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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25743/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato l’avviso di pagamento n. 47824 relativo alla TARI 2018, notificato dal Comune di La Spezia, nei confronti della società di gestione delle entrate, della società di gestione ambientale e del Comune. La CTP di La Spezia aveva rigettato il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza n. 397/2022 depositata l’8 aprile 2022, aveva respinto l’appello. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, il cui contenuto non è riportato nel testo. In cassazione, la ricorrente e la società controricorrente hanno depositato il 27 agosto 2026 un’istanza congiunta, allegando un accordo e chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. L’accordo non risultava sottoscritto dalle parti rimaste intimate.

La decisione

La Corte non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere richiesta, ma ha rilevato che la ricorrente aveva manifestato in modo inequivoco la volontà di rinunciare agli atti del giudizio e che la controricorrente vi aveva sostanzialmente aderito, come desumibile dall’istanza congiunta e dall’accordo allegato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e compensato integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre escluso l’ulteriore versamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in ragione della natura eccezionale e sanzionatoria della misura, che ne impedisce l’estensione interpretativa.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto, di natura, sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021).

    L’ulteriore contributo unificato, per la sua natura eccezionale e sanzionatoria, non è suscettibile di estensione interpretativa; nel caso di estinzione del giudizio dichiarata in base alla rinuncia agli atti e all’adesione della controparte, la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente manifesta in modo inequivoco la volontà di rinunciare agli atti del giudizio e la controparte costituita aderisce sostanzialmente alla rinuncia, la Corte può dichiarare estinto il giudizio, anche se l’istanza congiunta prospetta formalmente la cessazione della materia del contendere.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in quanto misura eccezionale e sanzionatoria, non può essere applicato mediante estensione interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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