Sentenza del 15/05/2018 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Rimborso IRES - Impugnazione silenzio rifiuto - Onere probatorio a carica dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell'IRES relativa a interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, sostenendo di aver già consegnato la documentazione idonea a dimostrare il proprio diritto. La controversia riguardava l'onere della prova e la possibilità per l'Ufficio di rigettare la richiesta mediante silenzio-rifiuto senza previamente richiedere eventuali documenti mancanti.
La decisione
La decisione riconosce che, quando il contribuente ha prodotto documenti idonei a sostenere la domanda di rimborso, spetta all'Ufficio svolgere l'istruttoria e dimostrare le ragioni dell'eventuale diniego. Se ritiene necessaria ulteriore documentazione, l'Ufficio deve richiederla al contribuente durante il procedimento e non può limitarsi a mantenere un silenzio-rifiuto. L'eventuale rifiuto deve essere espresso e adeguatamente motivato. Ne consegue l'accoglimento della posizione del contribuente e il superamento del silenzio-rifiuto.
Massime di principio
- In una domanda di rimborso tributario, il contribuente deve fornire la documentazione iniziale idonea a dimostrare il proprio diritto; una volta assolto tale onere, l'Ufficio non può pretendere che il contribuente provi indefinitamente il diritto senza indicare quali elementi manchino.
- L'Amministrazione finanziaria deve svolgere un'istruttoria effettiva e, se ritiene insufficiente la documentazione, deve chiedere integrazioni specifiche al contribuente nel corso del procedimento.
- Il silenzio dell'Ufficio non può sostituire un provvedimento di diniego motivato quando la richiesta di rimborso è stata adeguatamente documentata.
- Un rifiuto di rimborso deve indicare le ragioni concrete e gli elementi di fatto e di diritto che impediscono il riconoscimento della somma richiesta; in mancanza, il contribuente può contestarne la legittimità.
- La regola è applicabile, in termini generali, alle controversie in cui il contribuente ha presentato una richiesta documentata e l'Amministrazione non ha formulato tempestivamente richieste istruttorie o motivato il diniego.
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