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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/677

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 della Commissione, del 10 aprile 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia)

Normativa europea32017R0677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga una specifica deroga al regime generale del regolamento (CE) n. 1967/2006, consentendo la pesca del rossetto con sciabiche da natante in una zona costiera delimitata della Murcia. La Commissione conferma che la deroga rispetta le condizioni previste dalla normativa di base, in particolare in termini di selettività, impatto ambientale, limitazione dello sforzo di pesca e sorveglianza. La validità della deroga è estesa fino al 31 dicembre 2019, con obbligo per la Spagna di trasmettere una relazione alla Commissione entro tre anni dall’entrata in vigore.

Proroga fino al 31 dicembre 2019 della deroga al divieto di pesca con attrezzi trainati entro 3 miglia dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri per le sciabiche da natante impiegate nella pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della Murcia (Spagna).

Ambito di applicazione

Si applica alle navi che operano con sciabiche da natante nella pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma di Murcia. La deroga riguarda solo le imbarcazioni: iscritte nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l'allevamento e la pesca della Murcia; con attività comprovata in tale pesca da più di cinque anni e senza aumento futuro dello sforzo di pesca; titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito di un piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. La deroga si applica fino al 31 dicembre 2019. È previsto un obbligo di relazione della Spagna alla Commissione entro tre anni dall’entrata in vigore, secondo il piano di sorveglianza del piano di gestione.

Proroga della deroga per la pesca del rossetto in Murcia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 proroga una deroga già concessa alla Spagna per consentire la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Comunità autonoma di Murcia. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1967/2006, che in via generale vieta l’uso di attrezzi trainati entro 3 miglia nautiche dalla costa o entro l’isobata dei 50 metri quando raggiunta prima.

Presupposti e valutazione della Commissione

La Commissione richiama la domanda spagnola del 17 aprile 2012, l’adozione del piano di gestione da parte della Spagna il 27 marzo 2013 e la precedente deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 fino al 31 dicembre 2016. Vengono inoltre richiamate le relazioni scientifiche presentate dalla Spagna nel giugno 2013, settembre 2014, luglio 2015 e luglio 2016, nonché l’esame effettuato dallo CSTEP nel 2016 sulla richiesta di proroga.

La Commissione afferma che la deroga è conforme alle condizioni dell’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tra gli elementi giustificativi sono indicati:

  • vincoli geografici specifici dovuti alle ridotte dimensioni della piattaforma continentale e alla distribuzione della specie bersaglio;
  • impatto non significativo sull’ambiente marino;
  • impossibilità di praticare questa pesca con altri attrezzi;
  • numero limitato di imbarcazioni interessate (27);
  • assenza di incremento dello sforzo di pesca, poiché le autorizzazioni riguardano pescherecci già autorizzati dalla Spagna, per uno sforzo totale di 1 211 kW.

Ambito oggettivo e soggettivo della deroga

L’articolo 1 esclude l’applicazione del divieto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per la pesca del rossetto effettuata con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Murcia. La deroga opera solo per navi:

  • registrate nel censimento marittimo della direzione generale per l'allevamento e la pesca della Comunità autonoma di Murcia;
  • con attività comprovata in questa pesca da più di cinque anni e organizzate in modo da escludere futuri aumenti dello sforzo di pesca;
  • titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nel quadro del piano di gestione adottato dalla Spagna ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Contenuto del piano di gestione e misure di controllo

La decisione di proroga si fonda sul piano di gestione spagnolo, che la Commissione considera conforme alle condizioni normative pertinenti. Il regolamento evidenzia che il piano contiene misure di sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto anche le condizioni dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca.

Tra le modifiche introdotte nel piano di gestione, richiamate nel preambolo, figurano:

  • la possibilità di fissare con flessibilità la data di inizio della campagna di pesca in funzione delle condizioni meteorologiche;
  • l’introduzione di un quantitativo massimo di catture per nave, per giorno e per pescatore ingaggiato;
  • l’aggiornamento dei valori limite di riferimento sulla base dei dati scientifici del periodo 2012-2016;
  • misure per limitare il trasferimento delle autorizzazioni di pesca;
  • l’istituzione di un comitato di gestione composto da autorità, settore della pesca, comunità scientifica e operatori.

Il regolamento sottolinea inoltre che le catture di specie di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 devono restare minime e che l’attività non è mirata alla cattura di cefalopodi. Viene anche precisato che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), non si applica perché riguarda i pescherecci da traino.

Ulteriori condizioni normative richiamate

La Commissione indica che le attività di pesca rispettano i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, che consente in deroga la pesca sopra habitat protetti purché non si tocchino le praterie marine e siano rispettate determinate condizioni. Quanto alle maglie minime di cui all’articolo 9, paragrafo 3, il regolamento osserva che la Spagna ha previsto una deroga nel proprio piano di gestione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, ritenendo le attività altamente selettive, di impatto trascurabile e fuori dall’ambito dell’articolo 4, paragrafo 5.

Decorrenza e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La deroga prorogata si applica fino al 31 dicembre 2019, data scelta per consentire l’eventuale adozione di misure correttive e per approfondire le conoscenze scientifiche finalizzate a un piano di gestione più efficiente.

Disposizioni principali

Proroga della deroga territoriale e materiale

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma di Murcia, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) effettuata con sciabiche da natante. La deroga è limitata alle navi che soddisfano cumulativamente le condizioni di iscrizione nel censimento marittimo regionale, attività comprovata da oltre cinque anni senza incremento futuro dello sforzo di pesca, e possesso di autorizzazione di pesca operante nel quadro del piano di gestione spagnolo. La deroga vale fino al 31 dicembre 2019.

Obbligo di relazione e sorveglianza

Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, la Spagna deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza previsto nel piano di gestione. Il regolamento richiama espressamente le misure di controllo e monitoraggio già previste nel piano di gestione e il loro coordinamento con la normativa UE sulla sorveglianza della pesca.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrollo e sorveglianza della pesca

Testo integrale

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