Cassazione Penale, Sentenza n. 35718/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma d'appello della condanna pronunciata dal Tribunale di Enna per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30/05/2002 n.115 (falsa dichiarazione in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione per lesione del diritto di difesa. In particolare contestava l'esclusione da parte del Tribunale (e confermata dalla Corte territoriale) dei "testi a prova contraria" proposti dalla difesa, asserendo che l'art. 468, comma 4, c.p.p. consentirebbe di chiedere la citazione o la produzione di tali testi anche oltre i termini perentori previsti per la lista, e che il rifiuto sarebbe stato generico e in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Dal riesame degli atti è emerso che la difesa non ha specificato i fatti da contrastare, i nominativi e le circostanze dell'esame dei testimoni a prova contraria nei termini richiesti e non ha reiterato la richiesta in occasione della rinnovazione del dibattimento; i testi che la difesa richiedeva avrebbero dovuto essere inseriti nella lista perche' riferivano attivita' d'indagine non sopravvenute. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di diritto consolidato (richiamando la giurisprudenza, es. Cass. Sez.5 n.55829/2018) secondo cui non basta un riferimento generico alla lista delle prove a discarico. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95
Norma sostanziale che punisce la falsa dichiarazione nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; reato per cui il ricorrente e' stato condannato dai giudici di merito.
Codice di procedura penale, art. 468 (comma 1 e comma 4)
Disciplina i termini e le modalita' di deposito della lista testi; la Corte ha ritenuto che i testi che riferivano attivita' investigative non sopravvenute dovevano essere indicati nei termini della lista, e che il comma 4 non autorizza una presentazione indefinita o generica di prova contraria senza specificazione.
Codice di procedura penale, art. 495
Norma richiamata in relazione alle ordinanze di ammissione delle prove da parte del giudice e alle decisioni sull'ammissione delle richieste istruttorie.
Codice di procedura penale, art. 507
Norma sul procedimento in dibattimento (richiamata nel verbale come art. 507, erratamente citato come 570), non utilizzabile per sopperire all'inerzia della difesa nel presentare o reiterare la richiesta di prova nei termini.
Costituzione, art. 24
Richiamato dal ricorrente come tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tale diritto non e' stato compresso illegittimamente, posto che la difesa non ha rispettato i requisiti procedurali per ottenere l'ammissione della prova contraria.
Costituzione, art. 111 (comma 2)
Richiamato dal ricorrente in tema di giusto processo; la Cassazione ha valutato che il principio non e' stato violato alla luce della corretta applicazione delle regole procedurali e della motivazione.
Cassazione, Sez. 5, sent. n. 55829 del 08/10/2018 (Gemmiti)
«In tema di prova contraria, la parte che ne faccia richiesta deve specificare i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonche' il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a discarico indicate nella lista depositata.»
Principio giurisprudenziale applicato: la prova contraria richiede una specificazione puntuale di fatti, nominativi e capitoli di prova da contrastare; un riferimento generico e' insufficiente e legittima il rigetto della richiesta.
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato dal Collegio in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'; la Corte ha escluso l'assenza di colpa che giustificherebbe una diversa decisione.
Massime di principio
- La richiesta di prova contraria deve indicare specificamente i fatti che si intendono contestare, i nominativi dei testimoni e le circostanze oggetto dell'esame: un riferimento generico alla lista delle prove di discarico non basta.
- I testi che devono riferire su circostanze note o su attivita' investigative non sopravvenute vanno inseriti nella lista nei termini previsti dall'art. 468 c.p.p.; la presentazione tardiva o generica puo' essere legittimamente respinta.
- In caso di rinnovazione del dibattimento e' necessario reiterare eventuali istanze istruttorie non piu' efficaci: l'inerzia della difesa alla rinnovazione puo' comportare decadenza dalla prova.
- Il rimedio in Cassazione per presunte violazioni del diritto di difesa richiede che sia dimostrato il concreto vizio procedurale e il nesso tra l'esclusione della prova e l'esito del processo; violazioni meramente formali o omissioni difensive spesso determinano l'inammissibilita' del ricorso.
- La giurisprudenza di legittimità insiste sulla necessita' di motivazioni puntuali e sul rispetto delle regole istruttorie; per evitare il rischio di esclusione della prova, gli avvocati devono curare la specificazione e la tempestivita' delle richieste probatorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35703/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35704/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35705/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35706/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35707/2024 del 24/09/2024
- Sentenza penale · 24 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35711/2024 del 24/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →