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Sentenza

Sentenza n. 430/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Trani, Sez. Lavoro, n. 1949 del 21 novembre 2023, notificata in forma esecutiva in data 23 novembre 2023 , passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 18 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di dare integrale esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario del lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, che imponeva all'Amministrazione il pagamento di somme in suo favore. Il ricorso deduce l'omesso integrale adempimento del giudicato da parte del Ministero e degli uffici scolastici intimati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale. Ha ordinato all'Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine, anche considerando che in procedimenti analoghi il ritardo era stato ricondotto a carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione inadempiente l'esecuzione del giudicato e fissare un termine per l'adempimento, riservando eventuali misure sostitutive in caso di persistente inerzia.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante obblighi a carico di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo, adito in ottemperanza, può ordinare all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale entro un termine determinato, compreso il pagamento delle somme dovute.
  • L'omessa prova dell'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo, subordinandola all'eventuale persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'Amministrazione inadempiente al pagamento delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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