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Ordinanza

Ordinanza n. 795/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento - della deliberazione di G.r. n. 1927 del 29.11.2021 ad oggetto: “[ID_VIP: 5811] D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di V.I.A. di competenza statale relativa ad un parco eolico da realizzare nei comuni di Serracapriola (FG), e Rotello (CB), costituito da 9 WTG ed una potenza complessiva pari a 54 MW. Proponente: Repower Renewable S.p.a.” (all. 1); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: - dei pareri (all. 1) negativamente espressi dalla Regione Puglia - Dipartimento ambiente, paesaggio, qualità urbana - Sezione autorizzazioni ambientali - Servizio V.I.A. e V.Inc.A., dal Comitato V.I.A. nella seduta del 29.9.2021 (prot. n. 14051 del 29.9.2021), dalla Regione Puglia - Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica (giusta nota prot. n. 3241 del 10.4.2021 acquisita al prot. della Sezione autorizzazioni ambientali n. 5319 del 12.4.2021) e dall'A.R.P.A. Puglia (giusta nota prot. n. 65893 del 27.9.2021 acquisita al prot. della Sezione autorizzazioni ambientali n. 13928 del 29.11.2021); - nei limiti dell'interesse fatto valere, degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. e delle previsioni delle linee guida 4.4.1 e della scheda d'ambito Monti Dauni del P.P.T.R. della Puglia approvato giusta delibera di G.r. n. 176 del 16.2.2021, nonché della medesima delibera.

Giustizia amministrativa202200123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Sezioni UniteOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale nell'ambito di una procedura di VIA statale per un parco eolico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione regionale e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, inclusi i pareri negativi espressi dagli organi regionali e da ARPA Puglia, nonché, nei limiti dell'interesse fatto valere, le pertinenti previsioni del PPTR e delle relative norme tecniche. La ricorrente ha precisato che l'impugnazione è stata proposta in via cautelativa, ritenendo che il parere regionale reso nell'ambito della VIA statale abbia natura meramente consultiva e collaborativa e non sia immediatamente lesivo, poiché il procedimento di VIA è di competenza statale. Ha inoltre dedotto che il procedimento di VIA statale è ancora in corso e che il suo eventuale esito favorevole potrebbe determinare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto eccezionalmente la motivata richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente, ritenendo sussistenti apprezzabili ragioni connesse alla possibile conclusione favorevole del procedimento di VIA statale e alla conseguente eventuale sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Il giudizio non è stato definito nel merito e la trattazione è stata rinviata a una delle udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato, da tenersi nel primo semestre 2027. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sulla legittimità della deliberazione regionale o degli altri atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

    Richiamato quale base processuale nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • d.lgs. 152/2006

    Indicato quale disciplina normativa della procedura di VIA statale oggetto del giudizio.

  • l.r. 11/2001 della Regione Puglia

    Richiamata nell'oggetto della deliberazione regionale insieme alla disciplina statale della VIA.

Massime di principio

  • Nell'ambito di una procedura di VIA di competenza statale, il parere espresso dalla Regione ha natura consultiva e collaborativa e, secondo quanto richiamato nel provvedimento, non è vincolante né immediatamente lesivo per il proponente.
  • Quando la procedura amministrativa presupposta è ancora in itinere e il suo esito può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo può disporre eccezionalmente il rinvio della trattazione sulla base di una motivata richiesta della parte, ove ricorrano apprezzabili ragioni.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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