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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/680

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/680 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/680 stabilisce, per una determinata giornata, i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. La misura attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si fonda su dati giornalieri variabili. I valori sono riportati in allegato per codice NC e paese terzo di origine.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Rileva per le importazioni originarie dei paesi terzi indicati nell'allegato, secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/680 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili ad alcuni ortofrutticoli freschi. Si tratta di un atto esecutivo adottato in attuazione del sistema del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, con valori calcolati su base giornaliera in funzione di dati variabili.

Base normativa e contesto

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando la Commissione richiama il fatto che, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il regolamento n. 543/2011 prevede criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e periodi elencati nell'allegato XVI, parte A.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di determinati prodotti ortofrutticoli freschi identificati dai codici NC indicati nell'allegato. I valori sono differenziati non solo per prodotto, ma anche per origine geografica, secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" è espressamente riservato alle "altre origini".

Meccanismo di applicazione

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la fissazione dei valori forfettari all'importazione. Tali valori sono espressi in EUR per 100 kg e costituiscono il parametro da utilizzare per determinare il prezzo di entrata dei prodotti interessati. L'allegato riporta valori distinti, ad esempio, per pomodori, cetrioli, carciofi, arance, limoni e altri prodotti ortofrutticoli, con importi differenziati in base al paese terzo di provenienza.

Entrata in vigore e efficacia

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La sua finalità è fissare i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli.

Determinazione dei valori forfettari

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del codice del paese terzo di origine.

Prodotti e origini interessati

L'allegato elenca i valori per specifici prodotti ortofrutticoli: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun prodotto sono indicati i paesi di origine interessati, tra cui EG, MA, TN, TR, IL, AR, BR, CL, CN, NZ, US, ZA, CH e il codice ZZ per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutta

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