Cassazione Penale, Sentenza n. 4008/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere adottata per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (e, per i due fratelli Jeshili, anche per porto e detenzione di arma). Contestano la motivazione in relazione all'esistenza del pericolo di reiterazione criminosa e all'esclusiva adeguatezza della misura carceraria. I fratelli Jeshili sostengono di essere incensurati, di aver ammesso i fatti e di aver indicato il fornitore, e perciò di aver reciso i legami criminogeni; segnalano l'ambito territoriale ristretto. Kerrni si qualifica "cane sciolto", dedito a cessioni al dettaglio e per modeste quantità, dichiara di voler smettere e rileva il limitato numero di cessioni (7 in 9 mesi); contesta inoltre l'assenza di motivazione sul pericolo di "inquinamento probatorio". Tutti denunciavano un trattamento più favorevole riservato al fornitore Ardian Gavoci, posto agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dei fratelli Jeshili per carenza di documentazione delle circostanze da loro invocate e perché non è dato verificare se tali circostanze siano state esercitate dinanzi al giudice del riesame; ha ritenuto la motivazione del Tribunale non manifestamente illogica: la valutazione congiunta di elementi come l'affermazione intercettata "per me è un lavoro non un hobby", la ricerca di canali di rifornimento alternativi, la disponibilità di una pistola, numerose transazioni di denaro e l'ingente contante rinvenuto giustificano il concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa e, quindi, la custodia cautelare. La doglianza sul diverso trattamento di Gavoci è stata ritenuta generica e non adeguatamente comparetta. Per Kerrni è intervenuta, nel frattempo, la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse essendo stato collocato agli arresti domiciliari; tale rinuncia determina inammissibilità senza condanna alle spese. Conseguentemente: i ricorsi dei fratelli Jeshili sono dichiarati inammissibili e ciascuno è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il ricorso di Kerrni è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma in base alla quale sono contestati i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; usata come titolo di imputazione per valutare la pericolosità degli indagati
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità della stessa; applicata al ricorrente che ha rinunciato per sopravvenuta carenza d'interesse
codice di procedura penale, art. 616
art. 616, cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità con condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, applicata ai ricorrenti ritenuti colpevoli di mancata diligenza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappellata)
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappellata, Rv. 208166
Richiamata per il principio che la sopravvenuta perdita d'interesse alla decisione dell'impugnazione non comporta condanna a spese né sanzione pecuniaria
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di responsabilità e colpa nella determinazione dell'obbligo di condanna per inammissibilità; utilizzata per motivare l'applicazione della sanzione di cassa delle ammende
codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter (adempimenti)
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen. (richiamato per gli adempimenti di cancelleria)
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali alla sentenza
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare in sede di legittimità è fondamentale che nel ricorso siano documentate e specificamente rappresentate le circostanze di fatto ritenute idonee a far venir meno le esigenze cautelari; affermazioni generiche o non valutate dal giudice di merito non sono esaminabili in cassazione
- La valutazione del pericolo di reiterazione criminosa si fonda su una valutazione complessiva e coordinata di più elementi (intercettazioni che rivelino persistente volontà di delinquere, disponibilità di armi, modalità e frequenza delle cessioni, denaro contante ingente, ricerca di nuovi canali di rifornimento) e, se suffragata da tali elementi, difficilmente sarà ritenuta manifestamente illogica
- La lamentata disparità di trattamento rispetto a terzi richiede un'esposizione puntuale delle ragioni e della 'symmetria' delle posizioni per poter essere valutata; una mera comparazione generica non è sufficiente
- La rinuncia al ricorso o la sopravvenuta carenza di interesse determina inammissibilità; in caso di rinuncia sopravvenuta non si applicano necessariamente sanzioni o condanna alle spese, salvo che la normativa e la giurisprudenza non prevedano diversamente per specifiche ipotesi
- La contestazione del rischio di "inquinamento probatorio" può essere irrilevante se il giudice del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione, che di per sé può giustificare la misura cautelare
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