Cassazione Civile, Ordinanza n. 20425/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal tentativo di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con una ditta individuale riconducibile all'ambito familiare, o comunque la qualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa; in ulteriore subordine veniva prospettata l'esistenza di un'impresa familiare. Il tribunale aveva negato la subordinazione e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo, sulla base delle prove raccolte, che le mansioni di direttore commerciale svolte dall'istante avessero natura spiccatamente autonoma. In sede di cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e contraddittorietà/illogicità della motivazione in relazione alla propria posizione di amministratore di fatto e alla ritenuta mancanza di prova dell'impresa familiare, sostenendo l'incoerenza tra l'affermazione del suo impegno nelle incombenze dell'impresa e la negazione della prova dell'impresa stessa; (2) erronea e falsa applicazione degli artt. 230-bis c.c. e 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale avrebbe omesso di accertare l'esistenza dell'impresa familiare e avrebbe male applicato le regole probatorie. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era inammissibile per inconferenza tra vizio denunciato e contenuto della censura, oltre che comunque infondato perché la motivazione di merito non presentava una contraddizione evidente; il secondo motivo è stato disatteso perché volto a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità e perché l'accertamento svolto non integrava, comunque, i presupposti dell'impresa familiare, essendo necessaria una comune attività di lavoro e un unico peculio destinato ai bisogni della famiglia, non bastando un mero fondo comune.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e inconferenza del vizio dedotto, osservando comunque che l'apprezzamento di merito sulla reale titolarità/gestione dell'attività e sulla figura di prestanome non era contraddittorio. Ha respinto il secondo motivo perché diretto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove; ha inoltre richiamato il principio per cui l'impresa familiare richiede, oltre alla partecipazione economica, una comune attività di lavoro e la formazione di un unico peculio, non essendo sufficiente un semplice fondo comune costituito dai singoli apporti. Nulla è stato disposto sulle spese. È stato anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
La censura formulata come violazione di legge è stata ritenuta inconferente rispetto a una doglianza che in realtà investiva la motivazione, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità.
art. 230-bis c.c.
La Corte ha ribadito che l'impresa familiare richiede requisiti sostanziali propri, tra cui una comune attività di lavoro e la formazione di un unico peculio destinato ai bisogni della comunità familiare; tali requisiti non risultavano accertati.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova è stata respinta perché tesa alla rivalutazione del materiale istruttorio; il giudice di merito aveva già escluso, sulla base delle prove, la ricorrenza dei presupposti allegati.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur evocando la violazione di legge, investa in realtà la sola presunta illogicità o contraddittorietà della motivazione, se il motivo non è specifico e risulta intrinsecamente inconferente.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, se sorrette da una motivazione non manifestamente illogica, non sono rivalutabili in cassazione.
- L'impresa familiare non può essere desunta dalla sola esistenza di rapporti familiari o di un fondo comune: occorre la prova di una comune attività di lavoro tra i partecipanti e della destinazione unitaria e indivisibile dei proventi a un unico peculio per i bisogni della famiglia.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova lettura delle prove, ma richiede di individuare un vero errore di riparto dell'onere probatorio.
- Se il ricorso è rigettato e non emergono ragioni per la compensazione, resta ferma la condanna agli adempimenti accessori previsti in materia di contributo unificato.
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