Cassazione Civile, Sentenza n. 22348/2020 del 15/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA 2004. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità della notifica dell'avviso di accertamento propedeutico alla cartella, rilevando presunte irregolarità del duplicato della comunicazione di avvenuto deposito (CAD): omissione del CAD originale e irregolarità nel duplicato (errata indicazione di date, difetto di sottoscrizione, mancata indicazione del numero della raccomandata), mancata indicazione del motivo della mancata consegna (se per mancanza o inidoneità delle persone abilitate) e incompletezza dell'indirizzo riportato sull'avviso di ricevimento. Sosteneva che tali vizi avrebbero reso nulla la notificazione e, conseguentemente, non poteva essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata a mezzo posta dall'Ufficio ai sensi dell'art. 14 della L. 20/11/1982 n.890 e del regolamento postale (DPR 655/1982 e DM 01/10/2008). Ha affermato che il duplicato della CAD e del relativo avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova ex art.2700 c.c., salvo querela di falso; la documentazione prodotta dimostrava la consegna/immisione in cassetta e la corrispondenza tra le date e i destinatari, mentre le omissioni contestate erano mere irregolarità formali non idonee a determinare la nullità della notificazione né il pregiudizio per il destinatario. Essendo l'avviso di accertamento rimasto impregiudicato (non impugnato nei termini), esso è divenuto definitivo e ha reso inammissibile il ricorso contro la cartella. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e assoggettato alla possibile maggiorazione del contributo unificato prevista dalle norme vigenti.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Stabilisce che le notificazioni degli avvisi al contribuente si eseguono secondo le regole del codice di procedura civile (artt.137 e ss.), salvo modifiche; la Corte ha richiamato questa disposizione per inquadrare la notifica degli atti impositivi.
artt. 137 e ss. c.p.c.
Richiamati come regole generali di notificazione; tuttavia la Corte ha precisato che, nel caso di notifiche a mezzo posta effettuate dall'Ufficio, si applicano le norme postali specifiche.
art. 14, L. 20 novembre 1982, n. 890
Autorizza l'Ufficio a eseguire direttamente notifiche tramite posta; la Corte ha ritenuto che, essendo la notifica eseguita dall'Ufficio, trovino applicazione le regole del regolamento postale e non tutte le formalità della legge n.890.
d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 (regolamento postale), art. 8
Regola l'avviso di ricevimento e la possibilità di rilascio di duplicati della CAD; la Corte ha affermato che il duplicato della CAD ha natura di atto pubblico e pieno valore probatorio.
d.m. 1 ottobre 2008
Richiamato come parte della disciplina postale applicabile alle notifiche tramite raccomandata ordinarie inviate dall'Ufficio.
art. 1335 cod. civ.
Invocata per la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario; la presunzione è superabile solo dimostrando l'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
art. 2700 cod. civ.
Attribuisce piena prova agli atti pubblici; la Corte ha ritenuto che il duplicato della CAD faccia piena prova delle dichiarazioni ivi contenute fino a querela di falso.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione all'onere della forma e alla nullità della notificazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse.
artt. 113, 149, 156, 160, 162 c.p.c.
Norme processuali invocate dal ricorrente per vizio di motivazione e prova delle notifiche; la Corte ha ritenuto che le questioni fossero state adeguatamente affrontate e che le irregolarità dedotte fossero formali e non ostassero alla validità della notifica.
art. 2697 cod. civ.
Richiama l'onere della prova; la Corte ha confermato che l'onere di provare l'assenza di notifica o l'impossibilità di conoscere l'atto grava sul destinatario.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sul rito tributario invocata dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità del ricorso contro la cartella in presenza di nullità della notifica; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la notificazione dell'avviso di accertamento era stata ritenuta valida.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
Norma sulla corte di cassazione invocata per i motivi di diritto; la Corte ha esaminato i motivi e li ha respinti in relazione alla documentazione prodotta.
art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013; la sentenza dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di accertamento eseguita dall'Ufficio tramite raccomandata ordinaria segue le regole del regolamento postale (DPR 655/1982) e il duplicato della CAD ha valore di atto pubblico: costituisce prova piena della consegna salvo querela di falso.
- Le omissioni o imprecisioni formali nel duplicato della CAD o nell'avviso di ricevimento (mancata indicazione completa dell'indirizzo, mancanza di barrature su chi ha ricevuto il plico, differenze di grafia) sono, di per sé, mere irregolarità che non determinano la nullità della notificazione se la documentazione complessiva consente di ricondurre l'avviso al destinatario e all'atto.
- La presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario (art.1335 c.c.) si supera solo dimostrando l'impossibilità di prendere cognizione senza colpa: l'onere probatorio spetta al contribuente che contesta la notifica.
- Se l'avviso di accertamento non è impugnato nei termini e diviene definitivo, esso assorbe le questioni di diritto sulla sussistenza del credito tributario e rende, in molte ipotesi, inammissibile l'impugnazione successiva della cartella di pagamento per le medesime ragioni.
- Per contestare efficacemente la notifica basata su duplicati della CAD o AR è necessario proporre querela di falso o fornire prove concrete e specifiche del pregiudizio o della mancata conoscenza; le sole asserzioni generiche sono insufficienti.
- La parte processuale erroneamente notificata (es. Ministero dell'Economia e delle Finanze) non è legittimata passivamente se la norma individua altro soggetto (es. Agenzia delle entrate); occorre cura nella individuazione dei resistenti.
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