Cassazione Penale, Sentenza n. 24138/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava la condanna per truffa aggravata, denunciando: omissione di notifica dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio con conseguente nullità degli atti; tardività della querela; carenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa e vizio della motivazione (contraddittorietà, illogicità); richiesta di declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; vizio formale per mancata indicazione del numero identificativo della pronunzia sulla copia della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i motivi formulati o generici/aspesifici (es. eccezione di mancata notifica non adeguatamente specificata) o manifestamente infondati (es. tardività della querela valutata correttamente dalla corte territoriale; sufficiente emersione della partecipazione di Capozzi alle trattative e alla ricezione della merce). Ha escluso la rilevanza formale della mancata indicazione del numero su una copia cartacea della sentenza e considerato inammissibile per carenza di motivazione la richiesta ex art. 131-bis. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (euro 3.000 in favore della Cassa), restando confermata materialmente la condanna di merito (pena sospesa: 1 anno di reclusione e multa di euro 900,00 per ciascuno, come deciso in primo grado e confermato in appello).
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato come fondamento del rito cartolare adottato per la trattazione in Cassazione (procedura di trattazione a distanza/senza discussione orale)
D.L. n. 198/2022, art. 8
Collegato alle disposizioni sul rito cartolare applicato alla trattazione del ricorso
art. 124 c.p.
Norma evocata in relazione alla querela e ai suoi effetti processuali; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della tempestività della querela da parte dei giudici di merito
art. 640 c.p.
Definizione del delitto di truffa: la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato e la Cassazione non ha ravvisato errori tali da rendere ammissibile il ricorso
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione richiede che i motivi di censura procedurale siano specifici e motivati; l'assenza di tale specificazione rende il motivo generico e inammissibile
art. 582, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiamato per affermare l'inammissibilità di richieste prive di adeguata motivazione, ad es. la domanda di riconoscimento della causa di non punibilità
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Valutata la non rilevanza, in termini di nullità, dell'asserita omissione del numero di iscrizione sulla copia cartacea della sentenza, atteso il regime tassativo delle nullità e la presenza del numero sull'originale
art. 131-bis c.p.
Richiesta invocata dai difensori come causa di non punibilità; la Corte ha ritenuto la domanda priva di adeguata motivazione e quindi inammissibile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette motivi generici o non specificati: le censure procedurali devono indicare esattamente il contenuto e gli elementi dell'atto che si assume viziato (art.187 c.p.p.)
- La tardività della querela va valutata in relazione al momento in cui la persona offesa ha acquisito la piena consapevolezza del fatto: i giudici di merito devono motivare tale valutazione e la Cassazione la censura solo se manifestamente irragionevole
- L'omessa indicazione formale su una copia della sentenza non determina automaticamente la nullità quando l'originale e le copie ufficiali riportano gli estremi identificativi; le nullità sono soggette a regime tassativo
- Per integrare il reato di truffa non è sufficiente il mero inadempimento o il pagamento con assegni privi di provvista: occorrono artifizi o raggiri idonei a ingannare la vittima; la valutazione spetta ai giudici di merito e la Cassazione interviene solo per vizi evidenti
- Le richieste di non punibilità (es. ex art.131-bis) devono essere formulate con specifica e motivata esposizione dei presupposti; l'assenza di motivazione rende la richiesta inammissibile
- Le questioni processuali riproposte in cassazione devono essere previamente dedotte e sviluppate con chiarezza nei gradi precedenti; eccezioni sollevate tardivamente o in modo vago hanno scarse chance di successo
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