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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21697/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiese il rimborso dell'importo trattenuto a titolo di acconto IRPEF sulla pensione 2015, sostenendo di essersi trasferito in Bulgaria il 12 giugno 2015 (iscrizione AIRE) e di poter beneficiare dell'art. 16 della Convenzione Italia-Bulgaria (i redditi da pensione sono tassati esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente). L'amministrazione negò il rimborso rilevando che il contribuente non possedeva la cittadinanza bulgara (che la Convenzione, ai sensi dell'art. 1, par. 2, lett. b), collega al concetto di "residente" per la Bulgaria) e che non era stato prodotto l'attestato ufficiale previsto dall'art. 27 della Convenzione. In appello il contribuente produsse un Certificate of Fiscal Residence rilasciato dalla National Revenue Agency bulgara, ma la CTP e la CTR ritennero insufficiente tale documentazione e negarono il rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondato il motivo principale: la Convenzione Italia-Bulgaria, per la determinazione della soggettività di applicazione, individua come "residenti" per la Bulgaria le persone che posseggono la nazionalità bulgara; pertanto la sola certificazione di residenza fiscale (il Certificate of Fiscal Residence prodotto) non equivale al possesso della cittadinanza né prova il centro degli interessi vitali richiesto per essere considerati residenti ai fini convenzionali. Perciò non sussistevano i presupposti per applicare l'art. 16 della Convenzione e ottenere il rimborso. Le spese sono a carico del ricorrente e è disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria (21 settembre 1988), ratificata con l. 29 novembre 1990, n. 389

    art. 16 (i redditi da pensione devono essere tassati esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente); art. 1 par. 1-3 e par. 2 lett. b) (definizione di "residente"; per la Bulgaria individuazione nel possesso della nazionalità); art. 27 (attestato ufficiale di residenza fiscale)

    La Corte interpreta l'art. 1 come limitativo: ai fini dell'applicazione della Convenzione una persona può essere considerata "residente in Bulgaria" solo se in possesso della cittadinanza bulgara; la certificazione di residenza fiscale non sostituisce il requisito della nazionalità né prova automaticamente il "centro degli interessi vitali".

  • Art. 117 Cost.

    Richiamato nel ricorso in relazione al rango delle norme convenzionali nell'ordinamento; non ha condotto ad accoglimento del ricorso perché il problema è risultato sussistente in base al testo convenzionale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 75

    Richiamato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che la sua invocazione potesse superare la specifica interpretazione convenzionale cui si è attenuta.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme processuali richiamate dalla Corte per disporre l'onere del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

  • Interpello Agenzia delle Entrate n. 244 dell'8 marzo 2023

    L'Agenzia ha interpretato la Convenzione nel senso che, ai fini dell'applicazione, una persona fisica è residente in Bulgaria solo se possiede la cittadinanza bulgara; conferma l'orientamento seguito dalla Corte.

  • INPS messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023

    Comunicazione dell'INPS che adegua le proprie indicazioni alla lettura restrittiva della Convenzione (conferma la necessità della cittadinanza per essere considerati residenti in Bulgaria ai fini convenzionali).

Massime di principio

  • Controllare la definizione di "residente" nella specifica convenzione bilaterale: alcune convenzioni individuano la residenza per uno Stato anche tramite il possesso della nazionalità, perciò la sola residenza fiscale può non essere sufficiente.
  • Produrre sempre l'attestato previsto dall'art. 27 della Convenzione (certificate of residence) rilasciato dallo Stato di residenza: la sua mancanza può determinare l'inammissibilità della richiesta di benefici convenzionali.
  • Quando sussistono norme convenzionali che richiedono il possesso della cittadinanza, il contribuente deve fornire prova documentale della nazionalità o dimostrare il "centro degli interessi vitali" con elementi chiari e coercitivi (rapporti familiari, economici, abitazione stabile, durata del soggiorno, ecc.).
  • La produzione di un certificato di residenza fiscale non equivale automaticamente a prova che il reddito sia stato effettivamente tassato nello Stato di residenza: se rilevante, occorre documentare l'effettiva tassazione o l'esistenza del potere impositivo dello Stato estero.
  • L'onere della prova circa i presupposti per beneficiare delle esenzioni o regimi convenzionali grava sul contribuente; per ridurre il rischio, è consigliabile ottenere documenti ufficiali e, se possibile, un parere vincolante o interpello preventivo.
  • Verificare eventuali orientamenti amministrativi e giurisprudenziali rilevanti (interpelli, messaggi INPS, pronunce della Corte di Cassazione) perché possono influenzare l'interpretazione applicativa della Convenzione.

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