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Sentenza

Sentenza n. 131/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza - alla sentenza n. 3046/2023 del Tribunale di Napoli Nord - sez. lavoro, pubblicata in data 22.06.2023 e passata in giudicato, per la condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria e della penalità di mora;

Giustizia amministrativa202401917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, relativa al pagamento di interessi, rivalutazione monetaria, contributo unificato e penalità di mora

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, che aveva riconosciuto assegni vitalizi e uno speciale assegno, con i relativi accessori, e posto a carico dell'Amministrazione il 50 per cento delle spese di lite. Il Ministero ha sostenuto di avere eseguito correttamente il giudicato, salvo le spese legali in corso di liquidazione. I ricorrenti hanno invece dedotto che il pagamento fosse solo parziale, poiché non comprendeva: gli interessi e la rivalutazione sulle somme dovute; il rimborso del 50 per cento del contributo unificato, quantificato in euro 43,00; gli interessi legali maturati sulle somme dovute dalla formazione del giudicato. A seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio, il Ministero ha confermato di avere corrisposto soltanto la perequazione prevista dall'art. 11 d.lgs. 503/1992, senza documentare il pagamento degli interessi legali dovuti secondo il titolo esecutivo, degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato e del contributo unificato. È stata inoltre chiesta l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere per la parte del giudicato già eseguita dall'Amministrazione e ha accolto il ricorso per il resto. Ha ordinato al Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di corrispondere: gli interessi sull'assegno vitalizio secondo il criterio stabilito dalla sentenza ottemperanda, ossia gli interessi legali o, se il tasso di svalutazione annuale è superiore, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, sugli arretrati decorrenti dalle singole scadenze fino al soddisfo; gli accessori dovuti sullo speciale assegno secondo il medesimo criterio; gli interessi legali sulle somme dovute e non ancora versate dalla data di formazione del giudicato; il 50 per cento del contributo unificato, in quanto le spese di lite erano state poste a carico del Ministero nella stessa misura. Quanto all'astreinte, il Collegio ha ritenuto applicabile la penalità di mora anche a obbligazioni pecuniarie, richiamando il principio dell'Adunanza plenaria n. 15/2014, e l'ha determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La penalità decorre dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione o comunicazione della sentenza e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure con l'insediamento del commissario ad acta. In caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta un dirigente amministrativo del Ministero, da individuarsi dal competente Capo dipartimento, con un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente l'applicazione della penalità di mora in caso di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la sanzione è stata parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    È richiamato dal giudicato ottemperando quale criterio per il riconoscimento della rivalutazione monetaria, quando il tasso di svalutazione annuale risulti superiore a quello degli interessi legali.

  • art. 11 d.lgs. 503/1992

    La perequazione prevista da tale disposizione non sostituisce gli interessi legali dovuti in esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 5, comma 3, l. 206/2004

    Riguarda lo speciale assegno cui il giudicato aveva riconosciuto gli accessori secondo il criterio applicato all'assegno vitalizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato, il ricorso deve essere dichiarato parzialmente improcedibile per la parte già eseguita e accolto per gli obblighi ancora ineseguiti.
  • L'esecuzione di un giudicato che riconosce somme arretrate comprende gli accessori espressamente stabiliti nel titolo, inclusi gli interessi legali e, nei presupposti indicati dal titolo stesso, la rivalutazione monetaria; il pagamento della sola perequazione non equivale al pagamento degli interessi legali.
  • Se il giudicato pone a carico dell'amministrazione una quota delle spese di lite, tale obbligo comprende anche la corrispondente quota del contributo unificato effettivamente versato, ove dovuto secondo il titolo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie; in assenza di diversa determinazione, può essere quantificata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
  • La penalità di mora decorre dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure con l'insediamento del commissario ad acta incaricato dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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