Cassazione Civile, Ordinanza n. 34457/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo a un contratto di finanziamento infruttifero concesso da una società controllante alla propria controllata. L'Ufficio riteneva che l'atto dovesse essere registrato in termine fisso e assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale del 3%, mentre la contribuente sosteneva che si trattasse di una scrittura formata per corrispondenza, soggetta a registrazione solo in caso d'uso e, comunque, tassabile in misura fissa per il principio di alternatività IVA/registro. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., lamentando che la CTR non si fosse adeguata al principio di diritto fissato dalla precedente cassazione; 2) violazione delle norme sull'imposta di registro e sull'IVA, sostenendo che il finanziamento infruttifero, privo di corrispettivo, non potesse essere ricondotto a operazione soggetta a IVA e quindi non potesse beneficiare della sola imposta fissa di registro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva esplicitato in modo sufficiente la ratio decidendi, richiamando il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione nella precedente sentenza di annullamento con rinvio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava a rimettere in discussione un accertamento già definito in sede di legittimità e comunque a contrastare il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio ex art. 384 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva riconosciuto la debenza dell'imposta di registro in misura fissa, essendo il finanziamento un'operazione rientrante nell'ambito applicativo dell'IVA. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio, quando la cassazione ha annullato per violazione di legge, deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte senza poter modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti; la motivazione è apparente solo se non consente il controllo del percorso logico-giuridico della decisione.
art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972
I prestiti di denaro rientrano tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA; ciò vale anche per le operazioni di finanziamento considerate dalla Corte.
art. 10, n. 1, d.P.R. n. 633/1972
L'eventuale esenzione IVA non fa venir meno, per le operazioni che in astratto rientrano nel campo dell'IVA, il principio di alternatività con l'imposta di registro proporzionale.
art. 5, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
Le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative a operazioni soggette a IVA sono soggette a registrazione in caso d'uso e scontano l'imposta di registro in misura fissa.
art. 1, lett. b, Tariffa parte II, d.P.R. n. 131/1986
Conferma il regime di registrazione in caso d'uso e di tassazione in misura fissa per le scritture private non autenticate relative a operazioni soggette a IVA.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, il principio di alternatività con l'IVA impedisce l'applicazione dell'imposta proporzionale agli atti che, anche solo in astratto, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ancorché l'operazione sia poi esente.
- Le scritture private non autenticate relative a prestazioni di servizi che comprendono prestiti di denaro sono soggette a registrazione in caso d'uso e a imposta fissa, non proporzionale.
- Quando la cassazione annulla con rinvio per violazione di legge e indica un principio di diritto, il giudice di rinvio è vincolato a quel principio e non può riesaminare né sovvertire l'accertamento fattuale già coperto dal vincolo di legittimità.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non espone gli elementi essenziali del ragionamento decisorio in modo da impedire il controllo della coerenza logico-giuridica; non ricorre quando la ratio decidendi sia chiaramente ricostruibile e consenta una critica puntuale.
- La censura di legittimità è inammissibile quando, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione un fatto già definitivamente accertato o il principio di diritto già fissato nel giudizio di rinvio.
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