Sentenza n. 1412/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato del -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-)nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di un cittadino marocchino
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato il 1° febbraio 2024, deducendo la violazione dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, dell'art. 42 del d.l. 73/2022, degli artt. 7, 10 e 10-bis della l. 241/1990, nonché dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, economicità, affidamento e buona fede e l'eccesso di potere. La revoca era stata adottata dopo che l'amministrazione aveva rilevato la mancanza della marca da bollo, dell'asseverazione prevista dall'art. 44, comma 3, del d.l. 73/2022, del certificato di idoneità alloggiativa o della relativa ricevuta e della prova della preventiva comunicazione ANPAL. I ricorrenti hanno contestato l'esercizio dell'autotutela, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione del contraddittorio procedimentale, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto attendere la risposta degli enti competenti, consentire la produzione della documentazione mancante o sospendere il procedimento. Nel corso del giudizio sono stati prodotti la richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, la marca da bollo, l'asseverazione e il certificato di idoneità alloggiativa. Quanto alla comunicazione ANPAL, la richiesta di nulla osta era stata presentata con uno scarto di pochi giorni rispetto al termine di quindici giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto che, pur potendo l'amministrazione effettuare controlli successivi al rilascio del nulla osta e avviare il procedimento di revoca in presenza di documentazione carente, nel caso concreto la documentazione omessa era stata successivamente prodotta e lo scarto temporale relativo alla comunicazione ANPAL era minimo e, da solo, non idoneo a giustificare la revoca, tenuto conto delle rilevanti conseguenze sulla vita del lavoratore straniero. L'atto era viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, anche per la violazione delle regole sul contraddittorio procedimentale. L'amministrazione non aveva inoltre ottemperato all'ordine cautelare di riesaminare la posizione. La relazione depositata in giudizio il 14 maggio 2026, contenente nuovi elementi a sostegno della revoca, non ha potuto integrare la motivazione dell'atto, configurando una motivazione postuma inammissibile, non essendo intervenuto un nuovo provvedimento a seguito del riesame. Il TAR ha ordinato la riapertura del procedimento in contraddittorio con lo straniero e la sua conclusione con un provvedimento espresso, congruamente motivato e rispettoso dei principi affermati in sentenza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
La norma disciplina il rilascio e la validità del nulla osta al lavoro subordinato, nel rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali applicabili.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Attribuisce allo Sportello Unico il compito di verificare regolarità, completezza e idoneità della documentazione e la congruità delle richieste.
art. 44, comma 3, d.l. 73/2022, convertito in l. 122/2022
Ha introdotto, per gli ingressi previsti dai decreti flussi indicati nella decisione, una procedura semplificata mediante asseverazione dei professionisti abilitati sulla sostenibilità finanziaria dell'assunzione.
art. 24-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 286/1998
In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
La verifica dei requisiti e della congruità delle richieste è demandata ai professionisti e alle organizzazioni datoriali indicati dalla legge; l'esito positivo comporta il rilascio dell'asseverazione prodotta con la richiesta di assunzione.
artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990
Impongono il rispetto delle garanzie partecipative e del contraddittorio procedimentale prima dell'adozione del provvedimento sfavorevole.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, pur potendo essere preceduta da controlli successivi al rilascio, richiede un'istruttoria completa e una motivazione specifica sulla rilevanza delle irregolarità documentali e sulla loro idoneità a giustificare la revoca.
- La mancata produzione iniziale di documenti richiesti per il nulla osta non giustifica automaticamente la revoca quando la documentazione venga successivamente prodotta e l'irregolarità sia sanabile o non decisiva; l'amministrazione deve valutare concretamente l'incidenza della carenza documentale e le conseguenze della misura.
- Uno scostamento minimo rispetto a un termine procedimentale, isolatamente considerato, non è sufficiente a giustificare la revoca del nulla osta quando non sia dimostrata la sua concreta incidenza sulla legittimità dell'ingresso e dell'assunzione.
- La revoca del nulla osta deve essere adottata nel rispetto del contraddittorio procedimentale: l'amministrazione deve consentire all'interessato di produrre la documentazione mancante e valutare, ove necessario, la sospensione o il riesame prima di assumere una determinazione definitiva.
- Gli elementi nuovi addotti dall'amministrazione per la prima volta negli atti processuali non possono integrare la motivazione dell'atto impugnato, salvo che intervenga un nuovo provvedimento adottato all'esito di un effettivo riesame.
- L'annullamento della revoca per difetto di istruttoria e motivazione comporta la riapertura del procedimento e l'obbligo dell'amministrazione di concluderlo con un provvedimento espresso, congruamente motivato e adottato in contraddittorio con l'interessato.
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