Sentenza del 26/05/2020 n. 842 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Difetto motivazione - Aree tassabili ai fini TARSU.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto il motivo del ricorso e ha annullato l'avviso di accertamento per vizio di motivazione. L'atto amministrativo è ritenuto insufficiente perché non consente al contribuente di conoscere con chiarezza gli elementi sui quali si fonda l'imposizione e quindi di esercitare efficacemente la difesa; l'amministrazione potrà eventualmente adottare un nuovo avviso corredato della motivazione e degli identificativi richiesti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento è stato impugnato per difetto di motivazione ai sensi del comma 162 dell'art. 1 della legge 296/2006: non sono state indicate le aree tassabili né sono stati specificati gli immobili interessati, risultano omessi gli identificativi catastali (foglio, particella, rendita) e non sono state esposte in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'accertamento, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente.
Norme richiamate
comma 162 dell'articolo 1 della legge 296/2006
Richiede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali siano motivati con specificazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; l'omissione di elementi essenziali (es. identificativi catastali, indicazione degli immobili/aree tassabili) determina il vizio dell'atto e la sua annullabilità.
diritto di difesa (principio costituzionale)
La motivazione chiara e sufficiente degli atti impositivi è necessaria per garantire il diritto di difesa del contribuente; un atto non sufficientemente motivato lede tale diritto e va annullato.
Massime di principio
- Gli avvisi di accertamento tributario devono indicare chiaramente le aree/immobili tassabili e i relativi identificativi catastali (foglio, particella, rendita) per risultare validi.
- La motivazione deve esporre i fatti e le ragioni giuridiche che giustificano l'accertamento; la mancanza di questi elementi costituisce vizio formale che può determinare l'annullamento dell'atto.
- In assenza di identificativi catastali e dell'indicazione precisa degli immobili, il contribuente è posto in situazione di impossibilità a difendersi efficacemente, giustificando l'accoglimento del ricorso.
- L'amministrazione che intende riformulare l'accertamento deve integrare l'atto con la motivazione richiesta e gli elementi identificativi, altrimenti il nuovo provvedimento potrà essere nuovamente impugnato.
- Il contribuente che riceve un avviso privo di elementi essenziali dovrebbe proporre ricorso segnalando il difetto di motivazione e richiedendo l'annullamento dell'atto.
- I giudici amministrativi e tributari tendono ad annullare atti impositivi che non consentono di ricostruire in modo chiaro il presupposto impositivo e la base di calcolo, a tutela del diritto di difesa.
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