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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24138/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava la condanna per truffa aggravata, denunciando: omissione di notifica dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio con conseguente nullità degli atti; tardività della querela; carenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa e vizio della motivazione (contraddittorietà, illogicità); richiesta di declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; vizio formale per mancata indicazione del numero identificativo della pronunzia sulla copia della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i motivi formulati o generici/aspesifici (es. eccezione di mancata notifica non adeguatamente specificata) o manifestamente infondati (es. tardività della querela valutata correttamente dalla corte territoriale; sufficiente emersione della partecipazione di Capozzi alle trattative e alla ricezione della merce). Ha escluso la rilevanza formale della mancata indicazione del numero su una copia cartacea della sentenza e considerato inammissibile per carenza di motivazione la richiesta ex art. 131-bis. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (euro 3.000 in favore della Cassa), restando confermata materialmente la condanna di merito (pena sospesa: 1 anno di reclusione e multa di euro 900,00 per ciascuno, come deciso in primo grado e confermato in appello).

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato come fondamento del rito cartolare adottato per la trattazione in Cassazione (procedura di trattazione a distanza/senza discussione orale)

  • D.L. n. 198/2022, art. 8

    Collegato alle disposizioni sul rito cartolare applicato alla trattazione del ricorso

  • art. 124 c.p.

    Norma evocata in relazione alla querela e ai suoi effetti processuali; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della tempestività della querela da parte dei giudici di merito

  • art. 640 c.p.

    Definizione del delitto di truffa: la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato e la Cassazione non ha ravvisato errori tali da rendere ammissibile il ricorso

  • art. 187, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione richiede che i motivi di censura procedurale siano specifici e motivati; l'assenza di tale specificazione rende il motivo generico e inammissibile

  • art. 582, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità di richieste prive di adeguata motivazione, ad es. la domanda di riconoscimento della causa di non punibilità

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    Valutata la non rilevanza, in termini di nullità, dell'asserita omissione del numero di iscrizione sulla copia cartacea della sentenza, atteso il regime tassativo delle nullità e la presenza del numero sull'originale

  • art. 131-bis c.p.

    Richiesta invocata dai difensori come causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto la domanda priva di adeguata motivazione e quindi inammissibile

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette motivi generici o non specificati: le censure procedurali devono indicare esattamente il contenuto e gli elementi dell'atto che si assume viziato (art.187 c.p.p.)
  • La tardività della querela va valutata in relazione al momento in cui la persona offesa ha acquisito la piena consapevolezza del fatto: i giudici di merito devono motivare tale valutazione e la Cassazione la censura solo se manifestamente irragionevole
  • L'omessa indicazione formale su una copia della sentenza non determina automaticamente la nullità quando l'originale e le copie ufficiali riportano gli estremi identificativi; le nullità sono soggette a regime tassativo
  • Per integrare il reato di truffa non è sufficiente il mero inadempimento o il pagamento con assegni privi di provvista: occorrono artifizi o raggiri idonei a ingannare la vittima; la valutazione spetta ai giudici di merito e la Cassazione interviene solo per vizi evidenti
  • Le richieste di non punibilità (es. ex art.131-bis) devono essere formulate con specifica e motivata esposizione dei presupposti; l'assenza di motivazione rende la richiesta inammissibile
  • Le questioni processuali riproposte in cassazione devono essere previamente dedotte e sviluppate con chiarezza nei gradi precedenti; eccezioni sollevate tardivamente o in modo vago hanno scarse chance di successo

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