo comune per tutte le categorie comprende:

  • norme di circolazione stradale, in particolare segnaletica, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;
  • comportamento del conducente, con attenzione a vigilanza, valutazione, decisione, tempi di reazione e alterazioni dovute ad alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e stanchezza;
  • conoscenza della strada e dei relativi rischi, anche in relazione alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
  • altri utenti della strada, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili;
  • formalità amministrative, documenti e regole generali in caso di incidente;
  • precauzioni nello scendere dal veicolo;
  • elementi di meccanica rilevanti per la sicurezza stradale;
  • sistemi di sicurezza del veicolo, come cinture di sicurezza, poggiatesta e dispositivi per bambini;
  • regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente, inclusi impiego corretto del segnale acustico, riduzione dei consumi e delle emissioni.

La forma e il contenuto delle domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri. Inoltre, il candidato può essere esonerato dal ripetere le materie comuni se ha già superato la prova teorica per un'altra categoria.

Esame teorico: contenuti specifici per motocicli e veicoli pesanti

Per le categorie A e A1 sono richieste ulteriori conoscenze su:

  • uso di guanti, stivali, casco e altro abbigliamento protettivo;
  • percezione del motociclista da parte degli altri utenti;
  • rischi specifici della strada, inclusi elementi scivolosi come tombini, segnaletica orizzontale e binari;
  • meccanica di sicurezza, con particolare attenzione a interruttore di emergenza, livelli dell'olio e catena.

Per le categorie C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E sono previste conoscenze aggiuntive su:

  • periodi di guida e di riposo secondo la direttiva 85/382/CEE e uso dell'apparecchio di controllo del regolamento (CEE) n. 3821/85;
  • trasporto di cose o persone;
  • documenti di circolazione e trasporto, nazionali e internazionali;
  • comportamento in caso di incidente ed emergenze, inclusa l'evacuazione dei passeggeri e la prima assistenza;
  • precauzioni in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
  • dimensioni e massa dei veicoli e dispositivi di limitazione della velocità;
  • limitazioni del campo visivo;
  • lettura di mappe, pianificazione del percorso e, facoltativamente, sistemi di navigazione elettronici;
  • sicurezza del carico, con regole più specifiche per veicoli destinati al trasporto merci;
  • responsabilità del conducente verso le persone trasportate, con particolare riferimento agli autobus.

Per le categorie C, C+E, D e D+E sono poi richieste ulteriori nozioni su motore, fluidi, alimentazione, impianto elettrico, accensione, trasmissione, lubrificazione, protezione dal gelo, pneumatici, freni, acceleratore, frizione, diagnosi dei guasti, manutenzione preventiva e, per C e C+E, responsabilità nella ricezione, trasporto e consegna delle merci.

Esame pratico: scelta del veicolo e cambio automatico

La prova pratica deve svolgersi con un veicolo idoneo alla categoria richiesta. Se il candidato intende ottenere l'abilitazione a guidare veicoli con cambio manuale, deve sostenere la prova su un veicolo con cambio manuale. Se invece la prova è svolta su un veicolo con cambio automatico, tale circostanza deve essere indicata sulla patente e la patente abilita soltanto alla guida di veicoli con cambio automatico. La direttiva definisce il veicolo automatico come quello in cui il rapporto tra velocità del motore e velocità delle ruote può essere variato solo usando acceleratore o freno.

Requisiti minimi dei veicoli usati nelle prove

L'allegato II detta requisiti dettagliati per i veicoli da utilizzare nelle prove delle varie categorie. In sintesi, per ciascuna categoria sono indicati massa minima, dimensioni minime, velocità minima, dotazioni di sicurezza e caratteristiche tecniche specifiche, tra cui:

  • per A e A1, motocicli senza sidecar con determinati requisiti di cilindrata o potenza;
  • per B e B1, veicoli a quattro ruote o a tre/quattro ruote con velocità minima definita;
  • per B+E, combinazioni con rimorchio di massa e caratteristiche precise;
  • per C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E, veicoli di massa e dimensioni minime, dotati di ABS e, per molte categorie, dell'apparecchio di controllo del regolamento (CEE) n. 3821/85; in alcune ipotesi sono richiesti anche cambio con almeno otto marce avanti e requisiti specifici del rimorchio.

La direttiva prevede che i veicoli già impiegati alla data di entrata in vigore, pur non rispondendo ai nuovi criteri, possano continuare a essere utilizzati per un massimo di dieci anni. Gli Stati membri possono inoltre rinviare entro il medesimo termine l'applicazione delle prescrizioni relative al carico dei veicoli.

Prova pratica per motocicli

Per le categorie A e A1 la prova pratica include una fase di preparazione e controllo tecnico del veicolo, con verifica dell'abbigliamento protettivo e controllo a campione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza, catena, livelli dell'olio, luci e indicatori.

Le manovre particolari comprendono, tra l'altro:

  • posizionamento del motociclo sul cavalletto e rimozione dal cavalletto;
  • parcheggio sul cavalletto;
  • almeno due manovre a velocità ridotta, fra cui uno slalom;
  • almeno due manovre a velocità più elevata, una delle quali ad almeno 30 km/h e una per evitare un ostacolo ad almeno 50 km/h;
  • almeno due frenate, compresa una frenata d'emergenza ad almeno 50 km/h.

Tali manovre speciali devono essere incluse nella prova pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva.

Nel traffico, il candidato deve dimostrare capacità di partenza, guida rettilinea e in curva, gestione degli incroci, cambi di direzione, accesso e uscita da autostrade o strade assimilabili, sorpasso, attraversamento di elementi stradali particolari e rispetto delle precauzioni nello scendere dal veicolo.

Prova pratica per autovetture e veicoli con rimorchio

Per le categorie B, B1 e B+E la preparazione alla guida comprende regolazione del sedile, degli specchi e delle cinture, chiusura delle porte, controllo a campione di pneumatici, sterzo, freni, fluidi e dispositivi luminosi. Per la categoria B+E vi sono controlli aggiuntivi su carico, contenimento, teli, chiusure, fissaggio e collegamenti elettrici.

Le manovre previste per B e B1 includono almeno due tra:

  • retromarcia in linea retta o con svolta;
  • inversione del veicolo con marcia avanti e indietro;
  • parcheggio e uscita da uno spazio di sosta;
  • frenata di precisione, con frenata d'emergenza opzionale.

Per B+E sono inoltre richiesti aggancio e sgancio del rimorchio, retromarcia in curva e parcheggio in sicurezza per carico/scarico.

Prova pratica per camion e autobus

Per C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E la fase iniziale comprende controlli più ampi: regolazione della postazione di guida, specchi, cinture e poggiatesta, verifica di freni, sterzo, ruote, livelli, strumenti di bordo, tacografo e, se del caso, pressione dell'aria, serbatoi e sospensioni. Sono previsti anche controlli specifici del carico per i veicoli merci e controlli di sicurezza propri degli autobus, inclusi uscite di emergenza, estintori e cassetta di pronto soccorso.

Le manovre comprendono, a seconda della categoria, aggancio e sgancio di rimorchi o semirimorchi, retromarcia in curva, parcheggio per carico/scarico su rampa o piattaforma, e per autobus il parcheggio per la salita e discesa dei passeggeri.

Nel traffico, le prove riprendono le principali situazioni di guida già previste per le categorie inferiori, con maggiore attenzione alla gestione di massa, dimensioni, comfort dei passeggeri, precedenze, segnalazioni, distanze di sicurezza, velocità, frenata e guida fluida.

Valutazione della prova, comportamento e criteri di sicurezza

La valutazione deve riflettere la padronanza del veicolo e la capacità di affrontare il traffico in sicurezza. Errori gravi o comportamenti pericolosi che mettano a rischio veicolo, passeggeri o altri utenti comportano il fallimento della prova, anche se l'esaminatore o l'accompagnatore è intervenuto; resta all'esaminatore la decisione se concludere o meno la prova.

Gli esaminatori devono essere adeguatamente formati e il loro operato deve essere supervisionato da un organismo designato dagli Stati membri, così da garantire criteri di valutazione corretti e coerenti.

La valutazione considera anche l'atteggiamento prudente e il senso civico del candidato, la capacità di guida confacente alle condizioni meteorologiche e stradali, l'osservazione a 360 gradi, l'uso degli specchietti, il rispetto delle precedenze, il corretto posizionamento sulla strada, la distanza di sicurezza, l'adeguamento della velocità, la segnaletica e il corretto uso degli indicatori di direzione, oltre alla capacità di frenata e arresto appropriati.

Durata e luogo della prova

La durata della prova su strada non può essere inferiore a 25 minuti per A, A1, B, B1 e B+E, né a 45 minuti per tutte le altre categorie. Questi tempi non includono l'accoglienza del candidato, la predisposizione del veicolo, i controlli tecnici iniziali, le manovre particolari e la comunicazione del risultato.

La parte dedicata alle manovre particolari può svolgersi su un percorso di prova apposito; la parte relativa al comportamento nel traffico dovrebbe svolgersi, ove possibile, su strade extraurbane, superstrade, autostrade e diversi tipi di strade urbane rappresentative delle difficoltà reali della circolazione. La prova dovrebbe avvenire in condizioni di traffico variabili e con il massimo utilizzo del tempo disponibile per valutare il candidato su percorsi e situazioni differenti.

Conoscenze, capacità e comportamenti richiesti a ogni conducente

La direttiva conclude affermando che chiunque guidi un veicolo a motore deve sempre possedere le conoscenze, le capacità e i comportamenti descritti nei punti da 1 a 9 dell'allegato II. In particolare, deve essere in grado di:

  • riconoscere e valutare i pericoli del traffico;
  • mantenere il controllo del veicolo;
  • rispettare il codice della strada, soprattutto le regole di prevenzione degli incidenti e di fluidità del traffico;
  • individuare e gestire i principali guasti tecnici rilevanti per la sicurezza;
  • considerare i fattori che incidono sulla guida, come alcool, stanchezza e disturbi visivi;
  • contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare dei più vulnerabili.

Gli Stati membri possono adottare misure affinché i conducenti che abbiano perso tali conoscenze o capacità possano recuperarle e tornare a un comportamento corretto alla guida.

Termine di recepimento e applicazione nazionale

Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 settembre 2003 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esservi accompagnate all'atto della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri. In quanto direttiva, vincola quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.

Disposizioni principali

Modifiche agli allegati I, I bis e II della direttiva 91/439/CEE

L'articolo 1 dispone che la direttiva 91/439/CEE è modificata mediante sostituzione del contenuto degli allegati I e I bis con l'allegato I della presente direttiva e sostituzione integrale dell'allegato II con il testo dell'allegato II della presente direttiva.

Codici comunitari armonizzati sulla patente

L'allegato I amplia e dettaglia i codici da 01 a 99 da riportare sulla patente, distinguendo tra motivi medici, modifiche del veicolo e questioni amministrative. Tra i codici figurano, tra gli altri, correzione/ protezione degli occhi, apparecchi acustici, protesi agli arti, limitazioni di guida, modifiche a cambio, frizione, freni, acceleratore, comandi, sterzo, retrovisori, sedile conducente, motocicli modificati, restrizioni per veicolo specifico e codici amministrativi 70-79, inclusa la limitazione ai veicoli con cambio automatico (codice 78).

Termine di recepimento e obblighi di notifica

L'articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 settembre 2003 e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Esame teorico: contenuti minimi e margine nazionale

L'allegato II stabilisce i requisiti minimi della prova teorica per tutte le categorie: norme di circolazione, comportamento del conducente, caratteristiche della strada, altri utenti, norme generali e formalità, sicurezza del veicolo, sistemi di sicurezza, aspetti ambientali. La forma e il contenuto delle domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri; il candidato può essere esentato dal ripetere i contenuti comuni se ha già superato la prova teorica per un'altra categoria.

Esame teorico: contenuti specifici per categorie A/A1 e C/D

Sono previste materie aggiuntive per motocicli (protezione individuale, percezione del motociclista, rischi di strada, meccanica specifica) e per i veicoli pesanti e autobus (tempi di guida e riposo, tachigrafo, trasporto di persone o cose, documenti, gestione emergenze, dimensioni e masse, pianificazione del percorso, carico, meccanica dei motori e dei sistemi, manutenzione e diagnosi guasti).

Esame pratico: veicolo utilizzato e veicoli di prova

Per il cambio manuale, la prova pratica deve essere svolta su veicolo con cambio manuale; se la prova è svolta su veicolo con cambio automatico, ciò deve essere indicato sulla patente e la patente abilita solo alla guida di veicoli automatici. Sono inoltre fissati requisiti minimi dettagliati per i veicoli usati negli esami delle varie categorie, con specifiche su massa, dimensioni, velocità, ABS, tachigrafo, numero di marce e rimorchi; gli Stati membri possono rendere tali criteri più severi o aggiungerne altri.

Prove pratiche: manovre, traffico e durata

L'allegato II distingue le prove per motocicli, autovetture e veicoli pesanti/autobus, imponendo controlli preliminari di sicurezza, manovre specifiche (slalom, inversioni, retromarcia, aggancio/sgancio rimorchi, frenata d'emergenza, parcheggi) e guida nel traffico su varie tipologie di strada. La durata minima è di 25 minuti per le categorie A, A1, B, B1 e B+E e di 45 minuti per tutte le altre categorie, esclusi i tempi preparatori e di valutazione.

Valutazione dell'esame e formazione degli esaminatori

La valutazione deve riflettere la capacità di controllo del veicolo e di gestione sicura del traffico; errori gravi o comportamenti pericolosi comportano la non idoneità, anche se l'esaminatore è intervenuto. Gli esaminatori devono essere formati e il loro operato deve essere sottoposto a supervisione da un organismo designato dagli Stati membri, per assicurare coerenza nella valutazione.

Regole transitorie per i veicoli da esame

I veicoli utilizzati per alcune categorie che non rispettano i nuovi requisiti minimi ma erano già in uso all'entrata in vigore della direttiva, o in un periodo precedente, possono continuare a essere utilizzati per un massimo di dieci anni. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico di tali veicoli nel medesimo termine di dieci anni dall'entrata in vigore.

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