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Sentenza

Sentenza n. 11453/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento s.n. emesso in data -OMISSIS- dalla Scuola Sottufficiali dell''Esercito – Reggimento allievi Marescialli Viterbo, notificato alla ricorrente in pari data e recante l''espulsione dal corso per non idoneità in attitudine militare; – del provvedimento -OMISSIS- emesso in data 08.11.2023 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data 15.11.2023 e recante l''espulsione e la decadenza dalla frequenza del 25° Corso Allievi Marescialli dell''Esercito; – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. per l’accertamento del diritto della ricorrente a essere giudicata idonea in attitudine militare e a essere riammessa alla frequenza del 25° Corso Allievi Marescialli dell''Esercito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/1/2024: - del provvedimento -OMISSIS- emesso in data 13.12.2023 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, notificato alla scrivente difesa in data 28.12.2023 e recante l''espulsione e la decadenza dalla frequenza del 25° Corso Allievi Marescialli dell''Esercito; - del provvedimento s.n. emesso in data -OMISSIS- dalla Scuola Sottufficiali dell''Esercito – Reggimento allievi Marescialli Viterbo, notificato alla ricorrente in pari data e recante l''espulsione dal corso per non idoneità in attitudine militare (già doc. 1 del ricorso introduttivo, ivi impugnato); Del provvedimento -OMISSIS- emesso in data 08.11.2023 dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data 15.11.2023 e recante l''espulsione e la decadenza dalla frequenza del 25° Corso Allievi Marescialli dell''Esercito (già doc. 2 del ricorso introduttivo, ivi impugnato); - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. per l’accertamento del diritto della ricorrente a essere giudicata idonea in attitudine militare e a essere riammessa alla frequenza del 25° Corso Allievi Marescialli dell’Esercito.

Giustizia amministrativa202316632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di espulsione dal 25° Corso Allievi Marescialli dell'Esercito per non idoneità in attitudine militare e di decadenza dalla frequenza del corso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Scuola Sottufficiali dell'Esercito recante l'espulsione dal corso per non idoneità in attitudine militare e il successivo provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare recante l'espulsione e la decadenza dalla frequenza del 25° Corso Allievi Marescialli, chiedendo anche l'accertamento del diritto a essere giudicata idonea e riammessa al corso. Con un unico motivo articolato ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà, violazione della Direttiva IS/1 del 2011 e dell'art. 97 Cost. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente valorizzato condotte anteriori alla valutazione del 20 aprile 2023, con la quale era stata esortata a migliorare in alcune aree, senza considerare i successivi miglioramenti; che il punteggio complessivo di 18,167/30 fosse sufficiente e rendesse illegittima l'espulsione; che le carenze nelle aree AC6, AC7 e AC9 fossero episodiche e non gravi; e che il giudizio negativo fosse contraddetto dai risultati positivi in altre aree, dai giudizi caratteristici periodici e dal miglioramento complessivo del rendimento. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo, qualificando l'atto della Scuola come comunicazione endoprocedimentale, e ha difeso nel merito l'ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che l'atto della Scuola contenesse una manifestazione immediatamente lesiva, poiché comunicava espressamente l'espulsione dal corso; in ogni caso, i motivi aggiunti contro il successivo provvedimento definitivo erano tempestivi e sostanzialmente coincidenti con quelli introduttivi. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudice ha applicato l'art. 599, comma 1, lett. a), e comma 2, d.P.R. 90/2010, nonché le corrispondenti disposizioni regolamentari, secondo cui il mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare comporta l'espulsione dal corso, adottata dal Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare su proposta del Comandante dell'Istituto. La valutazione deve riguardare l'intero anno accademico e può quindi comprendere anche condotte anteriori alla comunicazione del 20 aprile 2023; il successivo miglioramento in alcune aree non cancella le carenze già rilevate. Il punteggio complessivo di 18,167/30 non era sufficiente a fondare l'idoneità, poiché la Direttiva IS/1 richiede il raggiungimento della soglia minima in ciascuna area comportamentale-motivazionale. La ricorrente non aveva raggiunto tale soglia nelle aree AC6, AC7 e AC9, sicché il giudizio di non idoneità risultava coerente con la disciplina applicabile. Il TAR ha inoltre ribadito che le valutazioni sull'attitudine e sul rendimento militare sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di macroscopiche illogicità, evidente irragionevolezza o sproporzione, travisamento dei fatti o errori manifesti. Nel caso concreto, le osservazioni negative erano frequenti e reiterate, risultavano adeguatamente documentate e diversi episodi non erano contestati nella loro materialità; non emergevano quindi i vizi dedotti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivati i provvedimenti sulla base delle osservazioni e delle valutazioni relative alle aree comportamentali insufficienti.

  • art. 599, comma 1, lett. a), d.P.R. 90/2010

    mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare e professionale

    Il mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare e professionale costituisce causa di espulsione degli allievi frequentatori dei corsi di formazione.

  • art. 599, comma 2, d.P.R. 90/2010

    Il provvedimento di espulsione è adottato dal Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare su proposta del Comandante dell'Istituto di formazione.

  • art. 595 d.P.R. 90/2010

    Disciplina la valutazione dell'attitudine militare e professionale dei frequentatori dei corsi di formazione, da effettuarsi secondo i criteri della direttiva vigente.

  • art. 13, comma 1, lett. a), Regolamento unico degli istituti di formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell'Esercito

    Ribadisce la causa di espulsione connessa al mancato conseguimento dell'idoneità in attitudine militare e professionale.

  • art. 13, comma 2, Regolamento unico degli istituti di formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell'Esercito

    Ribadisce la competenza del Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare ad adottare l'espulsione su proposta del Comandante dell'Istituto.

  • Direttiva IS/1 – Edizione 2011

    qualora il valutando non raggiunga il punteggio sopraindicato, in ogni area comportamentale motivazionale, sarà giudicato NON IDONEO in Attitudine Militare

    La sufficienza del punteggio complessivo non è sufficiente: l'allievo deve raggiungere la soglia minima in ciascuna area comportamentale-motivazionale; il mancato raggiungimento anche in una sola area determina la non idoneità.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attitudine militare di un allievo deve riferirsi all'intero periodo annuale di osservazione previsto dalla disciplina di settore; pertanto, l'Amministrazione può considerare anche condotte anteriori a una successiva comunicazione con cui siano state segnalate carenze e richiesti miglioramenti.
  • Quando la disciplina di valutazione richiede il raggiungimento di una soglia minima in ciascuna area comportamentale-motivazionale, il conseguimento di un punteggio complessivo sufficiente non impedisce il giudizio di non idoneità se la soglia non è raggiunta in una o più aree.
  • Il successivo miglioramento dell'allievo in alcune aree non determina automaticamente la cancellazione o l'irrilevanza delle carenze riscontrate nella precedente parte del periodo annuale, poiché la valutazione finale riguarda il rendimento complessivo dell'intero periodo di osservazione.
  • Le valutazioni sull'attitudine e sul rendimento del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopiche illogicità, evidente irragionevolezza o sproporzione, travisamento dei fatti o errore manifesto.
  • Un atto che, pur inserendosi nell'ambito di un procedimento di espulsione, comunichi già espressamente l'espulsione dell'interessato può avere efficacia immediatamente lesiva ed essere autonomamente impugnabile; in ogni caso, l'impugnazione tempestiva del successivo provvedimento definitivo consente l'esame delle censure sostanzialmente riproposte con motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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