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Sentenza

Sentenza n. 17/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 13BM.2025/D.00294 del 7 agosto 2025, in parte qua; - per la declaratoria d'inefficacia del contratto, se e in quanto eventualmente sottoscritto, con il conseguente subentro della ricorrente in corso d'esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni.

Giustizia amministrativa202500358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal lotto n. 64 di una procedura aperta per la fornitura triennale di dispositivi medici, motivata dall'indicazione nell'offerta economica di quantità e importi riferiti a una sola annualità anziché all'intera durata triennale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione sostenendo che l'errore commesso nell'offerta economica fosse un mero errore materiale, superabile mediante il chiarimento tempestivamente fornito e la semplice moltiplicazione per tre dei quantitativi e dell'importo indicati. Ha dedotto la violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 50 del 2016, dell'art. 12, ultimo comma, e dell'art. 20 del disciplinare, nonché dei principi di buona fede, tutela dell'affidamento, tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione e risultato, oltre a un error in procedendo. In particolare, ha sostenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto correggere l'offerta senza considerare tale operazione come integrazione postuma.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. L'errore nell'offerta economica è qualificabile come materiale soltanto quando risulti da elementi univoci, immediatamente rilevabili e contenuti nel medesimo documento, tali da ricondurlo a un vizio di trascrizione o compilazione. Nel caso concreto, dall'offerta economica non emergeva ictu oculi che quantità e importo fossero riferiti a una sola annualità: per correggere l'offerta sarebbe stato necessario utilizzare elementi esterni, costituiti dal chiarimento della concorrente, e ricostruire la sua volontà negoziale. Tale operazione avrebbe comportato un'inammissibile integrazione postuma dell'offerta, oltre i limiti del soccorso istruttorio, in violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità. Il disciplinare e il modulo di offerta erano inoltre chiari nel richiedere il fabbisogno triennale e l'importo triennale complessivo, mentre il riferimento annuale contenuto nell'elenco dei fabbisogni non poteva prevalere sulle prescrizioni univoche della lex specialis. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare sostanzialmente l'offerta economica mediante una ricostruzione postuma della volontà negoziale.

  • art. 12, ultimo comma, del disciplinare di gara

    La disposizione è richiamata tra quelle che la ricorrente assumeva violate, ma il testo non ne espone autonomamente il contenuto.

  • art. 20 del disciplinare di gara

    La disposizione è richiamata tra quelle che la ricorrente assumeva violate, ma il testo non ne espone autonomamente il contenuto.

  • art. 5 del disciplinare di gara

    La ricorrente ne deduce la violazione con riferimento ai principi di buona fede e tutela dell'affidamento.

  • art. 10 del disciplinare di gara

    La ricorrente ne deduce la violazione con riferimento alla tassatività delle cause di esclusione e alla massima partecipazione.

  • art. 1 del disciplinare di gara

    La ricorrente ne deduce la violazione con riferimento al principio del risultato.

  • art. 3 del disciplinare di gara

    La disposizione conferma che l'offerta economica doveva essere calibrata sull'intera durata triennale dell'affidamento e sui relativi importi triennali.

Massime di principio

  • Un errore nell'offerta economica è emendabile come errore materiale soltanto quando la sua natura risulti in modo univoco, immediato e oggettivo dal solo documento che lo contiene, senza ricorrere a elementi esterni o a ricostruzioni della volontà negoziale.
  • Non è consentito utilizzare il soccorso istruttorio per correggere un'offerta economica quando la rettifica richieda l'acquisizione di chiarimenti esterni e una rielaborazione sostanziale dei dati offerti, poiché ciò integra un'inammissibile integrazione postuma dell'offerta.
  • La chiarezza della lex specialis e del modulo di offerta, che richiedano espressamente quantità e importi riferiti all'intera durata contrattuale, impone al concorrente di formulare l'offerta secondo tali parametri; indicazioni difformi contenute in altri atti di gara non consentono di neutralizzare l'errore imputabile al concorrente.
  • La correzione dell'offerta economica incontra i limiti derivanti dai principi di par condicio e autoresponsabilità: la stazione appaltante non può modificare l'offerta sulla base di una successiva dichiarazione del concorrente quando la correzione incida sulla ricostruzione della sua volontà negoziale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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