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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31977/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un proprietario di più particelle immobiliari che sosteneva di aver sempre transitato, per accedere ai propri fondi, su immobili altrui. In primo grado egli chiedeva l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici, e in subordine la costituzione coattiva della stessa servitù per interclusione. La domanda veniva accolta dal Tribunale e la decisione confermata in appello. La proprietaria di uno dei fondi interessati ricorreva quindi per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la violazione dell'art. 1061 c.c., sostenendo che il requisito dell'apparenza della servitù non potesse desumersi dalla sola presenza di un portone, occorrendo invece un'opera visibile e permanente che rivelasse in modo obiettivo e inequivoco il rapporto di subordinazione tra i fondi; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929, lamentando che la Corte d'appello avesse omesso di verificare il presupposto soggettivo richiesto nel sistema tavolare per il prevalere dell'acquisto usucapivo su quello derivativo, cioè la conoscenza o conoscibilità dell'acquisto usucapivo da parte dell'acquirente a titolo derivativo al momento dell'acquisto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'apparenza della servitù, ai fini dell'usucapione, consiste nella presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio e idonee ad attestare in modo non equivoco l'esistenza del peso sul fondo servente; ha inoltre valorizzato il giudizio di merito della Corte territoriale, che aveva ritenuto sufficiente la presenza di un portone d'accesso, confermata dalle prove testimoniali e dalla consulenza tecnica, quale elemento univoco della servitù di passaggio. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che nel regime tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione riguarda gli atti tra vivi, ma non gli acquisti a titolo originario come l'usucapione; inoltre, quando non vi sia conflitto tra acquisti incompatibili ma concorso tra un diritto intavolato e uno extratavolare non incompatibili, non opera l'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929 e non rileva lo stato soggettivo dell'acquirente a titolo derivativo. La ricorrente è stata condannata alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1061 c.c.

    L'usucapione è ammessa solo per le servitù apparenti; l'apparenza richiede segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù e idonee a rendere non equivoco il peso sul fondo servente.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 5, comma 3, r.d. 28 marzo 1929, n. 499

    Nel sistema tavolare non si applica, nel caso di concorso tra diritti non incompatibili intavolato ed extratavolare, sicché non rileva la conoscenza o conoscibilità dell'acquisto da parte dell'acquirente a titolo derivativo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta resa nel procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Sono state depositate memorie dalle parti nel procedimento camerale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di somme ulteriori per la definizione del giudizio in conformità alla proposta e per la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per l'importo aggiuntivo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'usucapione della servitù, il requisito dell'apparenza sussiste quando esistano opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all'esercizio del diritto, tali da rendere percepibile in modo non equivoco il peso sul fondo servente; non basta un'opera materialmente visibile se la sua funzione rispetto alla servitù non sia univoca.
  • La valutazione circa la concreta idoneità di un manufatto, come un portone o un androne, a integrare l'apparenza della servitù è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e da prove testimoniali e tecniche.
  • Nel regime tavolare, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione riguarda gli atti tra vivi, ma non gli acquisti a titolo originario come l'usucapione.
  • Quando non vi è un conflitto tra acquisti incompatibili ma il concorso tra un diritto intavolato e uno extratavolare non incompatibili, non trova applicazione il presupposto soggettivo della conoscenza o conoscibilità dell'acquisto da parte dell'acquirente a titolo derivativo previsto dall'art. 5, comma 3, r.d. n. 499 del 1929.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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