Sentenza n. 373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di sospensione di una lottizzazione abusiva, con divieto di disporre dei suoli e previsione dell’acquisizione al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’area, acquistata negli anni Ottanta e autorizzata nel 1981 per il campeggio libero mediante tende e roulotte, era stata successivamente organizzata in 133 piazzole assegnate in godimento esclusivo ai soci della cooperativa, con recinzioni, pavimentazioni, allacci alle reti idrica ed elettrica e opere di urbanizzazione quali viabilità interna, parcheggi, rete fognaria, illuminazione e spazi comuni. Il Comune, rilevata la trasformazione urbanistico-edilizia e paesaggistica del fondo in assenza dei necessari titoli, aveva adottato un’ordinanza ai sensi dell’art. 30, commi 7 e 8, d.P.R. 380/2001 e degli artt. 17 e 18 l.r. Sardegna n. 23/1985, ordinando la sospensione delle attività lottizzatorie, l’interruzione delle opere e il divieto di disporre dei suoli, con previsione dell’acquisizione al patrimonio comunale dopo novanta giorni. In appello la cooperativa ha dedotto: difetto di istruttoria e di motivazione, perché l’ordinanza si sarebbe fondata su accertamenti risalenti al 2010-2011 e su una sentenza penale dichiarativa della prescrizione, senza verificare l’attuale stato dei luoghi; travisamento dei fatti e violazione del legittimo affidamento derivante dall’autorizzazione comunale al campeggio; erronea qualificazione della vicenda come lottizzazione abusiva, poiché gli interventi residui sarebbero stati compatibili con un campeggio e gli abusi dei singoli soci sarebbero stati in gran parte rimossi; violazione dell’art. 30 d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale, nonché dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per difetto di attualità del pregiudizio e sproporzione della misura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto tutti i motivi e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’appellante, costituita da una relazione tecnica e fotografie del 2018, offrisse una rappresentazione soltanto parziale e non esaustiva dei luoghi e non dimostrasse l’integrale ripristino. Risultavano ancora presenti opere di urbanizzazione, tra cui l’impianto fognario, manufatti destinati a servizi igienici comuni, aree comuni e una rete viaria interna idonea a servire le singole piazzole. La riduzione in pristino, anche se parziale o eventualmente integrale, non avrebbe comunque effetto sanante della lottizzazione abusiva, né estinguerebbe l’illecito o escluderebbe la sanzionabilità; l’acquisizione prevista dall’art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001 si perfeziona di diritto decorso inutilmente il termine di novanta giorni dall’ordinanza di sospensione, senza necessità di un ulteriore atto formale e senza dipendere dalla verifica del ripristino. È stata quindi ritenuta sussistente l’attualità dei presupposti della misura, poiché al momento dell’adozione dell’ordinanza il ripristino era comunque incompleto. Quanto alla qualificazione giuridica, il Collegio ha valorizzato il frazionamento sostanziale dell’area in piazzole delimitate, assegnate in godimento esclusivo ai singoli soci e servite da opere di urbanizzazione, ritenendolo compatibile con una lottizzazione abusiva mista e non neutralizzato dall’originaria autorizzazione al campeggio. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 4.000 euro.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’appellante ne ha dedotto la violazione per carenza e apparenza della motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente giustificata la misura alla luce degli accertamenti sul frazionamento, sulle opere e sulla persistente trasformazione dei luoghi.
art. 30, commi 7 e 8, d.P.R. 380/2001
decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, senza che sia stata adottata una diversa determinazione, si perfeziona l’effetto acquisitivo delle aree al patrimonio comunale
L’acquisizione al patrimonio comunale opera di diritto dopo novanta giorni dall’ordinanza di sospensione e non richiede un ulteriore provvedimento formale né la verifica della riduzione in pristino. Il ripristino non ha effetto sanante e non esclude la sanzionabilità della lottizzazione abusiva.
artt. 17 e 18 l.r. Sardegna n. 23/1985
Costituiscono, insieme all’art. 30 d.P.R. 380/2001, la base normativa regionale richiamata per l’adozione della misura di sospensione della lottizzazione abusiva.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
La censura di lesione del diritto di proprietà è stata disattesa, poiché la misura acquisitiva è stata ritenuta conseguenza legislativamente prevista della lottizzazione abusiva accertata.
Massime di principio
- La riduzione in pristino delle opere realizzate nell’ambito di una lottizzazione abusiva non ha effetto sanante, non estingue l’illecito e non esclude la sanzionabilità; l’eventuale ripristino integrale dell’area è quindi indifferente rispetto all’acquisizione prevista dall’art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001.
- L’acquisizione delle aree al patrimonio comunale prevista dall’art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001 si perfeziona di diritto decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di sospensione, senza necessità di un ulteriore provvedimento formale di trasferimento della proprietà.
- La permanenza di un ripristino soltanto parziale e di opere di urbanizzazione, quali viabilità interna, impianti fognari e servizi comuni, mantiene attuali i presupposti per l’adozione della misura di sospensione della lottizzazione abusiva.
- La suddivisione di un terreno in piazzole delimitate, assegnate in godimento esclusivo ai singoli soci e dotate di opere di urbanizzazione, può integrare una lottizzazione abusiva anche quando l’area sia stata originariamente destinata e autorizzata come campeggio riservato ai soci.
- L’autorizzazione amministrativa all’utilizzo di un’area come campeggio non legittima la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio realizzata mediante frazionamento sostanziale in lotti, opere di urbanizzazione e insediamenti stabili privi dei necessari titoli edilizi e paesaggistici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →