Regolamento (UE) 2017/676
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/676 della Commissione, del 10 aprile 2017, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a livello UE, un'indicazione sulla salute per il lattitolo, sulla base del parere scientifico favorevole dell'EFSA circa il nesso tra consumo di lattitolo e mantenimento della normale funzione di defecazione. L'indicazione viene inserita nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione e il regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato di conseguenza. L'uso è però subordinato a condizioni stringenti: solo per integratori alimentari con 10 g di lattitolo per dose giornaliera e con specifica informazione al consumatore; escluso l'impiego per alimenti destinati ai bambini.
Autorizzazione di un'indicazione sulla salute per il lattitolo e aggiornamento dell'elenco UE delle indicazioni consentite, con modifica del regolamento (UE) n. 432/2012.
Ambito di applicazione
Si applica alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari nell'Unione europea, con riferimento specifico all'indicazione relativa al lattitolo e al mantenimento della normale funzione di defecazione. Riguarda gli operatori del settore alimentare che intendano utilizzare tale indicazione, nonché gli alimenti/integratori alimentari che la riportano. L'uso è limitato agli integratori alimentari contenenti 10 g di lattitolo in una singola porzione giornaliera quantificata; l'indicazione non può essere utilizzata per alimenti destinati ai bambini. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Autorizzazione di un'indicazione sulla salute per il lattitolo e modifica del regolamento (UE) n. 432/2012
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/676 della Commissione autorizza una nuova indicazione sulla salute relativa al lattitolo, sulla base della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1924/2006. Il provvedimento recepisce il parere scientifico favorevole dell'EFSA e aggiorna l'elenco UE delle indicazioni consentite di cui al regolamento (UE) n. 432/2012.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta l'uso di indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari, salvo autorizzazione della Commissione e inclusione nell'elenco delle indicazioni consentite. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alle autorità nazionali competenti, che trasmettono quelle valide all'EFSA per la valutazione scientifica e, contestualmente, alla Commissione e agli Stati membri.
Il regolamento in esame si inserisce in tale meccanismo autorizzatorio e risponde all'obiettivo di assicurare che le indicazioni siano veritiere, chiare, affidabili e utili per i consumatori. La Commissione richiama inoltre la necessità di allineare le formulazioni autorizzate al loro significato per il consumatore, così da sottoporle alle medesime condizioni d'uso anche quando la formulazione del richiedente sia sostanzialmente equivalente.
Valutazione scientifica e base dell'autorizzazione
La Commissione richiama una domanda presentata da DuPont Nutrition BioSciences ApS ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativa al lattitolo e al mantenimento della normale funzione di defecazione (domanda EFSA-Q-2015-00375). Nel parere del 13 ottobre 2015, l'EFSA ha concluso che i dati disponibili consentivano di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di lattitolo e il mantenimento della normale funzione di defecazione, individuando come popolazione bersaglio la popolazione adulta in generale.
Sulla base di tale conclusione, la Commissione ritiene che l'indicazione soddisfi i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e debba essere inserita nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione.
Indicazione autorizzata e condizioni d'uso
L'allegato del regolamento introduce la seguente formulazione: "Il lattitolo contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione".
L'uso è subordinato a condizioni specifiche molto precise:
- può essere impiegata solo per integratori alimentari contenenti 10 g di lattitolo in una singola porzione giornaliera quantificata;
- l'indicazione deve essere accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 10 g di lattitolo in un'unica dose giornaliera;
- non può essere utilizzata per alimenti destinati a bambini.
Il regolamento evidenzia anche che le indicazioni autorizzate devono includere, se del caso, condizioni o restrizioni d'uso e diciture o avvertenze supplementari, in coerenza con il regolamento (CE) n. 1924/2006 e con i pareri dell'EFSA.
Modifica dell'elenco UE delle indicazioni consentite
L'articolo 1 dispone l'inserimento dell'indicazione nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L'articolo 2 modifica conseguentemente l'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, che costituisce l'elenco consolidato delle indicazioni sulla salute consentite diverse da quelle relative alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute deve essere aggiornato per riflettere la nuova autorizzazione.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'indicazione sulla salute
L'indicazione relativa al lattitolo è inserita nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. La base scientifica richiamata è il parere EFSA del 13 ottobre 2015 (EFSA Journal 2015;13(10):4252), che ha concluso per un rapporto di causa-effetto tra consumo di lattitolo e mantenimento della normale funzione di defecazione nella popolazione adulta in generale.
Condizioni di utilizzo dell'indicazione
L'indicazione autorizzata recita: "Il lattitolo contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione". Essa può essere impiegata solo per integratori alimentari contenenti 10 g di lattitolo in una singola porzione giornaliera quantificata e deve essere accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 10 g di lattitolo in un'unica dose giornaliera.
Limitazioni e esclusioni d'uso
L'indicazione non deve essere utilizzata per alimenti destinati a bambini. Il regolamento richiama inoltre il principio generale secondo cui le indicazioni autorizzate devono rispettare le condizioni, restrizioni e, se del caso, avvertenze supplementari previste dal regolamento (CE) n. 1924/2006.
Modifica del regolamento (UE) n. 432/2012
L'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato per includere la nuova indicazione autorizzata, secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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