Ordinanza n. 483/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto di revoca della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico del Questore di -OMISSIS- del 8-7-2025 notificato in pari data; e di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di revoca della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha revocato la licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità articolati nel ricorso. L'istanza cautelare collegiale era stata precedentemente respinta per carenza di fumus boni juris. Il TAR, dovendo valutare la possibile calendarizzazione della causa nel merito entro il primo semestre del 2027, ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sull'attuale permanenza dell'interesse effettivo alla decisione, con aggiornamento della situazione controversa, e dalla Questura chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, sugli eventuali fatti sopravvenuti e sugli eventuali provvedimenti o atti incidenti sulla permanenza dell'interesse o sull'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né ha adottato una misura cautelare. Ha disposto incombenti istruttori: il ricorrente deve precisare motivatamente, entro il 29 maggio 2026 e tramite PAT, se persista l'interesse alla decisione nel merito e deve aggiornare la situazione della controversia; la Questura deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati, comunicando gli eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti. Il giudice ha avvertito che il mancato adempimento alla richiesta relativa alla permanenza dell'interesse potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando il comportamento processuale della parte. La segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti e oscurare le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 65 c.p.a.
Richiamato insieme alle altre norme processuali in materia di acquisizione e chiarimenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile improcedibilità del ricorso in caso di sopravvenuta carenza di interesse e per la valutazione del comportamento processuale.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Indicato come fondamento della possibile dichiarazione di improcedibilità in caso di mancata dichiarazione sulla permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo necessiti di aggiornare la situazione di fatto e processuale prima di fissare o decidere la causa nel merito, può disporre incombenti istruttori rivolti sia al ricorrente, per verificare la permanenza dell'interesse effettivo alla decisione, sia all'amministrazione, per acquisire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli eventuali provvedimenti sopravvenuti.
- La persistente inerzia della parte che, a seguito di un'ordinanza istruttoria o di una comunicazione diretta a verificare la permanenza dell'interesse ad agire, non dichiari tale interesse entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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