Cassazione Penale, Sentenza n. 23356/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cavallaro ha dedotto mancanza di motivazione con riferimento all'assenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Fantu ha proposto più motivi: illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 368 c.p. (comma secondo) ritenuta in fatto in sede d'appello pur non indicata nell'imputazione e non applicata in primo grado, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.); errore nel calcolo del termine di prescrizione per l'incidenza dell'aggravante (art. 63, 157 c.p.); questione di legittimità costituzionale dell'art. 368, comma terzo, c.p. per presunta violazione degli artt. 3 e 27 Cost.; e contestazione della ricostruzione della continuazione/unicità del reato di calunnia (ossia se si tratta di un unico reato per la denuncia del 1° marzo 2016 o di plurimi reati per denunce successive con contenuto ampliato).
La decisione
Per Cavallaro il ricorso è stato dichiarato inammissibile: l'imputato aveva concordato la pena in appello e rinunciato ai motivi, il che produce effetto preclusivo (artt. 589, 591 c.p.p. e giurisprudenza consolidata); pertanto non era possibile rinnovare quelle doglianze in Cassazione, e Cavallaro è stato condannato alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende. Per Fantu il ricorso è stato respinto nel merito. La Corte ha ritenuto che: l'aggravante di cui all'art. 368, comma secondo, c.p. (basata sulla pena astrattamente applicabile) è distinta e non logicamente compatibile con l'aggravante di cui al comma terzo (basata sull'effettiva condanna inflitta), ma nella fattispecie la Corte d'appello aveva rilevato la circostanza senza aumentare la pena oltre quanto deciso dal primo grado; l'unica circostanza che rileva ai fini della prescrizione è l'aggravante ad effetto speciale (art. 368, comma terzo), che è stata applicata correttamente e non ha determinato estinzione per prescrizione; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 368, comma terzo, è stata rigettata (il giudice ha ritenuto legittima la modulazione sanzionatoria e la prevedibilità dell'evento), e la ricostruzione sulla pluralità di reati di calunnia è stata confermata perché le denunce successive hanno ampliato il nucleo originario delle accuse. Conseguentemente il ricorso di Fantu è stato respinto e condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Richiamata quale riferimento ai presupposti per il proscioglimento; la Corte di Cassazione ha ritenuto preclusa la deduzione di vizi relativi a condizioni di proscioglimento che erano stati oggetto di rinuncia in sede d'appello.
art. 597 c.p.p.
Interpretato in combinato con gli artt. 589 e 591 c.p.p. per affermare che la rinuncia ai motivi in appello ha effetto preclusivo e delimita la cognizione del giudice del gravame; il divieto di reformatio in peius è invocato nei limiti e la Corte ha ribadito che non sono riesaminabili i motivi rinunciati salvo specifiche eccezioni.
art. 368 c.p. (commi 2 e 3)
Il comma secondo riguarda l'aggravante fondata sulla pena astrattamente prevista per il reato calunnioso; il comma terzo è un'aggravante ad effetto speciale legata all'effettiva condanna inflitta alla vittima della falsa incolpazione. La Corte ha distinto le due ipotesi, osservando che la seconda, fondata sull'esito processuale, assorbe la prima sul piano dell'impatto pratico e che solo la circostanza ad effetto speciale incide sul termine di prescrizione.
art. 63 c.p.
Riferito nel quadro della qualificazione delle circostanze aggravanti ed in particolare per stabilire l'incidenza delle aggravanti ad effetto speciale sulla determinazione della pena e sul calcolo della prescrizione.
art. 157 c.p.
Richiamato in relazione al calcolo del tempo necessario a prescrivere; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 157 in combinato con l'aggravante ad effetto speciale (art. 368, comma 3) per stabilire che la prescrizione non era maturata.
art. 521 c.p.p.
Richiamato come principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché, pur essendo stata enunciata in fatto l'aggravante di cui al comma secondo, questa non ha prodotto un incremento sanzionatorio rispetto alla decisione di primo grado.
artt. 589 e 591 c.p.p.
Usati per spiegare gli effetti della rinuncia ai motivi in appello (atto abdicativo) che determina il passaggio in giudicato dei capi oggetto di rinuncia e la conseguente preclusione in Cassazione.
art. 599-bis c.p.p.
Riferito nel contesto del concordato in appello: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita le possibili doglianze in Cassazione contro sentenze rese a seguito di concordato.
art. 63, comma 3 c.p. e art. 157, comma 2 c.p.
La Corte ha confermato che le aggravanti ad effetto speciale ricadono nella previsione di cui all'art. 63, comma 3, e incidono sul termine di prescrizione secondo l'art. 157, comma 2.
art. 3 Cost. e art. 27 Cost.
La prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 368, comma 3, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la modulazione sanzionatoria rientri nella discrezionalità legislativa e che la prevedibilità dell'aggravante non sia irragionevole.
art. 383-bis c.p.
Richiamato dalla Corte per evidenziare come il codice preveda modulazioni diverse di pena per reati correlati alla menzogna processuale, giustificando la differente regolazione rispetto all'art. 368.
Massime di principio
- Se l'imputato in appello concorda una pena e rinuncia a specifici motivi di gravame, tali motivi risultano preclusi in Cassazione salvo eccezioni molto circoscritte (formazione della volontà al concordato, consenso del P.M., vizi della pronuncia correlati al concordato).
- Le aggravanti che si fondano sulla pena astrattamente prevista per il reato e quelle che si fondano sull'effettiva condanna inflitta sono distinte: la circostanza ad effetto speciale (legata all'esito del processo) può assorbire la rilevanza pratica di un'aggravante astratta e solo quest'ultima incide sul calcolo della prescrizione quando espressamente prevista.
- Una contestazione tardiva di una aggravante non necessariamente determina violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se l'aggravante non ha comportato un peggioramento reale della posizione dell'imputato rispetto alla pronuncia di primo grado.
- Le denunce successive che contengono elementi nuovi o un ampliamento del nucleo accusatorio possono integrare distinti reati di calunnia; la mera conferma o precisazione dell'iniziale denuncia può invece configurare un post factum non punibile.
- Le questioni di legittimità costituzionale rispetto a circostanze aggravanti richiedono dimostrare l'arbitrarietà o l'irragionevolezza manifesta della discrezionalità legislativa; la prevedibilità dell'effetto aggravante è valutata in relazione al contenuto della norma incriminatrice e alla gravità dei reati oggetto di falsa incolpazione.
- Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre verificare quale aggravante sia effettivamente operativa e se essa sia qualificata come aggravante ad effetto speciale (incidendo sul termine prescrizionale).
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