Sentenza n. 1296/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di mancata approvazione e non ammissione di una lista civica e delle relative candidature alle elezioni comunali, per presentazione oltre il termine
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale con cui la 16ª Sottocommissione Elettorale Circondariale di Carini ha escluso una lista civica e le candidature collegate, poiché il delegato era giunto presso il palazzo comunale alle ore 12:08 dell’ultimo giorno utile, mentre il termine per la presentazione scadeva alle ore 12:00. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli obblighi di imparzialità e astensione, sostenendo che il Segretario generale del Comune, autore della ricevuta attestante l’orario di deposito, fosse in conflitto di interessi per avere presentato una denuncia penale nei confronti di uno dei candidati. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione delle norme costituzionali e della disciplina elettorale, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e carenza di motivazione, sostenendo che il ritardo fosse giustificabile alla luce del favor partecipationis. In particolare, il delegato aveva iniziato alle ore 7:00 le attività relative al controllo della documentazione, delle firme e dei certificati elettorali, attività protrattesi sino alle ore 12:03 per la presenza di altri delegati e di un solo impiegato; inoltre, il traffico veicolare avrebbe causato l’arrivo al palazzo comunale alle ore 12:08. I ricorrenti hanno invocato l’orientamento secondo cui un ritardo lieve può essere giustificato quando il presentatore sia già fisicamente presente nella casa comunale alla scadenza e ricorrano ragioni eccezionali e imprevedibili. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto la legittimazione passiva non solo della Commissione elettorale, ma anche della Prefettura e del Ministero dell’Interno, richiamando l’art. 129, comma 3, c.p.a., che impone la notificazione del ricorso anche alla Prefettura per gli atti del procedimento elettorale anteriori alla proclamazione degli eletti; ha quindi respinto l’istanza di estromissione del Ministero. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ricostruito l’obbligo di astensione derivante dall’art. 6-bis l. 241/1990 e dal principio di imparzialità, rilevando tuttavia che la ricevuta redatta dal Segretario generale aveva natura meramente certificativa e si limitava a riportare circostanze oggettive non contestate, senza alcuna attività valutativa o discrezionale. Pertanto, anche ammettendo la situazione denunciata, essa non era idonea a incidere sulla legittimità dell’atto né degli atti consequenziali. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che la deroga al termine perentorio di presentazione delle liste, in ragione del favor partecipationis, richiede cumulativamente un ritardo lieve, la presenza dei presentatori all’interno della casa comunale alla scadenza e ragioni eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati. La mera presenza presso altri uffici comunali per la formazione o il completamento della documentazione non equivale alla presenza presso l’ufficio competente alla ricezione della lista e può giustificare soltanto il ritardo nella fase terminale del deposito, quando la documentazione sia già completa e disponibile. Le difficoltà organizzative degli uffici, il sovraffollamento, il tempo impiegato per ottenere certificazioni o completare la documentazione e il traffico veicolare non integrano, nel caso concreto, cause eccezionali e non imputabili, anche perché i presentatori devono procurarsi la documentazione con adeguato anticipo. È stata inoltre ritenuta inammissibile, perché ultronea rispetto ai motivi dedotti, la censura formulata in udienza sulla pretesa interruzione di pubblico servizio derivante dalla chiusura degli accessi alle ore 12:00. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune non costituito, mentre i ricorrenti sono stati condannati a rifondere al Ministero, alla Prefettura e alla Sottocommissione le spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 129, comma 3, c.p.a.
Nei giudizi relativi ad atti del procedimento elettorale anteriori alla proclamazione degli eletti, il ricorso deve essere notificato non solo all’ufficio che ha emanato l’atto, ma anche alla Prefettura; ciò fonda la legittimazione passiva della Prefettura e del Ministero dell’Interno.
art. 6-bis l. 241/1990
il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale
L’obbligo di astensione opera in presenza di un conflitto di interessi, ma la sua violazione incide sull’atto finale quando la situazione di incompatibilità abbia potuto influenzarne il contenuto; non rileva, invece, rispetto ad attività meramente certificative e prive di valutazione.
art. 97 Cost.
le scelte adottate dall’organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico
Il principio di imparzialità costituisce il fondamento generale dell’obbligo di astensione e impone l’equidistanza dell’amministrazione, senza determinare automaticamente l’illegittimità di un’attività oggettiva e meramente certificativa.
art. 17, commi 8 e 9, l.r. 3/1960
Il termine per la presentazione delle liste elettorali è perentorio; il suo mancato rispetto può essere giustificato solo in presenza cumulativa di ritardo lieve, presenza dei presentatori nella casa comunale alla scadenza e ragioni eccezionali, imprevedibili e non imputabili.
art. 7 d.P.R. 62/2013
il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ... ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia
La disciplina dei conflitti di interesse dei dipendenti pubblici conferma l’esigenza di astensione quando l’attività amministrativa possa coinvolgere interessi personali o rapporti qualificati con i destinatari.
art. 51 c.p.c.
Le ipotesi di astensione obbligatoria sono richiamate come parametro per valutare l’imparzialità del funzionario amministrativo, ma devono essere correlate alla concreta incidenza della situazione sul contenuto dell’atto.
Massime di principio
- La legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la non ammissione di liste o candidature a elezioni comunali spetta non solo all’organo elettorale che ha adottato l’atto, ma anche alla Prefettura e al Ministero dell’Interno, quando la disciplina processuale impone la notificazione del ricorso anche alla Prefettura.
- La violazione dell’obbligo di astensione per conflitto di interessi incide sulla legittimità dell’atto finale quando l’attività del funzionario abbia natura valutativa e la situazione di incompatibilità possa averne influenzato il contenuto; non determina invece l’illegittimità di un’attività meramente certificativa, limitata alla registrazione di circostanze oggettive non contestate.
- Il termine perentorio per la presentazione delle liste elettorali può essere derogato, in applicazione del favor partecipationis, soltanto quando ricorrano cumulativamente un ritardo lieve, la presenza fisica dei presentatori nella casa comunale alla scadenza e ragioni eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati.
- La presenza dei presentatori presso uffici comunali diversi da quello competente a ricevere le liste non equivale alla presenza nella casa comunale rilevante ai fini della giustificazione del ritardo; essa può assumere rilievo solo per il segmento terminale del deposito, quando la documentazione prescritta sia già completa e disponibile.
- Il sovraffollamento degli uffici, le inefficienze organizzative, il tempo occorso per formare o completare la documentazione e il traffico veicolare non costituiscono, di per sé, cause eccezionali, imprevedibili e non imputabili idonee a giustificare il tardivo deposito della lista, gravando sui presentatori l’onere di acquisire tempestivamente la documentazione necessaria.
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