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Sentenza

Sentenza n. 2076/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202308605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato in parte i provvedimenti di recupero di emolumenti accessori indebitamente corrisposti a un militare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR, che aveva accolto la censura di difetto di motivazione e annullato in parte la determinazione di parziale accoglimento del ricorso gerarchico e il conseguente recupero delle somme. L'Amministrazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., l'erronea valutazione degli atti di causa, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e l'omessa motivazione. Ha sostenuto che il recupero delle somme indebitamente erogate costituisce atto dovuto, che il verbale di constatazione e i tabulati analitici dimostravano sia l'an sia il quantum dell'indebito e che il TAR aveva ignorato la documentazione prodotta. Il militare aveva invece contestato in primo grado la legittimità del recupero per eccesso di potere, errore nei presupposti, difetto di motivazione, ingiustizia e illogicità manifeste, erronea istruttoria, contraddittorietà e violazione degli artt. 3, 7 e 9 l. 241/1990, nonché degli artt. 3-bis e 40 del d.lgs. 82/2005, deducendo l'omessa comunicazione di avvio, la mancata possibilità di intervento e l'assenza di adeguata motivazione e formazione informatica degli atti. Tali motivi, assorbiti dal TAR, non sono stati riproposti in appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. e non sono stati quindi esaminati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha affermato che la ripetizione delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione è doverosa ai sensi dell'art. 2033 c.c. e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico, essendo sufficiente chiarire perché il dipendente non avesse diritto alle somme. L'eventuale buona fede del percettore incide soltanto sulle modalità del recupero e non esclude il potere-dovere restitutorio. L'Amministrazione ha assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. mediante il verbale di constatazione, i prospetti analitici e il raffronto tra i modelli C/8, il sistema TN 3270 e le scritture ufficiali di servizio, dimostrando l'avvenuto pagamento e l'assenza del titolo giustificativo per le indennità. Il verbale, redatto da pubblici ufficiali, è assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. quanto ai fatti attestati come avvenuti in loro presenza o direttamente compiuti, inclusa l'attività di consultazione e raffronto documentale priva di margini di discrezionalità. Il militare non ha specificamente contestato le singole voci né prodotto documentazione idonea a confutare le risultanze ispettive. Le ulteriori circostanze, tra cui l'incompatibilità tra le mansioni svolte e alcune indennità, l'archiviazione penale per mancanza del dolo e la sanzione disciplinare non impugnata, hanno confermato il quadro probatorio. Le spese di entrambi i gradi sono state poste a carico dell'appellato e liquidate in euro 6.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione costituisce atto dovuto; il recupero non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico, ma l'indicazione delle ragioni dell'indebita percezione.

  • art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare l'avvenuto pagamento e l'assenza di una causa giustificativa; una volta fornita tale prova, spetta al percettore dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni o comunque la spettanza delle somme.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale redatto da pubblici ufficiali fa fede privilegiata dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, compresa la consultazione e il raffronto documentale delle scritture ufficiali, quando l'attività è priva di margini di discrezionalità.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi assorbiti in primo grado devono essere formalmente riproposti dall'appellato; in mancanza, non rientrano nel thema decidendum dell'appello.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Le spese di giudizio sono poste a carico della parte soccombente secondo il criterio ordinario, con possibile rilevanza della condanna ai fini previsti dalla legge n. 89/2001.

  • artt. 716, comma 4, e 717 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Le disposizioni sono richiamate quali norme violate nella condotta disciplinarmente sanzionata del militare, consistente nell'inserimento di dati non coerenti con le scritture di servizio.

  • r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione)

    È richiamato quale fonte che prevede le scritture ufficiali di servizio utilizzate per verificare l'effettivo svolgimento delle prestazioni di navigazione.

Massime di principio

  • La ripetizione di somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione costituisce esercizio di un potere-dovere vincolato e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico, essendo sufficiente indicare le ragioni per cui il destinatario non aveva diritto alle somme.
  • In materia di ripetizione di indebito, l'Amministrazione deve provare l'avvenuto pagamento e l'assenza del titolo giustificativo, anche mediante un'istruttoria documentale analitica; una volta assolto tale onere, il percettore deve fornire una specifica prova contraria della spettanza delle somme.
  • Il verbale redatto da pubblici ufficiali è assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. per l'attività direttamente compiuta e per i fatti attestati come avvenuti in loro presenza, compresa la consultazione e il raffronto di documenti ufficiali quando tale attività costituisce un mero riscontro documentale privo di discrezionalità.
  • La buona fede del percettore di somme non dovute non impedisce il recupero dell'indebito, ma può rilevare esclusivamente ai fini della definizione delle modalità esecutive della restituzione.
  • I motivi di ricorso assorbiti dalla sentenza di primo grado devono essere formalmente riproposti dall'appellato ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.; in difetto, il giudice d'appello non può esaminarli.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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