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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/717

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017R0717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 completa il regolamento (UE) 2016/1012 fissando i modelli standard dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale. Le tabelle-allegato disciplinano in modo dettagliato le informazioni da riportare nei certificati per gli scambi commerciali nell’Unione e per l’ingresso nell’Unione, distinguendo tra razze pure e suini ibridi, nonché tra animali, sperma, ovociti ed embrioni. Il regolamento recepisce anche la possibilità di rinviare a siti web per i risultati delle prove di performance o delle valutazioni genetiche, e fissa regole pratiche su lingua, firma e compiti dei soggetti autorizzati a rilasciare i certificati.

Stabilisce i modelli e le modalità di compilazione dei certificati zootecnici che devono accompagnare animali riproduttori di razza pura, suini ibridi riproduttori e relativo materiale germinale negli scambi nell’UE e nell’ingresso nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi commerciali all’interno dell’Unione e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale rientranti nel capo VII del regolamento (UE) 2016/1012. Riguarda animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché il loro sperma, ovociti ed embrioni; per gli scambi commerciali e l’ingresso nell’Unione riguarda anche i suini ibridi riproduttori e il loro materiale germinale. Non si applica, per espressa scelta del regolamento, agli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura della specie equina, per i quali le informazioni zootecniche sono veicolate nel documento unico di identificazione a vita previsto dal regolamento (UE) 2016/1012. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri; si applica dal 1º novembre 2018.

Modelli di certificati zootecnici per animali riproduttori e materiale germinale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 dà attuazione al regolamento (UE) 2016/1012 nella parte relativa ai certificati zootecnici. La finalità è uniformare, tramite modelli obbligatori, le informazioni che devono accompagnare le partite di animali riproduttori e di materiale germinale negli scambi intra-UE e nell’ingresso nell’Unione.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1012, che disciplina le condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale. Dai considerando emerge che il regolamento di esecuzione è necessario per definire i modelli standard dei certificati previsti dall’articolo 30, paragrafo 6, e per riflettere la possibilità, introdotta dall’articolo 31, paragrafo 3, di sostituire con un rinvio a un sito web l’indicazione diretta dei risultati di prove di performance o valutazioni genetiche.

Ambito oggettivo e soggettivo

L’articolo 1 delimita l’ambito ai certificati zootecnici per gli scambi commerciali e per l’ingresso nell’Unione degli animali e del materiale germinale di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/1012. I modelli riguardano:

  • animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina e caprina;
  • sperma, ovociti ed embrioni di tali animali;
  • suini ibridi riproduttori e relativo materiale germinale.

Per la specie equina, il regolamento precisa che non è necessario predisporre un modello per gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura, perché le informazioni pertinenti confluiscono nel documento unico di identificazione a vita previsto dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1012.

Struttura dei modelli di certificato

Gli allegati I e III disciplinano i modelli per gli animali riproduttori di razza pura, rispettivamente per gli scambi commerciali e per l’ingresso nell’Unione; gli allegati II e IV disciplinano i modelli per i suini ibridi riproduttori. In ciascun caso, i modelli sono articolati per tipologia di prodotto:

  • animale riproduttore;
  • sperma;
  • ovociti;
  • embrioni.

I modelli richiedono informazioni molto dettagliate sull’animale o sugli animali donatori, sui loro ascendenti, sul libro genealogico o registro di appartenenza, sulla razza o linea, sulla verifica dell’identità, sulla data e sul paese di nascita, sui dati dell’allevatore e del proprietario, nonché sulle eventuali prove di performance, valutazioni genetiche e difetti o peculiarità genetiche. Per il materiale germinale sono inoltre previste informazioni sulla modalità di identificazione del contenitore, sul numero di paillettes o altri imballaggi, sul luogo e la data di raccolta, sul centro di raccolta o stoccaggio e sul destinatario.

Regole specifiche di compilazione e contenuto

Le note ai modelli contengono numerose precisazioni pratiche. Tra le principali:

  • è possibile rilasciare un unico certificato per gruppi di animali solo in casi specifici, a condizione che abbiano la stessa età e gli stessi genitori genetici e che siano fornite informazioni individuali per i dati essenziali;
  • l’identificazione individuale deve rispettare, a seconda della specie, la normativa dell’Unione in materia di identificazione e registrazione degli animali oppure le regole del programma genetico approvato ai sensi del regolamento (UE) 2016/1012;
  • per gli equidi, in più punti è previsto il ricorso al numero di identificazione individuale/codice unico, con la possibilità di lasciare in bianco il campo relativo al numero di iscrizione nel libro genealogico quando esso coincida con il numero di identificazione;
  • per alcuni casi di raccolta di sperma, ovociti o embrioni, la verifica dell’identità può essere prescritta o richiesta dagli enti selezionatori o ibridatori;
  • se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono accessibili su un sito web, nei certificati può essere inserito un riferimento diretto a tale sito anziché i risultati completi;
  • ogni paillette o altro imballaggio deve, in linea di principio, contenere materiale germinale proveniente da un solo animale donatore, e per ovociti/embrioni vanno indicate regole specifiche quando il contenitore ne contiene più di uno.

Soggetti autorizzati a rilasciare e firmare i certificati

I modelli individuano i soggetti che possono rilasciare i certificati: enti selezionatori, enti ibridatori, autorità competenti, organismi di allevamento, centri di raccolta o stoccaggio dello sperma, gruppi di raccolta o produzione degli embrioni, oppure servizi ufficiali del paese terzo di spedizione nei casi di ingresso nell’Unione. Le firme devono essere apposte da persone espressamente autorizzate, in genere rappresentanti del soggetto che rilascia il certificato o, in alcuni casi, di centri autorizzati che agiscono per conto dell’ente competente.

Lingua e forma del certificato

In più punti gli allegati impongono che il certificato sia emesso almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e di destinazione, oppure del paese di spedizione e dello Stato membro di destinazione nei casi di ingresso nell’Unione. È inoltre richiesto che la firma sia di colore diverso dal testo a stampa.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato adottato il 10 aprile 2017, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º novembre 2018, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento detta le norme relative ai certificati zootecnici per gli scambi commerciali e per l’ingresso nell’Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/1012.

Modelli per gli scambi commerciali di razze pure

L’articolo 2 rinvia ai modelli degli allegati I e II per i certificati zootecnici che accompagnano, rispettivamente, animali riproduttori di razza pura e loro materiale germinale, nonché suini ibridi riproduttori e loro materiale germinale. Per le razze pure sono previste sezioni distinte per animali, sperma, ovociti ed embrioni; per i suini ibridi, analoghe sezioni negli allegati dedicati.

Modelli per l’ingresso nell’Unione

L’articolo 3 rinvia ai modelli degli allegati III e IV per i certificati zootecnici che accompagnano, ai fini dell’ingresso nell’Unione, animali riproduttori di razza pura, loro sperma, ovociti ed embrioni, nonché suini ibridi riproduttori e relativo materiale germinale.

Contenuto minimo e rinvio a siti web

Il regolamento attua l’articolo 30, paragrafo 6, e l’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012: i certificati devono contenere le informazioni previste dall’allegato V di tale regolamento e possono rinviare a un sito web per i risultati della prova di performance o della valutazione genetica, se pubblicamente accessibili online.

Esclusione della specie equina per gli scambi

Per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina non viene fissato un modello per gli scambi commerciali, poiché le informazioni richieste sono inserite nel documento unico di identificazione a vita disciplinato dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1012.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1º novembre 2018.

Come è indicizzato

Materiezootecniascambi intra-ueimportazione di animali e materiale germinaleidentificazione animalesanità animale

Testo integrale

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