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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28836/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per contributi omessi, pari a complessivi euro 305.805, relativi a un appalto lecito per il servizio di cernita e pulizia della verdura, dei pavimenti, dei locali e dei contenitori, intercorso tra una società agricola committente e una cooperativa appaltatrice. Poiché la cooperativa datrice di lavoro non aveva integralmente versato i contributi dovuti per i lavoratori impiegati nell'appalto, l'ente aveva agito anche nei confronti della committente e dei soci illimitatamente responsabili quali coobbligati solidali. I giudici di merito avevano però ritenuto che l'ente fosse decaduto dall'azione per il decorso del termine biennale dalla cessazione dell'appalto. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il termine di due anni riguarda solo le pretese dei lavoratori verso il committente per retribuzioni e contributi, non anche l'azione degli enti previdenziali, che resterebbe soggetta alla sola prescrizione ordinaria fino a maturazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui il termine biennale previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali contro il committente solidalmente responsabile per i contributi omessi, azione soggetta soltanto alla prescrizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame del merito, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Il termine biennale di decadenza non si applica all'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi omessi nei confronti del committente solidalmente obbligato; opera solo per le pretese dei lavoratori verso il committente.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004

    Norma richiamata come modifica dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003.

  • art. 1, comma 911, l. n. 296/2006

    Norma richiamata come ulteriore modifica dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza previsto per l'azione verso il committente nell'appalto non si estende automaticamente all'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi omessi, quando tale azione sia diretta a far valere un'obbligazione contributiva autonoma e distinta dall'obbligo retributivo.
  • L'obbligazione contributiva ha natura legale, autonoma e indisponibile rispetto al credito retributivo del lavoratore; perciò il suo esercizio resta soggetto, in mancanza di una espressa previsione decadenziale, alla sola prescrizione.
  • L'interpretazione delle norme sulla responsabilità solidale nell'appalto deve evitare soluzioni che spezzino il nesso funzionale tra retribuzione e contribuzione e che indeboliscano la protezione previdenziale del lavoratore, obiettivo perseguito dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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